L'utilizzo dei voucher nel lavoro accessorio

l’utilizzo dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio richiede un’analisi della posizione del lavoratore e del tipo di lavoro: analizziamo i casi particolari dello studente-lavoratore e del lavoro accessorio nel mondo agricolo

Con la circolare n. 49 del 29.03.2013, sono stati forniti, dall’Istituto di previdenza, particolari chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro in tutti i settori di attività da parte di particolari tipologie di prestatori: studenti, pensionati e disoccupati. Per quanto riguarda la categoria degli studenti, per consentire il rispetto dell’obbligo scolastico, l’INPS conferma che l’impiego degli studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito durante i seguenti periodi di vacanza ed, in particolare:

  • “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

  • “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;

  • “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

 

Ad ogni modo, non sono soggetti ai predetti vincoli temporali gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, i quali possono essere impiegati il sabato e la domenica, ovvero gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni di età, i quali possono svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno.

Con riferimento alla categoria dei pensionati, invece, viene precisato che questi possono beneficiare del lavoro accessorio solo se titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, di vecchiaia, di reversibilità, nonché di qualsiasi trattamento compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa (con esclusione dei titolari di trattamento di inabilità).

Con riferimento ai disoccupati, l’INPS conferma, invece, che, i compensi per lavoro accessorio non incidono sull’eventuale stato di disoccupato o inoccupato in capo al prestatore di lavoro.

Per quanto concerne, infine, i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, viene concessa a quest’ultimi la possibilità di effettuare lavoro accessorio, per l’anno 2013, in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali) nel limite massimo di €3.000 per anno solare: detto limite reddituale (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore e deve essere computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, ancorché legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.

Nel settore agricolo valgono, invece, regole particolari. Nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale, la prestazione occasionale deve essere svolta soltanto da pensionati, ovvero da giovani studenti con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se iscritti ad un ciclo di studi universitario. Per quanto riguarda, invece, “i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore ad € 7.000” (soggetti di cui all’art. 34, c. 6, del DPR n. 633/1972), questi potranno usufruire della prestazione occasionale indipendentemente dal soggetto prestatore di lavoro. In tale ultimo caso, è esclusa la possibilità che le prestazioni di lavoro accessorio siano rese da soggetti che l’anno precedente quello di riferimento erano iscritti agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Importante conferma espressa dall’istituto di previdenza concerne il limite massimo di compenso per ogni prestatore, il quale deve essere considerato al netto e non al lordo della contribuzione. In altre parole, il lavoro accessorio (salvo quanto appena detto per il settore agricolo) può essere utilizzato per ogni tipo di attività e con qualsiasi soggetto, nel rispetto del limite di compenso economico fissato dalla legge:

  • 5.000 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;

  • 2.000 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari ad € 2.666 lordi;

  • 3.000 per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti ad € 4000 lordi.

Il valore nominale del buono (o valore lordo) è attualmente comprensivo della contribuzione alla gestione separata INPS e dei Premi INAIL nella seguente misura:

  • della contribuzione, pari al 13%, a favore della Gestione separata INPS che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del lavoratore;

  • di una quota, pari al 7%, in favore dell’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni;

  • di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio pari al 5%.

Si rammenta, infine, che, le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari (circ. INPS n. 44/2009) e che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e, come detto, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (D.Lgs. 276/03, art. 72, c. 3). Conseguentemente, detti proventi, salvo diverse indicazioni del Fisco, non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del prestatore.

 

18 aprile 2013

Sandro Cerato