La sostituzione dell'amministratore di Srl

quali sono le prassi da seguire ed i tempi da aspettare per rendere efficace la sostituzione dell’amministratore di una Srl?

Quesito:

In data 13/02/2013 con unico verbale di assemblea ordinaria sono state accettate le dimissioni dell’amministratore e la nomina del nuovo amministratore. L’assemblea è stata presieduta dal vecchio amministratore e come segretario viene nominato il nuovo amministratore.

In data 15/02/2013 viene spedita la pratica, firmata digitalmente dal nuovo amministratore e dal professionista incaricati, al Registro Imprese, il quale, per adesso, ha solo rilasciato la ricevuta relativa al protocollo automatico.

La società dovrà costituirsi in giudizio, per una causa di lavoro, verso la fine di febbraio. L’avvocato chiede se oggi è già efficace la nomina del nuovo amministratore per la firma del mandato?

Si sottolinea che i tempi di attesa dell’evasione della pratica telematica alla CCIAA non saranno brevi.

Nel ringraziare per la risposta invio cordiali saluti.

 

 

Risposta:

Premesso che diamo per scontato che si tratti di una s.r.l. anche se dal quesito questo non risulta, ecco la soluzione al problema.

Ai fini interni, ovvero nei rapporti tra società e amministratore e tra questi ed i vecchi amministratori, il nuovo è in carica dal momento in cui l’accetta.

La procedura prevede questi passaggi:

  1. L’assemblea o la decisione dei soci, nomina l’amministratore

  2. La nomina viene comunicata all’amministratore (che in quel momento è solo “chiamato” alla carica)

  3. La nomina viene accettata – anche per fatti concludenti o tacitamente. In quel momento l’amministratore è in carica, ma solo ai fini interni.

Successivamente, entro 30 giorni, il nuovo amministratore invia la pratica camerale al Registro Imprese e dal momento in cui l’atto di nomina viene a risultare dalla visura camerale sulla s.r.l., egli è in carica anche per i terzi, avendo adempiuto alla pubblicità.

Quindi, per la costituzione in giudizio della società il mandato all’avvocato dovrebbe essere prudenzialmente firmato da entrambi gli amministratori; il sostituito preciserà di sottoscrivere il mandato in quanto dimissionario in attesa delle formalità pubblicitarie. Il nuovo amministratore, invece, preciserà di sottoscriverlo in quanto “amministratore in carica”.

 

Sempre che, sollecitando la camera di commercio, le formalità pubblicitarie non vengano adempiute in data utile….

 

10 maggio 2013

Roberto Mazzanti