Contabilizzazione delle disponibilità liquide: gli aggiornamenti al principio contabile

è in corso un progetto finalizzato alla revisione e all’aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali per rispondere all’esigenza di tenere in debito conto gli sviluppi verificatisi nella materia contabile: oggi vediamo quali novità ci sono per quanto attiene alla contabilizzazione delle cosiddette “disponibilità liquide”

Come già commentato su queste colonne, l’OIC ha avviato un progetto finalizzato alla revisione e all’aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali: il progetto di aggiornamento in parola risponde all’esigenza di tenere in debito conto gli sviluppi verificatisi nella materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall’ultima revisione di detti principi, conseguenti sia all’evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale, sia all’evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale. L’obiettivo è quello di aggiornare i principi contabili nazionali, in modo da realizzare un set di principi in grado di venire incontro alle esigenze rappresentate da questi soggetti e dai relativi stakeholder.

Il progetto di aggiornamento, che riguarda in totale 24 principi contabili, è stato suddiviso in step, aggiornando di volta in volta soltanto alcuni principi contabili: i documenti revisionati entreranno però in vigore unitamente, al termine del programma di aggiornamento. Nel quadro di una revisione complessiva del corpus dei principi contabili nazionali, l’OIC ha ritenuto, come vedremo nel proseguo, che la sede più appropriata per introdurre una disciplina organica del cash pooling fosse il principio OIC 14 rubricato alle Disponibilità liquide. Il predetto principio contabile in commento fornisce, in estrema sintesi, delle regole per la contabilizzazione, valutazione e rappresentazione in bilancio delle disponibilità liquide (anche denominate in valuta estera) rappresentate da depositi bancari e postali, da assegni, dal denaro e valori equivalenti in cassa (francobolli, marche da bollo, carte bollate), utilizzabili immediatamente dall’impresa: non si considerano, invece, disponibilità liquide, le cambiali attive in portafoglio, titoli a breve termine, titoli di Stato o emessi da enti privati, nonché i c.d. “sospesi di cassa”.

I valori relativi alle disponibilità liquide sono classificati, nello schema di stato patrimoniale ex art. 2424 Codice civile, nella voce IV, Disponibilità liquide, dell’attivo circolante, distinguendo i depositi bancari e postali (numero 1), assegni (numero 2) e denaro e valori equivalenti in cassa (numero 3). Il legislatore richiede, altresì, che, in nota integrativa, vengano descritte le componenti della voce in esame, qualora le stesse siano di ammontare rilevante e siano caratterizzate da peculiarità in termini di loro disponibilità o di denominazione in valuta diversa dall’euro.

Con particolare riferimento alle disponibilità liquide, il riformulato principio OIC 14 sottolinea il divieto di compensazione di partite, anche quando il soggetto creditore e debitore è, ad esempio, un medesimo soggetto (istituto di credito): nel caso in esame, si è comunque in presenza di rapporti contrattuali differenti, ancorati a condizioni di tasso diverse e non necessariamente confrontabili.

Il riformulato principio contabile precisa altresì che, se la società dispone di riserve di liquidità vincolate, il loro ammontare deve essere rilevato tra le immobilizzazioni finanziarie, ovvero tra l’attivo circolante, in relazione alla natura e alla scadenza del vincolo: se la somma vincolata può essere utilizzata oltre la chiusura dell’esercizio, ma entro l’esercizio successivo, la stessa dovrà essere rilevata tra le voci dell’attivo circolante; al contrario, invece, se il vincolo permane oltre la chiusura dell’esercizio successivo, la somma vincolata deve essere rilevata tra le immobilizzazioni finanziarie.

La novità principale contenuta nel novellato OIC 14 riguarda, come sopra anticipato, la trattazione dei contratti di “cash pooling”, ovvero di quei contratti o accordi stipulati da società che fanno parte del medesimo gruppo di imprese, in modo da accentrare e ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie complessive del gruppo stesso. L’ottimizzazione della liquidità garantirebbe all’ente una maggiore forza contrattuale nei confronti dei soggetti finanziatori esterni, quali banche e altre istituzioni finanziarie, ma non solo. Una gestione finanziaria accentrata permetterebbe, infatti, sia un controllo delle disponibilità e dei fabbisogni di liquidità delle diverse società attratte nell’area di consolidamento, sia la possibilità di ottenere nuova finanza dai finanziatori terzi a un costo tendenzialmente inferiore. Per quanto concerne la rilevazione contabile dei contratti di “cash pooling”, il nuovo OIC 14 prevede che:

  • nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune deve essere classificata tra i crediti (o i debiti, a seconda del caso) verso la società gestrice (controllata, collegata, controllante);

  • nel bilancio della società gestrice del fondo comune, la classificazione del suo saldo deve essere simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre partecipanti al cash pooling.

Infine, il principio contabile in commento precisa, con riferimento ai sospesi di cassa (che rappresentano uscite di denaro contante già avvenute, ma non ancora contabilizzate per temporanea mancanza della documentazione contabile necessaria alla registrazione nei libri della società), che alla fine dell’esercizio l’estensore del bilancio, ovvero l’organo amministrativo, deve procedere comunque all’eliminazione del corrispondente valore dal conto acceso alla cassa, considerando come contropartita il relativo conto patrimoniale o reddituale.

 

10 aprile 2013

Sandro Cerato