Documento di Valutazione dei Rischi: risposte ai dubbi in merito ai casi degli studi professionali

in vista della scadenza del 31 maggio, aumentano i dubbi sulla platea dei soggetti che devono redarre il documento di valutazione dei rischi: in queste FAQ analizziamo in particolare le casistiche riguardanti gli studi professionali

 

Documento di Valutazione dei Rischi: risposte ai dubbi degli utenti in merito ai casi degli studi professionali

 

Sono un Dottore Commercialista senza dipendenti ne’ praticanti. Utilizzo come studio la mia abitazione (uso promiscuo). Devo redigere comunque il Documento Valutazione Rischi?

R. No, chi svolge attività lavorativa senza nessun altro lavoratore non deve redigere il Documento Valutazione Rischi.

 

D. Sono titolare di uno studio con 2 dipendenti e 3 praticanti. Negli stessi locali di mia proprietà operano anche 6 professionisti con propria partita IVA. Posso redigere il Documento Valutazione Rischi avvalendomi della procedura standardizzata? Nel mio documento dovrò comprendere anche gli altri professionisti autonomi, oppure ciascun professionista redigerà il proprio documento?

R. Dal momento che nello studio sono presenti un totale di 6 lavoratori (titolare + 2 dipendenti + 3 praticanti) si possono utilizzare le procedure standardizzate.

Gli altri professionisti presenti nei locali non devono essere inclusi nel documento del suo studio. Ciascuno di loro (se ha almeno un lavoratore) dovrà redigere un proprio DVR.

 

D. Possiedo un call-center con 20 dipendenti, di cui 5 operano presso la sede aziendale e 15 con sistema di telelavoro. Posso avvalermi della procedura standardizzate per la redazione del DVR?

R. Le procedure standardizzate possono essere usate anche da chi ha fino a 50 lavoratori, escluse le aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettera “a” (aziende industriali a rischio rilevante), “b” (centrali termoelettriche), “c” (impianti ed installazioni nucleari) “d” (fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni); inoltre non deve essere presente rischio chimico, biologico, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto.

Nel caso di specie quindi (e in tutti gli studi professionali ed uffici fino a 50 lavoratori) è possibile utilizzare le procedure standardizzate.

 

D. Sono titolare di uno studio associato costituito da 5 professionisti. Nello studio operano anche due dipendenti con mansioni di segreteria ed abitualmente 5 praticanti. Posso avvalermi di “123 DVR service” per la redazione del Documento Valutazione rischi?

R. Sì, in quanto gli studi professionali non fanno parte delle aziende elencate all’articolo 31, comma 6, lettere “a”,”b”,”c” e “d”, e si presuppone che non è presente rischio chimico, biologico, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto.

 

D. Come va conteggiato il numero dei lavoratori in presenza di contratti part time? È possibile redigere il DVR con procedure standard se sono presenti nei locali lavorativi più di 10 dipendenti part time contemporaneamente?

R. Il conteggio dei lavoratori part-time si computa sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato, considerando una base di 40 ore settimanali, anche se lavorano contemporaneamente.

Pertanto nel caso di 10 part-time che svolgono ciascuno 20 ore settimanali (anche se negli stessi orari), vengono conteggiate 200 ore, diviso 40 settimanali fanno 5 lavoratori (ai quali vanno aggiunti i titolari che lavorano).

 

D. Nel fornire i dati rilevanti per la compilazione del questionario, a quale data occorre fare riferimento?

R. La data di riferimento deve essere quella della compilazione del questionario.

 

D. Ho acquistato il pacchetto 123 DVR service ed ho verificato che la mia attività non è compatibile con la redazione del DVR con procedure standard. Posso ottenere il rimborso di quanto pagato?

R. Si. È possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell’intero prezzo.

 

D. Chi è il responsabile delle informazioni contenute nel DVR?

R. Il responsabile è sempre il datore di lavoro, 123 DVR Service è uno strumento di supporto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e non vi esonera quindi dalle responsabilità in caso di dati erronei o incompleti.

 

D. È sufficiente il Documento di Valutazione Rischi per essere in regola con la normativa sulla Sicurezza sul Lavoro?

R. Sono previsti ulteriori obblighi in relazione alla tipologia di attività, come ad esempio la formazione, l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, la valutazione di eventuali rischi specifici…. Il DVR è però un documento indispensabile, che va comunque redatto.

 

D. Cosa accade se, successivamente alla redazione del DVR, ci sono variazioni nell’organico aziendale?

R. In caso di variazioni nel numero dei lavoratori, comunque entro i limiti compatibili con la tipologia di documento redatto, è possibile integrare il DVR con un allegato che contiene il nuovo organigramma.

 

D. Nel caso di modifiche alla normativa sulla Sicurezza sul Lavoro, dovrò aggiornare il Documento Valutazione Rischi?

R. L’acquisto del pacchetto 123 DVR service dà diritto ad un servizio gratuito di aggiornamento del documento fino al 31/5/2014.

 

26 marzo 2013

Commercialista Telematico