DURC e concordato preventivo

Analisi delle problematiche che interessano le procedure di concordato preventivo attuate da aziende soggette alle procedure di controllo della regolarità contributiva tramite il DURC.

Secondo un importante precisazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali (Interpello del 21.12.2012. n. 41), già oggetto di commento su queste colonne, l’azienda ammessa ad una procedura di concordato preventivo con continuità (ex art. 186 bis Legge Fallimentare) può validamente ottenere il rilascio del documento Unico di regolarità contributiva (DURC) a condizione che il piano concordatario omologato dal Tribunale contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale, ovvero preveda la c.d. moratoria dei debiti privilegiati ed esclusivamente per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione.

Trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l’impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi e previdenziali, deve essere “attestata” come irregolare.

A distanza di pochi mesi dalla suddetta precisazione, è intervenuto nuovamente il ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota protocollo n. 4323/2013), in risposta ad un quesito proposto dall’Associazione Italiana Costruttori Edili (ANCE).

Nello specifico, alla predetta Associazione premeva conoscere l’orientamento del Ministero in ordine alla possibilità dell’impresa in crisi di ottenere l’attestazione della regolarità contributiva anche nel periodo precedente all’omologa, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (presso le camere di commercio) e l’omologazione del concordato presso il Tribunale.

Al riguardo, la posizione del ministero è stata estremamente chiara, ma non esente da critiche: l’impresa che fa ricorso al concordato preventivo con prosecuzione dell’attività lavorativa può ottenere la regolarità contributiva (DURC REGOLARE) soltanto dopo l’omologazione del concordato da parte del Tribunale.

Non ci sono dubbi che, questa siffatta situazione potrebbe pregiudicare l’esito della proposta concordataria con prosecuzione dell’attività: il rilascio del DURC solo successivamente all’omologazione della proposta concordataria potrebbe paralizzare l’attività dell’impresa.

Si rammenta, infatti, che, nel caso di contratto di appalto pubblico, il DURC deve essere esibito, dall’impresa partecipante alla gara, sia per ottenere l’aggiudicazione definitiva del contratto dell’appalto, sia per poter procedere validamente alla stipula dello stesso. Parimenti, l’esibizione del DURC regolare è necessaria per la medesima impresa per vedersi riconosciuto il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture).

Dal tenore letterale della risposta, sembrerebbe, quindi, che, durante la fase precedente all’omologazione del concordato, la società proponente il concordato (con pendenze contributive antecedenti alla data di deposito del ricorso) non possa, ad esempio, assumere nuovi appalti pubblici, ancorché il piano di ristrutturazione, che dovrà essere omologato dal Tribunale (in base all’esito della procedura di voto), preveda, entro un anno dalla data dell’omologazione, l’integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali ed assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura medesima.

Peraltro, quanto appena esposto sembrerebbe in palese contrasto con le recenti novità introdotte in materia Fallimentare, con particolare riferimento al nuovo concordato preventivo con continuità: il concordato in esame è, infatti, soggetto al nuovo art. 169-bis del R.D. n. 267/1942, secondo cui i contratti in corso di esecuzione all’atto del deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura.

Peraltro, eventuali patti contrari devono ritenersi inefficaci, così come quelli che prevedono, quale clausola risolutiva del rapporto, anche solo il mero deposito della domanda di concordato.

Non si trascuri, inoltre, che è riconosciuta all’impresa, in costanza del concordato preventivo, la possibilità di partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici, purché il debitore presenti, in gara, la relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di chi all’art. 67, c. 3, lett. d, del R.D. n. 267/1942) attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell’appalto, nonché la dichiarazione di c.d. avvalimento, da parte di un altro operatore, di cui all’art. 49 del codice dei contratti pubblici.

Pertanto, sebbene la novellata legge fallimentare riconosca all’impresa debitrice (che ha presentato ricorso di concordato con continuità) la possibilità di partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici, il Ministero del Lavoro sembrerebbe riconoscere tale possibilità soltanto all’esito dell’omologazione del concordato.

 

3 aprile 2013

Sandro Cerato