Il collegio sindacale e la crisi d'impresa

le tante novità in tema di soluzione concordata della crisi d’impresa hanno investito i collegi sindacali di nuove incombenze e responsabilità sulla verifica della correttezza delle procedure usate per uscire dalla crisi

L’attuale assetto normativo sulla crisi di impresa, anche a seguito delle recenti modifiche intervenute sulla legge fallimentare, evidenzia diverse criticità soprattutto con riferimento al ruolo del collegio sindacale: non esistono, infatti, norme di legge che individuano precisi comportamenti che l’organo di controllo è tenuto ad adottare nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza in un contesto di crisi aziendale. A colmare tale lacuna è intervenuto il CNDCEC (norma di comportamento n. 11), il quale ha fornito alcune indicazioni che possono essere di ausilio all’attività del collegio sindacale individuando, a tal fine, due precisi ambiti di intervento:

  • l’attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuità aziendale, nell’ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi;

  • il monitoraggio dell’attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità aziendale.

Con particolare riferimento al monitoraggio della continuità aziendale, è richiesto al collegio sindacale di esaminare, con una certa periodicità, i principali indici di bilancio e di prestare particolare attenzione all’informativa sulle garanzie rilasciate dalla società, nonché su quelle richieste dalla stessa in merito alle operazioni effettuate. Il collegio sindacale deve controllare attentamente l’effettuazione di significativi investimenti, sostenuti mediante il ricorso a finanziamenti esterni, con particolare attenzione alla capacità della società di rientrare nell’esposizione nei tempi concordati. Il collegio sindacale può, inoltre, acquisire elementi utili alla verifica della continuità aziendale dal revisore legale o dalla società di revisione legale, ove presente. Questo soggetto può rappresentare, infatti, un importante interlocutore dell’organo di controllo per l’individuazione di indicatori della crisi.

Qualora il collegio sindacale, nello svolgimento delle sue funzioni, rilevasse la sussistenza di elementi idonei a compromettere la continuità aziendale, questo è tenuto a darne tempestiva informazione all’organo amministrativo, invitandolo ad adottare opportune misure, ivi comprese quelle previste dalla legge fallimentare (piani attestati di risanamento, proposte di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione). Ad ogni modo, nel caso di inerzia dell’organo di amministrazione, ovvero qualora le misure eventualmente adottate ai fini della risoluzione della crisi siano considerate inadeguate, l’organo di controllo può, ricorrendo i presupposti previsti di legge, convocare l’assemblea dei soci per informarla dello stato di crisi e del comportamento tenuto degli amministratori. Nel dare avvio a tali iniziative, considerate anche le possibili conseguenze, la norma di comportamento invita il collegio sindacale ad operare con particolare attenzione provvedendo a:

  • definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi;

  • esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;

  • allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall’organo di amministrazione o dal revisore legale).

A questo punto, l’assemblea dei soci, adeguatamente informata dal collegio sindacale circa lo stato di crisi in cui verte l’azienda e/o dell’inerzia mostrata dagli amministratori a fronteggiare la stessa, potrebbe richiedere agli amministratori di adottare provvedimenti funzionali al superamento della crisi, ovvero deliberare la revoca dell’organo amministrativo. Peraltro, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 2446, 2447 e 2482-ter c.c. (riduzione del capitale sociale per perdite) la medesima assemblea, oltre a prendere atto dei punti dell’ordine del giorno, sarà tenuta a deliberare gli opportuni provvedimenti quali la riduzione del capitale per perdite, la ricapitalizzazione della società, la trasformazione della società, nonché lo scioglimento della società. Ad ogni modo, nel caso in cui l’assemblea dei soci deliberasse la presentazione di una soluzione concorsuale della crisi d’impresa (una domanda di concordato o un accordo di ristrutturazione dei debiti) i predetti obblighi di ricapitalizzazione e/o di trasformazione della società sono rinviati al momento dell’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti: così dispone, infatti, il novellato articolo 182 sexies della legge fallimentare.

 

18 giugno 2013

Sandro Cerato