Premessa
Obiettivo del presente articolo è elencare le aliquote Iva applicabili alle operazioni attive delle imprese alberghiere.
DEFINIZIONI
Per imprese alberghiere, in questo contesto, si intendono quegli operatori turistici che forniscono in forma imprenditoriale servizi di alloggio quali alberghi, strutture ricettive extra-alberghiere, campeggi, villaggi turistici...
Pertanto restano escluse quelle strutture ricettive non dotate di partita Iva (i.e. B&B e affitti turistici non svolti in forma imprenditoriale).
OBBLIGHI GENERALI
Le imprese turistiche soggiacciono alle ordinarie regole Iva previste per le altre imprese con riguardo alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.
FATTURAZIONE
L’art. 22 della Legge Iva prevede che per le prestazioni alberghiere non è obbligatoria l’emissione della fattura a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Pertanto la certificazione dei corrispettivi può avvenire anche con scontrino fiscale oppure ricevuta fiscale che vanno emessi al momento dell’ultimazione della prestazione (anche quando il corrispettivo non è stato totalmente o parzialmente pagato).
In caso di pagamento anticipato, la ricevuta o lo scontrino vanno emessi in tale momento.
TERRITORIALITA’ IVA
Ai sensi dell’art. 7 della Legge Iva si considerano effettuate nel territorio dello Stato: “le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato”.
Di conseguenza, le prestazioni alberghiere sono soggette ad Iva in Italia qualora le strutture ricettive siano situate nel territorio dello Stato.
ALIQUOTE IVA: RIFERIMENTI NORMATIVI
Regola generale per le imprese turistiche:
D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 (Legge Iva) Tabella A/3 Parte III punto 120): sono soggette all’aliquota iva del 10% le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della L. 217 del 17.05.1983*, e successive modificazioni , nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari.
* si tratta della legge quadro sul Turismo poi sostituita dalla L. n. 135 del 29.03.2001, che all’art. 6 riportava la seguente elencazione delle strutture ricettive “sono struttu