L’adesione si aggancia al penale

l’accertamento con adesione che abbassa la pretesa del Fisco si riverbera anche sulle somme che il Fisco può sequestrare preventivamente, che devono rimanere nei limiti di quanto concordato in sede di adesione.

L’atto di adesione redatto, per valori inferiori all’accertamento, gioca sul sequestro preventivo, limitandolo al concordato.

E’ questo, in estrema sintesi, il pensiero della Cassazione, formalizzato nella sentenza n. 45847 del 23 novembre 2012.

 

 

La sentenza

cassazione reato indebita compensazioneSecondo la condivisibile giurisprudenza della Corte, deve ritenersi pacifico che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca «per equivalente», possa essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, in ragione dell’integrale rinvio alle «disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale», contenuto nell’art. 1, c. 143, della legge n. 244 del 2007 (Sez. III n. 17465, 10 maggio 2012; Sez. III n. 35807, 6 ottobre 2010).

Detto sequestro va riferito all’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di «profitto», costituito dal risparmio economico da cui consegue l’effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo (così Sez. III n. 1199, 16 gennaio 2012).

La quantificazione di detto risparmio è comprensiva del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario.

Resta fermo che va effettuata una valutazione sul valore dei beni sequestrati, al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario (sez. III n. 17465/2012, cit.; Sez. III n. 41731, 25 novembre 2010).

Il sequestro non può, conseguentemente, riguardare beni di valore eccedente il profitto del reato.

In conclusione, la Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto buon uso dei principi dianzi richiamati,

“riconoscendo la necessità di ridimensionare il quantum del sequestro tenendo conto delle somme conferite all’Erario, a nulla rilevando le osservazioni, contenute in ricorso, circa la natura del vincolo cautelare quale strumento per assicurare al fisco la riscossione delle somme evase, poiché le ragioni del sequestro finalizzato alla «confisca per equivalente» è come si è detto, quello di privare l’autore del reato dei benefici economici derivanti dalla sua illecita attività anche nel caso in cui vi sia impossibilità di aggredire l’oggetto principale (lo ricorda, ad es., SS.UU. n. 38691, 6 ottobre 2009)”.

Nella fattispecie, il versamento delle somme – in sede di adesione – concordate con l’Erario ha dunque fatto venir meno la ragione

 

 

 

Atto di adesione agganciato al penale – Brevi note

La sentenza in esame appare particolarmente significativa perché fa seguito alla pronuncia n. 5640 del 14 febbraio 2012 (ud 2 dicembre 2011), con cui la Corte di Cassazione Penale, Sez. III, aveva agganciato l’adesione redatta al penale.

In pratica, la Corte, se da una parte ha ritenuto che il quantum concordato, sceso al di sotto delle soglie di punibilità, fa venir meno il reato, salva sempre il cd. doppio binario, atteso che il giudice penale può sempre dimostrare – cosa che non è stata fatta nel caso di specie – che la soglia sia stata superata.

“Al di sotto di tale soglia di punibilità l’interesse dell’amministrazione finanziaria all’esattezza delle dichiarazioni annuali dei redditi e dell’IVA è presidiato dalle conseguenze civilistiche della violazione dell’obbligo posto a carico del contribuente (interessi di mora e sanzioni).

Rileva quindi, in linea di massima, l’accertamento del quantum dell’obbligo tributario (Cfr. Cass., sez. 3′, 28 aprile 2011 – 21 giugno 2011, n. 24811) che ha affermato che al fine del superamento della soglia di punibilità il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari.

Ma non è ipotizzabile il reato laddove la pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria si collochi al di sotto della soglia suddetta.

Ciò non toglie però che – come ha affermato Cass., sez. 3′, 26 febbraio 2008 – 28 maggio 2008, n. 21213) – che ai fini dell’individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario”.

 

Prosegue la Corte:

“è ben possibile che la pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria venga ridimensionata o addirittura invalidata nel giudizio innanzi al giudice tributario. Ciò però non vincola il giudice penale e quindi non può escludersi che quest’ultimo possa eventualmente pervenire – sulla base di elementi di fatto in ipotesi non considerati dal giudice tributario – ad un convincimento diverso e ritenere nondimeno superata la soglia di punibilità per essere l’ammontare dell’imposta evasa superiore a quella accertata nel giudizio tributario”.

 

Il principio che ne deriva è che

“il giudice penale non è vincolato all’accertamento del giudice tributario, ma non può prescindere dalla pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria”.

 

Infatti,

“l’accertamento con adesione e ogni forma di concordato fiscale si collocano sul crinale della distinzione appena tracciata: c’è un’iniziale pretesa tributaria che poi viene ridimensionata non già dal giudice tributario, ma da un atto negoziale concordato tra le parti del rapporto.

Nondimeno il giudice penale non è vincolato all’imposta così ‘accertata’; ma per discostarsi dal dato quantitativo risultante dall’accertamento con adesione o dal concordato fiscale per tener conto invece dell’iniziale pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria al fine della verifica della soglia di punibilità prevista dagli artt. 4 e 5 citati occorre che risultino concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l’iniziale quantificazione dell’imposta dovuta”.

 

Se nella sentenza n.5640/2012 il tribunale ha verificato che l’imposta risultante dall’accertamento con adesione era (sensibilmente) inferiore alla soglia di punibilità e

“correttamente ha ritenuto venir meno, al fine della cognizione dei fatti in sede cautelare, il fumus commissi delicti. Laddove il Procuratore della Repubblica ricorrente, pur esattamente deducendo l’autonomia di valutazione del giudice penale, non ha allegato alcuna circostanza di fatto, risultante dagli atti di indagine e non considerata dal tribunale, per poter ritenere che l’imposta evasa fosse di importo maggiore e raggiungesse la soglia di punibilità”,

nella sentenza in rassegna – n.45847/2012 – ha limitato il sequestro preventivo alla nuova soglia di reddito concordato.

Fiscale e penale incominciano a camminare a braccetto.

 

14 gennaio 2013

Francesco Buetto