La sospensione dell’IMU e le problematiche per i contribuenti

il decreto di sospensione della prima rata IMU sulla prima casa crea non pochi problemi a gestire il modello 730 per l’anno d’imposta 2012…

Premessa

Con il varo del Decreto Legge n. 54 del 2013, recante, anche, le disposizioni materia di sospensione della prima rata dell’IMU, relativa all’anno 2013, si sono creati disagi per i contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi, di cui al Modello 730, tanto è vero che è stato disposto una ulteriore proroga (10 Giugno) alla data di scadenza della presentazione di tale modello fiscale.

In merito alla dichiarazione fiscale presentata per il tramite di un Caf o di altro intermediario abilitato, da parte del contribuente, che ai sensi del citato decreto legge ha diritto alla sospensione, il problema si pone in termini di perdita del credito fiscale utilizzato per la compensazione del debito imposta; ragion per cui si richiede la rielaborazione del modello 730, per evitare le conseguenze sanzionatorie ed accertative che ne potrebbero scaturire.

Tuttavia il maggior problema si crea per la categoria di contribuenti che hanno già consegnato la dichiarazione fiscale al sostituto d’imposta o ente previdenziale ( il cui termine è scaduto i l16 Maggio ).

 

Il mod. 730 presentato al Sostituto d’Imposta

Per chi ha consegnato il 730 al sostituto d’imposta, non potrebbe fare più le variazioni rispetto a quanto dichiarato, quindi l’eventuale conguaglio, che normalmente giunge nelle buste paga dei mesi di luglio ed agosto, avverrà come se la rata dell’IMU oggetto di sospensione, fosse stata pagata.

A questo punto bisognerà attendere le sorti normative che scaturiranno dal Decreto Legge n. 54/2013, con un occhio anche alla clausola di salvaguardia contenuta all’art. 2 ( la quale prevede che “in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 e’ fissato al 16 settembre 2013” ).

In attesa della riforma sull’imposta municipale propria ed in considerazione dell’ipotesi di una abolizione o mutazione ( sulla base imponibile e/o sui criteri di determinazione ), la situazione si farebbe ancor più complessa in quanto i contribuenti che hanno eseguito la compensazione in sede di dichiarazione dei redditi ( 730 ) si troverebbero ad aver accantonato una somma superiore a quanto realmente dovuto.

 

Ipotesi di soluzione

In tale contesto di esempio, fatto nel punto precedente, una soluzione potrebbe essere la presentazione del modello 730 integrativo.

Dopo aver ricevuto il prospetto di liquidazione delle imposte dal sostituto d’imposta è possibile procedere alla correzione dell’errore o, in questo caso della problematica non generata per volontà del contribuente, mediante la compilazione del 730 rettificativo.

In questo caso il contribuente può adottare due soluzioni:

  1. presentare entro il 25 Ottobre il modello 730 integrativo, con la relativa documentazione.

Occorre tenere presente, però, che il modello 730  integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf o professionista abilitato), e non più presso il datore di lavoro o all’ente pensionistico, poiché sarà il menzionato intermediario che trasmetterà a questi ultimi il modello integrativo ( 730-4 ).

  1. presentare, in alternativa, il modello Unico Persone fisiche entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo ( ovvero un Modello Unico Persone Fisiche correttivo nei termini entro il 30 Settembre 2013 oppure un Modello Unico Persone Fisiche integrativo entro il 30 Settembre 2014 ).

 

In termini pratici si avrà quanto segue:

 

Correzione ed integrazione del mod. 730

Se il contribuente riscontra degli errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, o nel caso della sospensione dell’IMU avvenuta dopo il 16 di Maggio, gli deve dare immediata comunicazione al fine di procedere all’elaborazione del Modello 730 “rettificativo”.

 

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.

Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;

– presentare un modello UNICO Persone fisiche 2013, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello

UNICO Persone fisiche 2013 può essere presentato entro il 30 settembre 2013 (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto

per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

 

Fonte: Agenzia delle Entrate – Modello 730, istruzioni per la compilazione 2013

 

Nei rapporti tra il contribuente ed il sostituto d’imposta, in relazione alla dichiarazione fiscale (mod. 730), per le problematiche sull’IMU in questione, il contribuente si può comportare seguendo le seguenti alternative:

 

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito i dati utili ad identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

 

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, oppure di averli forniti in modo inesatto, sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate – Modello 730, istruzioni per la compilazione 2013

 

Un’altra soluzione che il contribuente può adottare, come visto in precedenza, per le variazioni relative al credito d’imposta, per gli effetti attuali e del futuro prossimo dell’IMU, consiste nella compilazione del Modello Unico Persone Fisiche correttivo o integrativo.

 

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi utili da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2013.

Il modello può essere presentato:

– entro il 30 Settembre 2013 ( correttiva nei termini ), nel caso in cui dall’integrazione emerge un importo a debito ed in questo caso, allora, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);

– entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo ( dichiarazione integrativa ), nel caso in cui dall’integrazione emerge un importo a debito ed in questo caso, allora, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;

– entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998

 

Fonte: Agenzia delle Entrate – Modello 730, istruzioni per la compilazione 2013

 

In fine, va osservato che l’inoltro di una dichiarazione fiscale integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e di conseguenza permane l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al citato modello fiscale.

Un ultima considerazione va posta agli sviluppi nella “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 2 del D. L. n. 54/2013, ovvero bisognerà seguire le sorti dell’eventuale pagamento o meno della prima rata sospesa entro il 16 Settembre; decisione che dovrebbe essere nota entro il 31 di Agosto.

 

29 maggio 2013

Luigi Risolo