La Cassazione e le notifiche per posta: a che punto siamo?

la massima di una recente sentenza della Cassazione sembra dar ragione ad Equitalia in tema di notifiche per posta: una valutazione del dispositivo integrale della sentenza (Gian Paolo Stanizzi)

Il 19 dicembre 2012, nell’aula di udienza di una Commissione Tributaria Provinciale un Collega, difensore di Equitalia, nel corso di una discussione sbandiera una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 15746 del settembre 2012, che avrebbe dichiarato la validità della cartella esattoriale notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente dal concessionario della riscossione, senza l’intermediazione dei soggetti elencati nell’art 26 del DPR n. 602/1973.

 

Perplesso dell’esistenza di questa sentenza segnalata dal collega, con mio solito zelo, approfondisco la questione e reperisco in tempo reale, la sentenza citata, con l’aiuto di un altro Collega.

 

Ci basta (al mio Collega ed al sottoscritto) una semplice lettura della sentenza per comprendere facilmente che la problematica affrontata dalla Cassazione nella sentenza n. 15747 del 2012 riguarda tutt’altra questione.

Come si può, infatti, leggere dal testo della sentenza, “la Commissione tributaria regionale di Bari aveva rigettato l’appello proposto dal contribuente perché la notifica della cartella esattoriale era del tutto regolare, atteso che dall’ avviso di ricevimento l’atto risultava consegnato nel domicilio del destinatario, mentre la circostanza che l’avviso medesimo fosse stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma senza l’indicazione della qualità o della relazione con il destinatario dell’atto, non incideva sulla legittimità della notifica”.

Ma la sentenza della Suprema Corte non ha assolutamente affrontato la questione principale della possibilità per il concessionario di notificare la cartella esattoriale anche per posta ma senza avvalersi dell’intermediazione dei soggetti espressamente indicati dall’art. 26 del DPR n. 602/1973.

Al contrario, è stata oggetto della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – che con la sentenza n. 398 depositata il 13 gennaio 2012 ha stabilito che “se nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario al contribuente non risulta indicata la data della consegna consegue la nullità insanabile della notifica, tant’è che non decorrono neppure i termini per proporre la relativa opposizione”.

Di conseguenza, se già l’ omissione della sola data di notifica è sufficiente perché venga dichiarata l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale, figuramioci l’omissione totale della relata, in primis del soggetto legittimamente autorizzato a notificare (ufficiale giudiziario o messo)!

Detta sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 398 del 2012, conferma, peraltro, le chiare pronunce, tra le altre, della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro – Sezione I – che nelle sentenze n. 350/1/10 e n. 351/1/10 ha precisato che “l’art. 26 del DPR 602/1973 consente la notifica della cartella esattoriale, MEDIANTE RACCOMANDATA A.R., MA SEMPRE PER IL TRAMITE DI UN SOGGETTO ABILITATO”.

Scrivono, ancora, le sentenze citate: “Sono a tal fine illuminanti gli artt. 148 e 149 cpc e l’art. 3 della legge 890/82, che specifica le singole formalità che l’intermediario qualificato ( l’Ufficiale Giudiziario) deve compiere quando ricorre per la notificazione all’Ufficio postale a cominciare dalla stesura della relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto. Poichè nulla di tutto ciò si è in concreto verificato, NE CONSEGUE LA NULLITA’ INSANABILE DELLA NOTIFICA.

Le sentenze sopra indicate, n. 350/1/2010 e n. 351/1/2010, pur di considerevole importo (circa € 280.000 per IVA ed IRAP non versata la prima ed € 20.000 circa la seconda) NON SONO STATO OGGETTO DI IMPUGNAZIONE da parte della società di riscossione, per cui il principio in esse contenuto – INESISTENZA DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE SPEDITA DAL CONCESSIONARIO SENZA L’INTERMEDIAZIONE DEI SOGGETTI ELENCATI NELL’ART.26 DEL DPR N.602/73 – dovrà essere applicato in tutti i giudizi.

E del resto, tale orientamento giurisprudenziale trova conferma in quanto stabilito dalla stessa Equitalia SpA nel proprio bando di gara per “l’affidamento del servizio di notificazione delle cartelle e degli altri documenti esattoriali”. In particolare, nel citato bando la società sintetizza con un prospetto le fasi della notifica della cartella di pagamento, mentre alla pagina 7 così scrive:

ATTIVITA’ DEL MESSO NOTIFICATORE

Ciascun Messo notificatore prende giornalmente in carico gli atti da notificare, sottoscrivendo la distinta e restituendo quelli disguidati.

Il Messo esegue la notificazione secondo le prescrizioni degli art. 136 e seguenti del codice di procedura civile. Disporrà degli atti da notificare con relativa relata così come previsto dal capitolato di gara e procederà alla notifica dell’ atto con una delle seguenti modalità:

– nelle mani del destinatario ovvero presso l’ abitazione o dove esercita un’ attività (art. 138 cpc);

– al destinatario che sia persona giuridica (art. 145 cpc),la notifica avverrà al rappresentante legale, alla persona incaricata a ricevere la notificazione od ad altra persona addetta alla sede;

– in assenza del destinatario la notifica sarà effettuata ai sensi dell’art. 139 cpc., consegnando l’atto a persona di famiglia o addetta alla casa o all’azienda/ufficio, purché non minore o incapace quindi al rientro in ufficio procederà alle successive attività propedeutiche all’invio di una raccomandata per informare il destinatario dell’avvenuta notifica nelle mani dei suddetti consegnatari;

– in assenza del destinatario e dei consegnatari il messo procederà alla notifica consegnando l’atto al portiere dello stabile o ad un vicino che accetti di riceverlo (art. 139 cpc), quindi al rientro in ufficio procederà alle successive attività propedeutiche all’invio di una raccomandata per informare il destinatario dell’avvenuta notifica nelle mani dei suddetti consegnatari”.

La procedura di notifica dettata dal citato bando di gara integra e ribadisce la normativa codicistica dettagliatamente sopra descritta e, trattandosi di lex specialis, le norme in questo contenute “non possono essere derogate, costituendo la loro osservanza garanzia specifica dell’imparzialità dell’amministrazione e della par condicio dei concorrenti” .

In ragione della loro forza di legge speciale, quindi, i bandi debbono essere osservati anche dalle stesse amministrazioni dalle quali le procedure promanano e, di conseguenza, la società di riscossione è obbligata, così come previsto dalla stessa Equitalia SpA e così come deciso dalla Suprema Corte con le sentenze n. 20440/2006, n. 6750/2007 e 24442/2008 e ad ultimo, con la sentenza n. 398/2012, ad avvalersi dell’intermediazione dell’ ufficiale giudiziario o del messo notificatore per la notifica della cartella esattoriale e degli altri atti documenti esattoriali, pena la patologica ed insanabile inesistenza degli stessi.

Concludo, esortando i Colleghi (ma anche tanti estensori di massime giurisprudenziali) a leggere con scrupolosa attenzione le sentenze nella loro integralità ed a non limitarsi a leggere soltanto le massime, che a volte semplificano troppo le complessità delle pronunce giurisprudenziali.

 

16 gennaio 2013

Gian Paolo Stanizzi