Documento di valutazione dei rischi: le risposte ai vostri dubbi

il D.Lgs 81/2008 obbliga, entro il 31 Maggio 2013, tutte le attività con meno di 10 lavoratori, che sulla base della precedente normativa potevano autocertificare la valutazione dei rischi, a dotarsi di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

 

FAQ – Domande frequenti

 

D. Cosa è il Documento Valutazione Rischi?

R. Il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR) è definito dal D.Lgs 81/2008 come “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività”. Si tratta, in pratica, di un documento che descrive i possibili rischi per chi opera all’interno di una attività.

 

D. Quali attività sono obbligate a redigere il Documento Valutazione Rischi?

R. Il DVR è obbligatorio per tutte le attività con almeno 2 lavoratori, cioè due soggetti che lavorano insieme a prescindere dalla qualifica e dalla retribuzione (ad esempio due soci, un titolare ed un tirocinante, un titolare e una segretaria, ecc..)

 

D. Qual è il termine ultimo per la redazione del DVR?

R. Il termine ultimo entro il quale predisporre il DVR -per le attività che non risultavano già obbligate in precedenza- è il 31 maggio 2013.

 

D. Quali novità normative sono state introdotte a partire dal 2013?Q

R. Dal 1° gennaio 2013 è scattato l’obbligo di redigere il DVR anche per chi prima poteva adempiere con autocertificazione (soggetti fino a 10 lavoratori). È stata data facoltà di redigere tale documento avvalendosi di Procedure Standardizzate, emanate dall’INAIL (e pertanto “certificate”), anche per chi ha fino a 50 lavoratori.

 

D. Quali attività possono utilizzare il pacchetto 123 DVR service per la redazione del Documento Valutazione Rischi?

R. Possono utilizzare 123 DVR Service:

– tutte le attività con massimo 10 lavoratori (indipendentemente dall’attività svolta)

– tutte le attività fino a 50 lavoratori che non fanno parte delle aziende elencate all’articolo 31, comma 6, lettera “a” (aziende industriali a rischio rilevante), “b” (centrali termoelettriche), “c” (impianti ed installazioni nucleari) “d” (fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni) e che non hanno rischio chimico, biologico, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, o rischi connessi alla esposizione all’amianto

– i soggetti che svolgono attività di ufficio fino a 50 lavoratori

A titolo esemplificativo, possono sicuramente utilizzare 123 DVR Service per la redazione del Documento Valutazione rischi:

– Studi Professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, ecc.)

– Studi Tecnici (geometri, ingegneri, architetti, ecc.)

– Agenzie Immobiliari

– Studi Grafici (pubblicitari, designer, ecc.)

– Società di informatica (elaborazione software, sviluppo siti web, ecc.)

 

D. Quali attività non possono utilizzare il pacchetto 123 DVR service?

R. 123 DVR Service NON può essere utilizzato dalle seguenti attività:

– Attività con più di 50 lavoratori

– Attività con un numero di lavoratori fra 11 e 50 lavoratori, che fanno parte delle aziende elencate all’articolo 31, comma 6, lettera “a” (aziende industriali a rischio rilevante), “b” (centrali termoelettriche), “c” (impianti ed installazioni nucleari) “d” (fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni)

– Attività con un numero di lavoratori fra 11 e 50 lavoratori dove è presente rischio chimico, biologico, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto.

 

D. Sono previste sanzioni in caso di mancata redazione del Documento Valutazione Rischi?

R. La mancata redazione del Documento Valutazione Rischi viene sanzionata penalmente. Chi non redige il DVR è punibile con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

 

 

14 marzo 2013

Commercialista Telematico