Deduzione forfetaria per autotrasportatori conto terzi

Il titolare di una ditta di autotrasporto conto terzi ha alle dipendenze autisti che giornalmente effettuano trasporti anche fuori Comune.
Può usufruire della deduzione forfetaria per i dipendenti per i trasporti che effettuano fuori dal Comune?

 

Il titolare di una ditta di autotrasporto c/terzi, inerente l’attività di raccolta e trasporto rifiuti per gli enti pubblici e non, con codice attività 381100 e contabilità ordinaria non per opzione, ha alle dipendenze vari autisti che giornalmente effettuano trasporti anche fuori Comune.

Tale contribuente può usufruire della deduzione forfetaria per i dipendenti per i trasporti che effettuano fuori dal Comune?

Preciso che in busta paga non riportano alcun rimborso per trasferte.

 

RISPOSTA

L’articolo 66 del Tuir, relativo alle imprese in contabilità semplificata, prevede al comma 5 una deduzione forfetaria a favore delle imprese esercenti autotrasporto conto terzi.

La deduzione compete per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio comunale.

L’articolo 13 del D.L. 90/1990 (richiamato dalle istruzioni a Unico) a tutt’oggi vigente, anche se emanato in costanza della previgente normativa, vale a dire l’articolo 79, comma 8, del Tuir, dispone che la deduzione forfetaria compete anche alle imprese minori che abbiano optato per la contabilità ordinaria.

Nel caso di specie, la società ha una contabilità ordinaria per obbligo, perché supera le soglie per la contabilità semplificata.

Quindi, il beneficio della deduzione forfetaria non risulta applicabile.

Tuttavia, in base all’articolo 95, comma 4 del Tuir le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori comune, possono dedurre un importo pari a 59,65 euro al giorno, elevate a 95,80 euro al giorno per le trasferte all’estero, per ogni lavoratore e per ogni giorno di trasferta.

Da tale calcolo vanno sempre escluse le spese di viaggio e di trasporto che quindi restano deducibili secondo i criteri ordinari e sono cumulabili con il criterio “forfetario” di cui al comma 4 dell’art.95.

Questa possibilità è riconosciuta dal 1° gennaio 2000 e compete anche all’impresa in questione, se ha il requisito di essere autorizzata al trasporto di merci.

Qualora un’impresa di autotrasporti eroghi a un autista un importo (magari stabilito dal CCNL) di 40 euro al giorno per le trasferte sul territorio nazionale, essa potrà in sede di dichiarazione dei redditi aumentare il costo reale iscritto in bilancio (euro 40) di un ulteriore costo figurativo pari a euro 19,65 al giorno fino a raggiungere il valore massimo deducibile (euro 59,65).

Ovviamente qualora le spese effettivamente risultassero superiori ai limiti forfetari (59,65 o 95,80) si applicherà la deduzione ordinaria, anche analitica.

Tale agevolazione spetta solo alle imprese che eseguono trasporto merci (e non passeggeri) ed inoltre, il trasporto deve essere eseguito per conto terzi (e non per conto proprio), oltre al fatto che va effettuata la verifica dell’iscrizione della società all’Albo degli autotrasportatori.

Le imprese di autotrasporto possono dedurre dal proprio reddito imponibile, operando un’apposita variazione in sede di dichiarazione un importo forfetario per spese di trasferta.

Tale deduzione è alternativa alla deduzione, “anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale […]”.

Dunque anche se in busta paga non vi è rimborso spese per trasferte, la deduzione viene operata direttamente in dichiarazione dei redditi.

 

7 febbraio 2013

Antonio Gigliotti