Iscrizione in bilancio del credito IRES da maggior deduzione IRAP

In sede di chiusura dei conti al 31 dicembre scorso, le società che hanno presentato istanza di rimborso per il maggior credito IRES derivante dall’aumento della deduzione IRAP devono registrare in contabilità tale credito fiscale.

 

Premessa generale

La problematica del rimborso per le maggiori imposte versate a seguito della mancata deducibilità del costo del lavoro ai fini IRAP per le annualità dal 2007 al 2011 (il 2012 verrà calcolato direttamente nel modello Unico 2013) rappresenta una novità che influisce sulla chiusura del bilancio relativo all’anno 2012.

Come noto le modalità con cui richiedere il rimborso sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 17 dicembre 2012 a seguito di una norma contenuta nella Legge n.201-2011.

Lo scopo della normativa in oggetto (c.d. Decreto Monti) è, senza dubbio, quello di scongiurare possibili ipotesi di incostituzionalità della disciplina Italiana che non permetteva la deducibilità del costo del lavoro dalla base IRAP.

 

 

L’iscrizione del credito in Bilancio

Le imprese che hanno già presentato o che presenteranno l’istanza di rimborso (si ricorda che il 15 marzo 2013 si è aperto l’ultimo canale telematico per la presentazione dell’istanza nelle Provincie di Brescia, Cremona e Mantova) dovranno chiedersi come e quando contabilizzare il credito in bilancio. La problematica in oggetto è stata trattata anche da Assonime (Circolare n.1 del 15 gennaio 2013) che ha ribadito, con il suo autorevole parere, il suo assenso alla facoltà dell’iscrizione del credito derivante dalla presentazione dell’istanza IRAP nel bilancio relativo al periodo 2012. Assonime ha fondato il proprio orientamento in seguito all’esame delle seguenti motivazioni:

1) il titolo che giustifica l’iscrizione del Credito da rimborso Irap in Bilancio fonda le sue ragioni sulla natura non commerciale del credito da iscrivere; il codice civile e il principio OIC 28 ne prevedono infatti l’iscrizione (a differenza dei crediti di tipo commerciale) solo con la presenza di un titolo che ne comprovi l’esistenza (nel caso di specie il provvedimento che approva il modello di rimborso e la presentazione dell’istanza sopperiscono a tale esigenza);

2) la rilevazione del credito nell’attivo di bilancio è contrapposta alla rilevazione in conto economico di una sopravvenienza attiva non tassabile che non darà origine a problematiche di imposte differite in quanto costituisce una variazione definita non imponibile da operare esclusivamente nel modello Unico (non ci sono disallineamenti tra il profilo civile e quello fiscale);

3) nel caso in cui l’istanza di rimborso dovesse generare delle maggiori perdite da recuperare con i redditi degli anni futuri si possono ipotizzare le seguenti soluzioni:

  • nel caso in cui la perdita è già stata utilizzata a diminuzione del reddito imponibile il contribuente potrà richiedere a rimborso la maggior Ires (IRPEF) versata e quindi iscrivere il relativo credito in bilancio con la relativa sopravvenienza attiva;

  • nel caso in cui invece il rimborso incrementi solamente l’importo delle perdite riportabili in futuro è possibile iscrivere in bilancio le imposte anticipate a descrizione degli Amministratori che devono verificare le possibilità della società di ottenere risultati positivi nei periodi successivi. A questo proposito , pur segnalando che dal 2011 è venuto meno il termine quinquennale di utilizzo delle perdite e che tale modifica, secondo alcuni autori,ha facilitato l’indicazione delle imposte anticipate nei bilanci societari , si raccomanda sempre di valutare attentamente la problematica come indicato dal principio contabile OIC n.25.

 

E’ quindi consigliabile  l’iscrizione del credito già nel bilancio del 31/12/2012 anche in considerazione del fatto che la Legge che ha permesso la maturazione del credito è del 2012.

 

 

LE SCRITTURE CONTABILI

Rilevazione del credito

DARE

AVERE

Credito verso erario per rimborsi

Voce di stato Patrimoniale

Sopravvenienza attiva non imponibile

Voce di Conto Economico

 

Nota

Sembra importante constatare come in alcuni casi (soprattutto per le imprese che possono vantare importi chiesti a rimborso di valore rilevante) l’iscrizione in bilancio del credito in oggetto avrà ripercussioni positive sul risultato civilistico di bilancio e di conseguenza sulla possibilità di accesso al credito bancario da parte delle stesse imprese.

 

 

 

Scritture Contabili nel caso di incremento delle perdite

DARE

AVERE

Credito per imposte anticipate

Voce di stato Patrimoniale

Ioposta IRES

Voce di Conto Economico

 

Nota

Andrà evidenziata la relativa spiegazione della scelta operata dagli Amministratori nella Nota integrativa.

 

18 marzo 2013

Celeste Vivenzi