Incombe sul datore di lavoro l’onere di valutare i rischi potenziali che possono insorgere ledendo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Fondamentale in tal senso è la predisposizione del documento di valutazione dei rischi, c.d. DVR.
Ma a cosa va incontro il datore di lavoro che non provveda a tale adempimento? In particolare, quali possono essere gli effetti sul contratto a tempo determinato?
La valutazione dei rischi[1] è uno degli “obblighi del datore di lavoro non delegabili” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Esso consiste nell’individuazione di tutti i potenziali pericoli di una attività o dell’unità produttiva e nella relativa quantificazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli attinenti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi ed infine in relazione alla tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa.
Nel valutare i rischi il datore di lavoro deve attentamente stimare la probabilità che ciascun pericolo presente in un ambiente di lavoro si tramuti in un danno per il lavoratore, al fine di adottare i provvedimenti necessari ed efficaci per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.
La prima fase quindi per avviare la valutazione dei rischi è quella dell’individuazione dei potenziali pericoli presenti in un ambiente di lavoro dove per pericolo si intende la “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore[2] avente il potenziale di causare danni”[3].
La seconda fase consiste invece nell’individuazione dei rischi che possono essere originati da tali pericoli, dove per rischio si intende:
“la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”[4].
Al termine della valutazione il datore di lavoro deve redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR), che può essere elaborato anche su supporto informatico[5], e custodirlo presso l’azienda o l’unità produttiva alla quale si riferisce.
Contenuto del DVR
Il DVR deve contenere:
- una relazione sulla valutazione dei rischi