Entro il 30/4 si può chiedere il rimborso del credito IVA per il primo trimestre 2013

il 30 aprile scade il termine per la presentazione del modello IVA Tr per il rimborso del primo credito trimestrale IVA relativo al 2013: un ripasso delle regole di presentazione

I contribuenti interessati ad ottenere il rimborso o la compensazione del credito IVA maturato nel primo trimestre dell’anno, che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, devono presentare (esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati) il relativo modello IVA TR, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento: per il primo trimestre 2013, il termine di presentazione di detto modello scade il prossimo 30 aprile 2013.

I presupposti previsti dal legislatore Iva affinché il credito infrannuale possa essere compensato o richiesto a rimborso devono essere valutati con riferimento al trimestre di maturazione del credito stesso. Nello specifico, è possibile richiedere a rimborso/compensazione il credito infrannuale se nel trimestre di maturazione del credito sono state effettuate operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media sugli acquisti e importazioni: nel calcolo devono essere considerate tutte le operazioni registrate, incluse anche quelle sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile (C.M del 29.12.2006, n. 37/E), ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili. Peraltro, nel computo in esame, si deve tenere conto delle fatture passive relative al leasing di beni strumentali: poiché il bene acquistato dalla società di leasing, per poi essere concesso in locazione finanziaria, può essere ammortizzato solo dalla concedente, l’utilizzatore può computare nel calcolo dell’aliquota media, ai fini del calcolo dell’eccedenza rimborsabile, l’imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria. (C.M. n. 25 del 2012).

È altresì possibile richiedere il rimborso o compensare il credito Iva trimestrale qualora il contribuente abbia effettuato operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione, operazioni su lettera d’intento del cliente, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate, tenendo conto che la percentuale risultante deve essere arrotondata all’unità superiore.

Sul punto, però, l’Agenzia delle Entrate deve ancora chiarire, con riferimento al requisito in esame ed in particolare dell’importo da considerare al denominatore, se tra le “operazioni effettuate” devono essere conteggiate anche le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per i quali, in base al nuovo art. 21 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013, è obbligatorio emettere fattura e, in base all’art. 20 del DPR 633/1972, le stesse assumono rilevanza per la determinazione del volume d’affari.

Ancora, è possibile richiedere il rimborso del credito iva trimestrale allorquando sono stati effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 (due terzi) del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili: in tale ipotesi, peraltro, può essere richiesta a rimborso (o utilizzata in compensazione) unicamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Inoltre, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra indicati, possono richiedere il rimborso del credito Iva trimestrale, i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972 ovvero con rappresentante fiscale in Italia.

Peraltro, a decorrere dal primo trimestre 2012, sono state ampliate le ipotesi per cui è possibile richiedere il rimborso dell’IVA in relazione a periodi inferiori all’anno: la nuova formulazione dell’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (così come modificata dalla Legge Comunitaria 2010) ha previsto, infatti, che, possono beneficiare di tale possibilità, i soggetti passivi che effettuano – nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate – le seguenti operazioni:

  • prestazioni di lavorazione su beni mobili materiali;

  • prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

  • prestazioni di servizi accessorie al trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

  • prestazioni di servizi relative ad operazioni creditizie, finanziarie, assicurative rese a soggetti extra comunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dal territorio comunitario.

Particolare attenzione deve essere prestata, infine, ai contribuenti mensili che affidano a terzi (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi) la tenuta della contabilità e che, come previsto dall’art. 1, comma 3, DPR n. 100/98, hanno optato per la liquidazione c.d. “posticipata”, ossia assumendo a riferimento, ai fini della determinazione della liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel secondo mese precedente: al ricorrere dei predetti presupposti, l’eccedenza detraibile d’imposta (che può essere richiesta a rimborso) è determinata tenendo conto delle operazioni attive e passive registrate nei tre mesi che costituiscono il trimestre (R.M. 11 gennaio 2011 n. 6). Così, ad esempio, per il rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2013, non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2013) ma le operazioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013.

 

12 aprile 2013

Sandro Cerato