l’Agenzia delle Entrate sta scrivendo ai contribuenti che hanno fatto rilevare incongruenze reddituali fra i redditi dichiarati nel 2011 e lo stile di vita: valutiamo alcune strategie difensive
Gentile contribuente, ti scrivo, così ti adegui… almeno un po’…
In questi giorni sono stati recapitate migliaia di comunicazioni da parte dall’Agenzia delle entrate che rilevano una incongruenza delle spese sostenute nell’annualità 20111 apparentemente non compatibili rispetto ai redditi dichiarati in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La mancanza di un interlocutore “reale” cui fare riferimento nell’esposizione delle giustificazioni degli oneri sostenuti unita all’assenza di qualunque parametro numerico che specifichi nell’avviso la “non compatibilità” rendono arduo il compito di stimare con correttezza il reddito che l’Amministrazione finanziaria si attende in base alle informazioni in suo possesso.
Ambito normativo e di prassi ufficiale
Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 38, D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, così come modificato dall’articolo 22 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 “… L’Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’ articolo 39 , può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile…”. Secondo quanto previsto dal comma sesto, “… La determinazione sintetica del reddito complessivo … è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato…”.
Come sostenuto in dottrina l’accertamento sintetico puro, consiste in una ricostruzione induttiva del reddito, o del maggior reddito rispetto a quello dichiarato, di un contribuente in relazione ad indicatori di spesa o di capacità contributiva non specificamente individuati da appositi provvedimenti ministeriali.
La logica dell’accertamento sintetico sarebbe pertanto quella di permettere all’Ufficio di determinare il reddito complessivo di una persona fisica sulla base di elementi certi che fanno presumere l’esistenza di un reddito superiore a quello dichiarato.
Tali elementi sono stati individuati nelle spese sostenute dal contribuente, sul presupposto che le spese per i consumi, così come quelle per gli investimenti, non possano che essere alimentate dal reddito del contribuente (cfr. Circolari dell’Agenzia delle Entrate (la Circolare n. 49/E del 2007 e la Circolare n. 12/E del 2010).
La circolare della Guardia di Finanza n. Circolare 1 del 29 dicembre 2008 elenca una serie di “indicatori” quali:
– il pagamento di consistenti rate di mutuo;
– il pagamento di canoni di locazione finanziaria in relazione ad unità immobiliari di pregio,
– auto di lusso, natanti da diporto;
– il pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
– il sostenimento di spese di ristrutturazione di immobili;
– il sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni;
– il pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
– il pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private particolarmente costose;
– l’assidua frequentazione di case da gioco;
– la partecipazione ad aste; i frequenti viaggi e crociere;
– l’acquisto di beni di particolare valore (quadri, gioielli, etc.);
– la disponibilità di quote di riserve di caccia e di pesca;
– il sostenimento di spese per hobby particolarmente costosi.
Avvisi di incongruenza spese/reddito dichiarato nel modello UNICO 2012
Nei primi giorni del mese di giugno sono pervenute a migliaia di contribuenti le lettere informative ove l’Agenzia delle entrate spiegava di aver rilevato sulla base di banche dati dell’Anagrafe tributaria, nell’anno d’imposta 2011, dichiarazione modello UNICO 2012, spese apparentemente non compatibili eccedenti per almeno un quinto (20%) il reddito dichiarato.
La lettera inizia con un tono cortese e colloquiale, affermando che la “comunicazione ha finalità esclusivamente informative e pertanto non è necessaria da parte sua alcuna risposta”, salvo poi affermare verso la fine che “nel caso in cui (il contribuente ndr.) non fosse in grado di dimostrare la compatibilità delle spese … l’Ufficio potrà procedere all’accertamento sintetico del reddito”.
La missiva contiene anche un allegato ove sono esposte 23 voci di spesa che portano ad evidenziare eventuali scostamenti rispetto alla dichiarazione presentata nel 2010.
Gli indicatori “indice” oggetto di spesa nell’annualità sono stati contrassegnati, ma non è stato indicato l’importo; a tal proposito, la lettera dichiara che “per tutelare la sua riservatezza nel prospetto non è precisato l’ammontare delle spese rilevate”, anche se, in realtà, si parla impropriamente di privacy con riferimento a una comunicazione privata di un ufficio che è titolato a sapere sul contribuente più del contribuente stesso ed è il titolare delle informazioni coperte da riservatezza.
Come hanno spiegato lo scorso anno, con toni concilianti, Autorevoli rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria la lettera è solo un avviso di anomalia e non costituisce l’avvio di una procedura di accertamento; per tale ragione non è obbligatorio rispondere.
I contribuenti, tuttavia, hanno la possibilità di segnalare eventuali inesattezze contenute nelle missive può replicare direttamente (e in modo del tutto informale, visto che non è indicato né un numero di protocollo né altro identificativo del procedimento) all’indirizzo e-mail contenuto nella lettera-invito (dc.acc.commsint2009@agenziaentrate.it), chiudendo, apparentemente la questione.
La missiva conclude poi con il “suggerimento” di regolarizzare eventualmente la dichiarazione già presentata (vale a dire quella riferita all’annualità 2011, modello UNICO 2012) attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni e valutare con attenzione il comportamento da adottare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2013, redditi 2012.
Le possibili alternative per i contribuenti raggiunti dalla lettera
L’atteggiamento del contribuente destinatario dell’avviso di incongruenza delle spese sostenute nell’anno 2011 rispetto al reddito dichiarato può essere di tre tipi.
Ovviamente la risposta del contribuente va calibrata alla luce della sua posizione soggettiva e dell’anomalia segnalata contestualmente dalla comunicazione del fisco.
Segnalazione ai call center
Se il contribuente che ha ricevuto la missiva intende segnalare la presenza di errori nei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate può mettersi in contatto con l’Amministrazione finanziaria attraverso due diversi canali.
Il primo, è quello di servirsi del canale telematico (mediante mail a: dc.acc.commsint@agenziaentrate.it ); trattasi, ed è evidente, di una modalità del tutto informale, visto che non è indicato né un numero di protocollo né altro identificativo del procedimento.
Il secondo, ancora più impersonale, è quello di utilizzare il recapito telefonico al n. 848.800.444 gestito dai cd. CAM centri di assistenza multicanale1; per tale ragione la segnalazione degli errori è preferibile venga effettuata per iscritto evidenziando l’ammontare della spesa sostenuta nel corso dell’annualità 2011 in corrispondenza della tipologia di spesa evidenziata con la barratura nell’allegato alla missiva.
Tuttavia, come rilevato dalla stampa specializzata è difficile pensare che lo stesso messaggio di posta elettronica sia il mezzo adeguato per chiarire in modo efficace la posizione del contribuente, anche perché trattasi di una <canale> anomalo per il deposito di memorie o documenti mancando, nella missiva, qualsiasi riferimento agli uffici o ai funzionari competenti per il procedimento.
L’inserimento tra le spese sostenute di compravendite di immobili determina nella maggioranza dei casi uno scostamento tra il reddito dichiarato e la spesa in discorso perché normalmente finanziata non solo con redditi conseguiti nell’anno di acquisto ed in quelli precedenti, ma anche tramite l’accensione di mutui e prestiti.
Ravvedimento operoso
La (seconda) ipotesi di un ravvedimento per l’annualità 2011 è suggerita nella missiva; tuttavia tenuto conto che il contribuente non conosce l’ammontare delle spese che il fisco ha considerato, se non nella barratura delle crocette delle tipologie di spesa inserite nell’allegato alla lettera, l’importo della sanatoria appare un rebus.
In ogni caso, qualora il contribuente si ritiene in errore e non sarebbe in grado di dimostrare, in sede di accertamento ed eventuale contraddittorio con l’ufficio periferico, la fonte delle risorse utilizzate, l’unica strada percorribile potrebbe essere quella ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa e regolarizzare versamenti di imposte insufficienti beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Trattasi, evidentemente, di una sorta di “sanatoria fai da te” perché la decisione circa la determinazione del maggiore imponibile da denunciare è lasciata al singolo contribuente stante l’assenza di riferimenti numerici cui adeguarsi. Da ciò deriva che, qualsiasi ravvedimento operato “al buio”, potrebbe non essere sufficiente a <sanare> l’incongruenza (o presunta tale) rilevata dal fisco.
I redditi del 2011 dichiarati in Unico 2012 possono infatti ancora essere modificati ed integrati nell’ambito delle singole categorie di appartenenza (redditi da lavoro autonomo, redditi diversi, eccetera) mediante la presentazione di una Dichiarazione integrativa entro il 30.09.2013 e versando una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo con versamento contestuale delle imposte medesime (irpef, addizionali, ed eventualmente iva, irap…).
Posizione attendista
La terza ipotesi è quella di non rispondere alla missiva ed attendere eventuali richieste di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. In questo caso, i contribuenti una volta ricevuta la lettera si possono limitare a raccogliere la documentazione delle spese sostenute confrontandole sia con i redditi percepiti in un determinato periodo, sia con le disponibilità già acquisite in periodi precedenti.
Nonostante nella missiva l’Amministrazione finanziaria, evidenzi come le spese sostenute nel periodo d’imposta 2011 potrebbero essere state finanziate con il possesso di:
– redditi esenti;
– redditi tassati alla fonte;
– redditi forfetari,
– redditi provenienti da fonti familiari;
– redditi dichiarati in annualità precedenti, dalle verifiche effettuate dai professionisti che assistono i contribuenti emergerebbe che il sistema informatico non tengono conto se gli oneri sostenuti nell’annualità oggetto di indagine sono stati finanziati con risparmi degli anni precedenti, ovvero derivino da vendite di immobili o lasciti generati da successioni o donazioni, ovvero se la spesa sostenuta è stata spalmata negli anni successivi in termini finanziari.
In questi casi sarà opportuno approntare, sulla base di idonea documentazione, una strategia difensiva ove il fisco intraprenda in concreto una azione di accertamento.
A tale riguardo La C.M. n. 49/E/2007 ha stabilito altresì che la difesa del contribuente sottoposto a controllo può basarsi anche su ulteriori giustificazioni, anche riferibili ai componenti il nucleo familiare, che, pur non essendo espressamente considerate dalla legge, sono comunque apprezzabili purché debitamente documentate.
La principale strategia difensiva del contribuente passa, pertanto, dalla dimostrazione, supportata da elementi di natura documentale, del possesso di somme che, ancorché non dichiarate, consentono il mantenimento del tenore di vita evidenziato dal Fisco.
In particolare, tali risorse economiche possono, infatti, essere costituite da:
– redditi esenti (tre essi, ad esempio, le rendite dell’Inail ovvero le elargizioni o i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo o della criminalità);
– redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (è questo il caso degli interessi derivanti da depositi bancari o postali, dei titoli di Stato o utili generati da partecipazioni non qualificate, che, essendo ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.P.R. n. 600/1973 già tassati sul nascere, non devono essere indicati in dichiarazione);
– somme riscosse in occasione di disinvestimenti patrimoniali, quali, ad esempio, le vendite di patrimoni immobiliari o mobiliari che hanno generato rilevanti monetizzazioni;
– somme fatte emergere in occasione di condoni fiscali che hanno permesso al contribuente di integrare la propria dichiarazione, sanandone la propria posizione tributaria;
– somme derivanti da scudi fiscali, che hanno consentito alla persona fisica di far emergere capitali
detenuti all’estero;
– importi derivanti da eredità, donazioni o vincite, che sono già tassate ovvero non imponibili;
– somme riscosse, al di fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale;
– somme derivanti dall’accensione di prestiti o finanziamenti.
A fronte degli incrementi patrimoniali la tecnica difensiva più idonea è rappresentata dalla ricostruzione della fonte da cui si sono attinte le risorse impiegate.
Ad esempio, nel caso di acquisto di un immobile, può farsi riferimento ad una precedente dismissione o alla contrazione di un mutuo; infatti, i disinvestimenti patrimoniali possono all’occorrenza giustificare il possesso di risorse in grado di fare fronte a spese che altrimenti, con i redditi dichiarati, non sarebbe stato possibile realizzare.
Altra situazione che può verificarsi è quella relativa a rimborsi di prestiti che erano stati erogati dal contribuente a società partecipate (finanziamenti soci) o a terzi (familiari, amici…), oppure in caso di incasso di obbligazioni scadute, eventualmente emesse da società partecipate.
Responsabili dell’amministrazione finanziaria hanno chiarito che per le posizioni a maggiore rischio di evasione, verranno recapitati specifici questionari e successivamente veri e propri inviti al contraddittorio che gli uffici periferici hanno l’obbligo di formulare in caso di tale tipologia di accertamento sintetico. L’invito dovrà contenere:
– periodi di imposta considerati nell’accertamento;
– il giorno e il luogo della comparizione;
– le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
– i motivi che hanno dato luogo alla rideterminazione delle maggiori imposte.
A seguito dell’invito al contraddittorio e del relativo esito, il contribuente potrà valutare se, attivare gli istituti del contenzioso, ovvero aderire alle richieste, con una riduzione delle sanzioni (ridotte della metà).
Coloro che ricevono l’invito al contraddittorio ad adeguare la propria posizione dall’Agenzia, potrebbero, tuttavia, ritenere più vantaggioso essere assoggettati all’accertamento sintetico piuttosto che effettuare l’integrazione spontanea della dichiarazione. Infatti, mentre l’accertamento sintetico, non prevede l’identificazione della categoria di reddito alla quale imputare i proventi occultati con la dichiarazione integrativa il contribuente imputa i proventi in una precisa categoria, a cui può essere collegato il pagamento di altri tributi. L’integrazione della dichiarazione effettuata, ad esempio, potrebbe avere effetti anche per l’Irap, l’Iva e i contributi previdenziali, e comportare, complessivamente, un maggiore esborso per il contribuente per quanto riguarda il costo della regolarizzazione.
Conclusioni
Nell’anno 2011, per il periodo d’imposta 2009 – modello UNICO 2010 – oltre 50 mila lettere erano state già recapitate ai contribuenti <con spese ritenute non congrue> rispetto ai redditi dichiarati per l’anno 2009; ebbene, almeno il 50% dei contribuenti hanno aderito all’invito di regolarizzazione ed hanno presentato dichiarazioni integrative con un recupero di base imponile pari a 182 milioni di euro.
Lo scorso anno il Fisco ha moltiplicato le lettere-preavviso tant’é che per l’anno 2010 (UNICO 2011) ne sono state spedite, circa 300.000. L’operazione ha avuto un discreto successo: i contribuenti “avvisati”, tendono ad aderire all’invito e anche ad adeguare le dichiarazioni successive. Circa 256.000 destinatari delle lettere (riferite alle dichiarazioni modello UNICO 2011) hanno aumentato di oltre il 10% i redditi dichiarati per un recupero di imposte ammontante a 200 milioni di euro.
E’ probabile, in conclusione che, considerato il successo delle precedenti campagne di moral suasion, l’Agenzia si attenda un nuovo incremento spontaneo della base imponibile, facendo leva sull’effetto intimidazione della missiva e sul timore dei contribuenti nei confronti dei quali potrebbe essere attivata una vera e propria attività di verifica.
Per completezza si informa che la vicenda è stata già stata oggetto di approfondimento lo scorso anno da parte di alcuni parlamentari che hanno proposto al Ministro dell’Economia e delle finanze, in data 22 giugno 2012 una specifica interrogazione parlamentare.
In tale documento si chiedeva (vanamente, considerata la riproposizione dell’iniziativa), ai vertici del ministero economico, se non fosse stato più opportuno impartire adeguate istruzioni al direttore dell’Agenzia delle entrate al fine di ritirare, ai fini delle indagini fiscali, le lettere spedite riguardanti le (presunte) incongruenze tra spese ed reddito dichiarato nel modello UNICO 2011, sostituendolo con altro documento rigorosamente redatto secondo i principi e le norme dello statuto del contribuente.
Il risultato della campagna di moral suasion in termini di gettito erariale recuperato ha indotto, quindi, i responsabili dell’Agenzia delle entrate a ripetere l’esperimento affidando ad un database dell’Anagrafe Tributaria i compiti di intelligence, fino ad oggi appannaggio delle Direzioni Regionali e degli Uffici Provinciali delle Entrate.
19 giugno 2013
Attilio Romano ed Antonio Romano
NOTE
1 A garantire un analogo supporto saranno anche gli Uffici territoriali cui il dott. S. LAMPONE (Direzione Centrale Accertamento) ha fornito istruzioni operative evidenziano la necessità di assicurare la massima assistenza ai contribuenti che ne avessero bisogno. Ne dà notizia. V. STROPPA, Il fisco sceglie la moral suasion, Italia Oggi, martedì 11.06.2013, pag. 21.