Imposta di bollo sul deposito titoli: ecco come evitarla!

pianificando in maniera opportuna gli investimenti ed i disinvestimenti finanziari, è possibile evitare l’applicazione dell’imposta di bollo sul dossier titoli, che da quest’anno ammonta allo 0,13% del valore di mercato o nominale dei titoli, senza alcun limite massimo

Premessa

Stanno giungendo proprio in questi giorni agli intestatari dei depositi titoli intrattenuti presso banche ed operatori finanziari i rendiconti periodici, che, però, quest’anno, presentano una sorpresa: la nuova imposta di bollo sostitutiva dell’1 per mille, che, tuttavia, non sempre si è rivelata una sorpresa negativa.

Tralasciando i dettagli e le caratteristiche della nuova misura impositiva prevista dall’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, come modificato dal DL 201/2011, si intende qui esaminare la possibilità di evitare l’applicazione della tassa oltre la misura minima, nonché le condizioni per l’esonero da imposizione.

 

Valore rilevante al termine del periodo

Per quanto riguarda il primo aspetto, per espressa previsione normativa, l’imposta è calcolata “sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso”.

Specificando meglio il dettato normativo, l’articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto MEF 24 maggio 2012, attuativo delle prefate disposizioni del 2011, stabilisce che, ai fini della determinazione dell’imposta da parte dell’ente gestore, si tiene conto del valore dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e dal rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma o, in assenza di rendicontazione periodica e per i buoni postali fruttiferi, al 31 dicembre di ogni anno.

In sostanza, quel che rileva per determinare la misura dell’imposta è l’ammontare indicato nella comunicazione del rendiconto titoli alla fine del periodo di rendicontazione, a nulla importando, invece, l’esistenza di eventuali operazioni all’interno del periodo rendicontato.

Si consideri l’esempio di un deposito titoli con rendicontazione annuale, per cui in queste prime settimane dell’anno viene inviata dalla banca la comunicazione al cliente, in relazione all’intero 2012, per il quale è prevista l’aliquota proporzionale dell’1 per mille, con un minimo di 34,20 euro ed un massimo di 1.200 euro. Si supponga che il detentore del dossier titoli non sia quello che in gergo finanziario viene definito un cassettista, ovvero un risparmiatore che detiene gli strumenti finanziari in portafoglio con un orizzonte temporale di lungo periodo, ma un trader od un risparmiatore con ottica temporale di breve periodo.

In questo caso, il soggetto potrebbe aver movimentato per tutto il 2012 anche milioni di euro con decine o centinaia di transazioni finanziarie di acquisto e di vendita titoli, ma se al 31 dicembre 2012, ovvero alla fine del periodo di rendicontazione, è stato così attento da non aver in portafoglio, anche soltanto in quel giorno, alcun titolo, il saldo di fine periodo valorizzato nel rendiconto titoli è pari a zero e, pertanto, trova applicazione l’imposta di bollo sostitutiva nella sola misura minima di 34,20 euro.

L’aspetto sopra evidenziato assumerà ancora un maggior peso proprio in relazione all’imposta da assolvere per il 2013, per cui l’aliquota prevista sale all’1,5 per mille e non vi è più il limite massimo di 1.200 euro stabilito, invece, per il 2012. In caso di rendicontazione annuale, quindi, anche nel 2013, un trader od un operatore scalper potrebbe compiere innumerevoli transazioni in titoli per svariati milioni di euro, rimanendo assoggettato all’imposta di bollo sostitutiva di 34,20 euro se avrà l’accortezza di aver già ceduto al 31 dicembre 2013 tutti i titoli sul dossier oggetto di rendicontazione.

Analoghe considerazioni a quelle precedenti possono svolgersi in ipotesi di differente periodicità di rendicontazione, ad esempio trimestrale, assumendo rilevanza, in tal caso, l’ultimo giorno del trimestre considerato.

Per le suddette ragioni, è stato affermato in apertura di articolo che non sempre la nuova imposta di bollo si è rivelata una sorpresa negativa, perché, ad esempio, chi ha ceduto i titoli detenuti in portafoglio prima della fine dell’anno, nel rendiconto annuale di prossimo ricevimento troverà sostanzialmente la stessa imposta di bollo del 2011 pari a 34,20 euro, sebbene nel 2012 possa aver effettuato transazioni anche per milioni di euro.

 

Nessuna imposta se il dossier non è movimentato

Il secondo aspetto che preme sottolineare è che, seppur il valore dei titoli alla fine del periodo di rendicontazione si uguale a zero, cioè se non vi sono strumenti finanziari sul dossier, l’imposta di bollo sostitutiva applicabile è comunque quella minima annua di 34,20 euro e non pari a zero, se nel corso del periodo di rendicontazione vi sono state registrazioni.

L’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del DM 24 maggio 2012, dispone, infatti, che l’imposta non è dovuta soltanto se sia all’inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso.

Con la circolare 48/E/2012 (§ 2.3), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esclusione dell’imposta opera, dunque, per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati.

Nel caso in cui non vi siano evidenze di prodotti finanziari ma il rapporto intrattenuto dal cliente risulti comunque movimentato nel periodo rendicontato, l’imposta deve essere applicata nella misura minima prevista pari ad euro 34,20, rapportata al periodo rendicontato.

Si ricorda, infine, che, nel caso di errato addebito dell’imposta da parte dell’operatore finanziario, il cliente può presentare a questi l’apposito reclamo e l’istanza di rimborso.

 

Alessandro Borgoglio

5 febbario 2013