La valutazione delle rimanenze di magazzino

Le rimanenze finali di magazzino rappresentano una delle voci sensibili del bilancio d’esercizio: ecco le regole aggiornate per valutare correttamente le rimanenze.

Dal 2010, l’OIC ha intrapreso un progetto finalizzato alla revisione e all’aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali, al fine di tenere in debito conto gli sviluppi verificatisi nella materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall’ultima revisione effettuata.

Uno dei principi contabili oggetto di aggiornamento è il principio n. 13 ascrivibile alla valutazione delle rimanenze di magazzino.

Rimanenze di magazzino

Inventario di magazzino e valutazione delle rimanenzeLe rimanenze di magazzino sono, come noto, dei beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività d’impresa.

In linea generale, il valore di prima rilevazione delle giacenze di magazzino è rappresentato dalla sommatoria dei costi sostenuti per ottenere la proprietà dei beni nel loro attuale sito e condizione, ed in particolare: il costo di acquisto per le rimanenze di fattori, ovvero il costo di fabbricazione (sommatoria tra costi diretti e costi indiretti o costi generali di produzione o industriali) per le rimanenze di produzione.

Il Codice civile (art. 2426, n. 9) impone, peraltro, la valutazione delle rimanenze, al minore tra costo di acquisto (o di produzione) e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato (c.d. valore di mercato).

Quanto alla definizione di valore di mercato, questo continua ad essere identificato, per le merci e per le rimanenze di produzione, nel valore di realizzo netto: si tratta del prezzo di vendita al netto dei costi presunti di completamento e di quelli di vendita (provvigioni, trasporto, imballaggio). Il valore di mercato dei materiali e dei semi lavorati è rappresentato, invece, dal costo da sostenere per riacquistare o riprodurre una determinata voce di magazzino (costo di sostituzione).

La valutazione delle rimanenze di magazzino (al minore tra costo e il valore di mercato) si effettua, generalmente, voce per voce: questa metodologia consente, infatti, di eliminare dal valore complessivo del magazzino, la parte riconducibile ai costi irrecuperabili.

Nuovo Oic 13

Il nuovo Oic 13 disciplina la capitalizzazione degli oneri finanziari (sia quelli specifici che quelli generici) sostenuti per la produzione di una determinata voce di magazzino.

Sul punto, il principio n. 13 prevede che la capitalizzazione di detti oneri deve avvenire in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, allorquando tale durata risulti essere significativa: al verificarsi di tale situazione sarà possibile, dunque, capitalizzare gli oneri finanziari in proporzione alla durata significativa del periodo di fabbricazione.

Diversamente, invece, dovranno essere esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze atteso che, nella normalità dei casi, il periodo di produzione è relativamente breve.

Ad ogni modo, la capitalizzazione degli oneri finanziari incontra un ulteriore limite diverso dalla durata del periodo di fabbricazione, ovvero il valore recuperabile del bene.

Il nuovo Oic 13 dedica particolare attenzione alla descrizione del cd. metodo del prezzo al dettaglio che, se correttamente applicato, costituisce una modalità accettabile di calcolo del costo medio delle rimanenze: modalità peraltro riconosciuta dal legislatore fiscale, ai sensi dell’art. 92, c. 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Tale criterio di classificazione contrappone, ai fini della determinazione delle rimanenze, i valori di costo e valori di vendita dei beni.

L’applicazione del metodo in argomento comporta di:

  • raggruppare le merci per categorie omogenee in base alla percentuale di ricarico, data dalla differenza tra costo di acquisto e prezzo di vendita;
  • rilevare le entrate e le uscite di magazzino a valori. Ciò significa che, le uscite devono essere indicate “a ricavo” (prezzo di vendita), mentre le entrate sia “a costo” che “a ricavo”, in modo da permettere l’individuazione del ricarico;
  • modificare la valorizzazione “a ricavo” tutte le volte in cui cambia il prezzo di vendita;
  • determinare, a fine esercizio, il valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita attraverso la sottrazione dal valore complessivo del magazzino “a ricavo” dei ricavi effettivamente realizzati;
  • calcolare il costo delle rimanenze finali sottraendo dal valore delle rimanenze (valutate al prezzo di vendita) la percentuale di ricarico.

Il novellato principio n.13 disciplina la rilevazione contabile dei beni venduti con riserva di proprietà precisando che detti beni devono includersi nelle rimanenze soltanto al momento del trasferimento dei rischi: nella normalità dei casi, invece, i beni devono essere iscritti nelle rimanenze al momento del passaggio di proprietà.

Relativamente al trattamento dei contributi in conto esercizio relativi all’acquisto di materiali, il principio contabile in argomento specifica, infine, che, questi devono essere portati in deduzione del costo di acquisto, al fine di sospendere i costi effettivamente sostenuti al netto dei contributi ricevuti.

Al riguardo, sono state indicate le modalità di rilevazione in bilancio di tali poste contabili: i contributi devono essere iscritti in conto economico nella voce a.5, “Altri ricavi e proventi”, mentre i relativi costi di acquisto trovano collocazione nella voce b.6, “Costi di produzione”, al lordo dei contributi in conto esercizio.

La variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti deve essere iscritta, invece, nelle voci B.11 o A.2, sempre al netto dei contributi in conto esercizio.

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Aggiornamento di dicembre 2019: Inventario di magazzino e valutazione delle rimanenze di fine anno >>

27 marzo 2013

Sandro Cerato