Il ricorso notificato dal contribuente nella vecchia sede dell’ufficio finanziario è valido perchè la riorganizzazione interna dell’amministrazione è irrilevante.
Il ricorso presentato dal contribuente nella vecchia sede dell’ufficio finanziario è valido in quanto la riorganizzazione interna dell’amministrazione è irrilevante in ragione del principio di buona fede oggettiva del contribuente.
La Suprema Corte, con la sentenza 11 dicembre 2012, n. 25550 ha stabilitol’irrilevanza di cambiamenti di competenza territoriale interni all’Amministrazione fiscale e che siano stati conseguenti a misure interne di riorganizzazione. Quanto precede in virtù del fatto che il contribuente non è tenuto ex lege a conoscere atti che sono semplicemente riorganizzativi ed interni all’Amministrazione.
Il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede in ambito tributario è contenuta nell’art. 10 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) il quale prevede che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono previste sanzioni né interessi moratori per il contribuente che si è conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria. Tale disposizione costituisce una tappa fondamentale nell’applicazione del principio generale di buona fede nell’ordinamento tributario.
La presenza nell’ordinamento tributario dei principi della collaborazione, della buona fede e dell’affidamento (di cui all’art. 10, cc. 1 e 2, legge n. 212 del 2000) sono esplicitamente attuativi delle norme costituzionali richiamate dall’articolo 1 dello stesso Statuto, ivi compreso l’articolo 97 della Costituzione.
Nel caso in esame il contribuente presentava ricorso contro l’atto impositivo notificandolo presso un ufficio dell’amministrazione finanziaria. Successivamente, con un mero atto interno di riorganizzazione, la competenza veniva trasferita ad una nuova sede dell’ufficio. Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione contro la decisione di merito che aveva sancito la nullità della notifica del plico inviato dalla difesa presso la vecchia sede. In particolare, la Ctr, giudicando sull’appello, ha rinviato la causa alla Ctp sul rilievo che si era verificato un difetto di contraddittorio in primo grado. L’avviso di trattazione dell’udienza, infatti, era stato erroneamente comunicato a un ufficio diverso dell’agenzia delle entrate rispetto a quello competente.
La Suprema Corte ha ritenuto, avallando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che siano irrilevanti i mutamenti di competenza territoriale interni all’Amministrazione fiscale e che siano stati conseguenti a sue misure di riorganizzazione. Pertanto il cambiamento della competenza territoriale di un ufficio fiscale rappresenta un atto di riorganizzazione interna dell’amministrazione che non invalida il ricorso del contribuente presentato nella vecchia sede.
Il riordino operato dall’amministrazione finanziaria è, quindi, processualmente irrilevante, mentre deve essere privilegiata in questi casi la buona fede oggettiva del contribuente. Non sussiste violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. nel caso in cui la segreteria della commissione tributaria provinciale abbia comunicato l’avviso di trattazione di udienza e il dispositivo di sentenza a un’articolazione territoriale dell’Agenzia delle entrate diversa da quella cui spettava di stare in giudizio e che non si è costituita.
I giudici di legittimità, nel decidere la questione pro-contribuente, hanno affermato che il mutamento di competenza territoriale di un ufficio fiscale conseguente a un suo atto di riorganizzazione interna, è processualmente irrilevante in ragione del principio di buona fede oggettiva del contribuente. E, da ciò, deve farsi discendere che non dà luogo a violazione del contraddittorio di cui all’articolo 101 del Cpc la circostanza che la segreteria della commissione tributaria provinciale abbia comunicato l’avviso di trattazione di udienza e il dispositivo di sentenza a un’articolazione territoriale dell’Agenzia delle entrate diversa da quella cui spettava di stare in giudizio e che non si è costituita.
Il principio di affidamento del contribuente sancito dall’articolo 10 dello Statuto regola molti rapporti fra fisco e cittadini, plasmando, a volte, l’esito di un contenzioso (cfr. Cass. n. 15224/2012).
Una recente sentenza di merito ha stabilito che dall’autoannullamento di un atto l’art 10 legge n. 212/2000 fa derivare l’affidamento del contribuente, affidamento che va tutelato nel tempo; ciò posto, l’ente impositore che ripresenti l’atto a distanza di un anno contravviene tale principio.
13 aprile 2013
Enzo Di Giacomo