L’assoggettamento ad IRAP di uno studio medico

Trattiamo brevemente la casistica di assoggettamento, o meno, all’IRAP di uno studio medico con segretaria part-time. A cura di Angelo Facchini.

studio medico ed IRAPLa giurisprudenza, stante l’assenza di autonoma organizzazione, esclude il medico di base dall’imposta regionale  attività produttive.

Si espone brevemente la casistica di assoggettamento, o meno, all’IRAP di uno studio medico con segretaria part-time.

Secondo la giurisprudenza il medico di base con uno/due dipendenti impegnati in funzioni di mera segreteria/impieghi elementari non deve pagare l’IRAP per assenza di autonoma organizzazione.

Al riguardo l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18472 del 4 luglio 2008, parlando di medici di base convenzionati SSN, si espresse testualmente

“la presenza di una sola dipendente anche part-time addetta alla porta e alla pulizia dello studio non sembra possa costituire di per sé un elemento tale da concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione come previsto dalla normativa IRAP ed interpretato da questa Corte”. Nella stessa direzione la  CTP di Teramo (sentenza n. 90 del 6 aprile 2011):

“nell’attività del medico di famiglia non è presente comunque quel “quid pluris” collegabile alla maggiore capacità di arricchimento derivante dalla struttura, dall’ampiezza dello studio, dai dipendenti, dai collaboratori, dalla segretaria, dai beni strumentali, perché nonostante la loro presenza il reddito del medico di base non subisce un incremento aggiuntivo, essendo lo stesso parametrato su valori diversi innanzi evidenziati, che rappresentano situazioni oggettive non influenzabili dalla presenza del personale dipendente o di beni particolarmente sofisticati”.

Un caso trattato di recente ha invertito, invece, la tendenza, determinando uno stop a dette interpretazioni; in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4923 del 27 febbraio 2013, il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale paga l’IRAP se utilizza una segretaria part-time addetta alla ricezione degli appuntamenti (nel caso il costo della segretaria era di oltre 32.000 euro annui).

L’asserzione non è condivisibile, stante il fatto che l’IRAP può essere dovuta se l’organizzazione del titolare è autonomamente in grado di produrre valore aggiunto.

Nel caso di specie la segretaria part-time può dare esclusivamente un apporto in termini di ausilio al titolare ma, certamente, il valore aggiunto è prodotto solo dal professionista giustificando la non debenza dell’imposta.  

Parlando di medicina integrata, preliminarmente, si deve specificare che non è possibile che lo studio associato debba pagare l’IRAP. Solo per le società esiste una previsione di legge tale per cui tali soggetti giuridici pagano l’imposta.

La cd. medicinaintegrata ha lo scopo di garantire al paziente, in caso di assenza del medico, una copertura, ovvero una continuità assistenziale, che avviene tra colleghi; la circostanza è caratterizzata da un’occasionalità ed un’eccezionalità tali da escludere l’organizzazione autonoma.  

In questo senso la CTP di Treviso il 10 settembre 2011 stabilì che: “né può ritenersi che i compensi corrisposti a terzi possano suffragare la pretesa di Agenzia, tenuto conto del fatto che la loro modestia ben può giustificarsi con la sostituzione del contribuente per malattia o per ferie”. Ed anche la CTR del Veneto il 7 settembre 2010 ha stabilito che non era dovuta l’IRAP da un dentista con quasi 130.000 euro di cespiti e 25.000 euro di compensi.  

Da quanto detto si rappresenta, per il medico convenzionato, una siffatta situazione: coacervo di beni in funzione non di una produzione autonoma di reddito bensì di ausilio ad un miglioramento qualitativo della prestazione al malato in un’ottica, anche, di etica professionale.

Ne consegue che tale attività professionale non realizza la soggettività passiva IRAP e ciò a prescindere dall’ausilio di eventuali dipendenti con mansioni di profilo non medico. Un’ulteriore conferma si legge anche nella CM 28/E/2010 secondo la quale:

“uno studio attrezzato come previsto dalla convenzione non può essere considerato di per sé indice di esistenza dell’autonoma organizzazione per i medici”;

le attrezzature devono essere considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed il superamento di questo standard deve invece essere valutato volta per volta. E’ importante segnalare che la convenzione per pediatri prevede, in molti casi, l’utilizzo di un collaboratore e di un’indennità per la collaboratrice.

Stessa cosa dicasi per l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con medici di medicina generale.  

Pertanto, pare non condivisibile l’assunto spesso portato dall’Agenzia delle Entrate in base al quale i medici di medicina integrata devono sempre pagare l’IRAP. L’imposta è dovuta solo se il professionista/imprenditore è autonomamente organizzato.  

Angelo Facchini

4 maggio 2013