La sospensione legale della riscossione riguarda anche gli accertamenti esecutivi

Le norme in materia di riscossione emanate con la Legge di stabilità 2013 (le cd. norme contro le cartelle pazze) si estendono anche agli accertamenti esecutivi, data la natura esecutiva di tali avvisi.

La sospensione della riscossione – Premessa

L’articolo 1 (commi da 537 a 544) della legge n. 228/2012 (cd. legge di stabilità 2013)(1) ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di sospendere la riscossione ad iniziativa del debitore che presenti all’agente della riscossione, entro 90 giorni dalla notifica di un atto, una dichiarazione con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza, da provvedimento di sgravio, da sospensione amministrativa o giudiziale, da sentenza che ha annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore; dal pagamento già effettuato, eccetera.

La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/12, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in vigore dal 1° gennaio 2013, stabilisce che se un contribuente ritiene non dovuta una cartella di pagamento, un avviso e/o un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:

a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell’atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta. Dalla dichiarazione del contribuente consegue la sospensione immediata delle azioni poste in essere da Equitalia. Quest’ultima avrà 10 giorni per trasmettere all’ente creditore (nella specie l’agenzia delle Entrate) l’istanza e la documentazione allegata. Decorso ulteriori 6o giorni, l’ente creditore potrà confermare al contribuente la correttezza della documentazione prodotta, trasmettendo così all’agente della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio. In alternativa, lo stesso ente potrà avvertire il contribuente delle inidoneità della documentazione prodotta.

Nel caso in cui l’ente creditore non dovesse comunicare nulla dopo 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati. Con queste nuove norme, in vigore dal 1 gennaio 2013, è stata introdotta la sospensione della riscossione su istanza del debitore che evidenzi situazioni ostative alla prosecuzione della stessa. E’ prevista, in caso di mancata risposta dell’ente creditore nel termine fissato dalla norma, che le somme di cui alla dichiarazione siano automaticamente non più esigibili

 

 

La sospensione della riscossione – Prassi

La Direzione centrale accertamento dell’agenzia delle Entrate, con una nota (n. 5842) del 16/1/2013, avente ad oggetto la sospensione legale della riscossione, ha chiarito la portata del nuovo atto di autotutela a disposizione del contribuente ed ha pertanto . impartito le primissime direttive alle direzioni regionali e provinciali, sulle attività da svolgere nel caso in cui la pretesa avanzata da Equitalia riguardi tributi di competenza dell’agenzia delle Entrate e del Territorio.

Tale documento, che impartisce le primissime direttive alle direzioni regionali e provinciali, sulle attività da svolgere nel caso in cui la pretesa avanzata da Equitalia riguardi tributi di competenza dell’agenzia delle Entrate e del Territorio, denota i seguenti capisaldi.

  • L’obbligo di sospensione immediata della riscossione, a seguito di specifica istanza del contribuente, riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi e non solo le cartelle di pagamento.

  • L’obbligo di sospensione non è limitato alle sole cartelle di pagamento;

  • L’agente della riscossione invierà la dichiarazione del debitore e la relativa documentazione allegata all’ufficio che ha apposto il visto di esecutorietà o che abbia affidato il carico in presenza di accertamento esecutivo;

  • Equitalia avrà dieci giorni di tempo per trasmettere all’ente creditore l’istanza e la documentazione allegata

  • Sono esclusi dalla sospensione legale gli atti relativi a somme iscritte a ruolo in nome e per conto di terzi (è il caso a esempio, per un determinato periodo di tempo, dei contributi previdenziali e assistenziali). Rientrano al contrario nella competenza delle Entrate oltre a tutti i tributi erariali, anche quelli che l’Agenzia amministra, in regime convenzionale, per conto degli enti locali (Irap e addizionali regionali e comunali all’Irpef). Gli uffici dell’agenzia delle Entrate sono competenti per lo sgravio non solo dei tributi erariali ma anche dell’Irap, amministrata in convenzione per conto delle regioni e per i recuperi degli aiuti di Stato.

  • Gli uffici riceveranno anche le dichiarazioni dei contribuenti che chiederanno la sospensione delle somme iscritte a ruolo perché oggetto di recupero in quanto aiuti di Stato illegittimi.

  • Gli uffici dell’agenzia delle Entrate devono esaminare con immediatezza i documenti inviati dagli agenti della riscossione a seguito di richieste di sospensione presentate dai contribuenti debitori.

  • In presenza di documentazione falsa o contraffatta prodotta dal contribuente, gli uffici, oltre a dover denunciare l’accaduto all’autorità giudiziaria, si attiveranno per irrogare la sanzione amministrativa prevista nella Legge di stabilità, nella misura che va dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute.

  • Questa nuova procedura si affianca di fatto alla sospensione amministrativa e a quella giudiziale(2), con la differenza che, rispetto a queste ultime, opera per legge in base alla mera iniziativa del debitore, senza necessità di alcun vaglio preventivo. Non sono, infatti, necessari i requisiti normalmente richiesti quali il fumus boni iuris (cioè che le ragioni siano fondate) ed il periculum in mora (rischio di danno grave ed irreparabile per il contribuente).

  • La nuova sospensione legale è di portata più ampia rispetto a quella di 180 giorni relativa all’esecuzione forzata prevista dall’articolo 29 comma i lett b) del Dl 78/2010. Quest’ultima, infatti, opera con esclusivo riferimento agli atti esecutivi, facendo espressamente salva ogni iniziativa cautelare o conservativa e senza coinvolgere l’ente creditore. Contrariamente, invece, la nuova procedura sospende immediatamente dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente, ogni attività dell’Agente della riscossione, fino a quando le ragioni indicate nella dichiarazione prodotta non siano ritenute inidonee.

  • Gli uffici, entro sessanta giorni dalla data in cui il debitore ha presentato all’agente la propria dichiarazione, dovranno informare il debitore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo Pec, dell’esito del controllo sulla pretesa.

  • Nel caso di correttezza della documentazione prodotta, dovranno trasmettere al concessionario, provvedimento di sospensione o di sgravio. Nell’ipotesi di inidoneità, invece, dovranno avvertire l’agente della riscossione di procedere con l’attività di recupero.

  • E fatto poi obbligo agli uffici, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede, di assicurarsi che il debitore abbia avuto conoscenza della comunicazione inviata, nonostante la legge non preveda espressamente la rituale notifica.

  • Occorre rispettare il termine di 6o giorni, in quanto, in tale arco temporale ogni attività di riscossione è sospesa. Ciò potrebbe determinare un potenziale pericolo per la riscossione dei tributi e delle sanzioni, ove il debitore, utilizzando strumentalmente la procedura, sottragga i propri beni alla riscossione. Va ricordato, infatti, che oltre il 220 giorno il provvedimento deve essere annullato. Questo comporterebbe un sicuro danno alla finanza pubblica, nel caso in cui la pretesa fosse fondata e legittima. In considerazione di ciò, gli uffici devono assumere sollecitamente le necessarie iniziative di carattere organizzativo, assicurando che queste attività siano svolte tempestivamente. Inoltre, qualora le dichiarazioni dei contribuenti si dimostrassero fondate, dovranno prontamente intervenire per rimuove ogni anomalia che possa aver determinato l’ingiusta pretesa.

 

 

NOTE

1) Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Commi 537-546 — Riscossione delle somme iscritte a ruolo: le disposizioni per la sospensione

e l’annullamento di procedure di recupero coattivo di credito tributario

537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario

per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa

dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del

ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma

538, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione

il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità

di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

540. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma

539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del

debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati

dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca

documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l’automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L’ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

 

2) La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso (i.e. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e anche dagli Agenti della riscossione.

La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d’ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell’ente sulla domanda di sgravio o che l’autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L’ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all’Agente della riscossione.

In base al dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) dell’accertamento esecutivo. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso. In base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), l’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

 

24 gennaio 2013

Antonio Terlizzi