IVA per cassa: un riassunto della normativa

presentiamo un rapido ed utile riassunto delle norme che riguardano l’applicazione della liquidazione dell’IVA per cassa

Nel corso di un incontro tenutosi con la stampa specializzata (VIDEOFORUM 2013 del 17 gennaio 2013), sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione del “nuovo” regime di IVA per cassa, operativo a partire dal 1° dicembre 2012.

Preliminarmente viene chiarito che la cessione di un credito, sia essa pro solvendo o pro soluto, non realizza, in ogni caso, il presupposto dell’esigibilità dell’imposta, in quanto l’incasso del prezzo della cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. Pertanto, sarà cura del cedente corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Ne consegue che, permane in capo al soggetto passivo (che trasferisce a terzi il proprio credito), l’onere di informarsi circa l’avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l’Iva relativa all’operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo.

Al riguardo, però, l’Agenzia delle Entrate “consiglia” al soggetto passivo – che ha ceduto il credito (e che non voglia perdere tempo e risorse a monitorare la data esatta in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito) – di includere, comunque, l’imposta relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito, al fine di non rischiare di incorrere in sanzioni per omesso o tardivo versamento dell’imposta. Nulla cambia, invece, per il creditore ceduto, il quale potrà detrarre l’IVA assolta sull’acquisto al momento di effettuazione dell’operazione, ovvero, al momento del pagamento, qualora avesse optato anch’esso per il regime di IVA per cassa.

Ulteriori chiarimenti vengono forniti circa l’esatto momento in cui deve considerarsi effettuato il pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal contante, atteso che il cedente o prestatore deve computare l’imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l’opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale ha incassato il corrispettivo. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 44/2012) aveva avuto già modo di precisare che “per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l’imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore dovrà fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario)”.

Sulla scia della predetta precisazione, l’Agenzia aggiunge – in occasione del predetto incontro – che, nel caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, assume rilevanza il “momento in cui si consegue l’effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l’accredito del corrispettivo (es. RI.BA., bonifico bancario), sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l’invio del documento contabile da parte della banca”: vale, dunque, la cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno dal quale la somma accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Un altro chiarimento fornito dall’Entrate riguarda la rilevanza delle note di variazione, emesse o ricevute, dal soggetto che ha optato per il regime di IVA per cassa, successivamente alla data in cui l’operazione originaria è confluita nella liquidazione IVA, in quanto si è realizzato il pagamento del corrispettivo, ovvero sia decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione. In risposta al suddetto quesito, l’Agenzia delle Entrate precisa che, mentre le note di variazione intervenute prima dell’esigibilità dell’IVA (e quindi prima della data di incasso o pagamento, ovvero antecedentemente al decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione), aumentano o diminuiscono l’IVA “differita”, quelle intervenute successivamente al decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione devono essere indicate nella prima liquidazione periodica utile. In altre parole, qualora il contribuente in regime di cassa emetta/riceva note di variazione comportanti la riduzione dell’Iva a debito o l’aumento di quella detraibile successivamente all’avvenuta esigibilità dell’imposta originaria, potrà contabilizzarle nella prima liquidazione utile.

L’ultimo quesito affrontato nel corso del videoforum 2013 ha riguardato l’esclusione di alcune operazioni attive dall’ambito applicativo dell’IVA di cassa, e la conseguente possibilità di separazione delle attività al fine di non subire eccessive penalizzazioni sul fronte della detrazione dell’IVA. In particolare veniva chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile “separare” le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, ed altre effettuate “con l’estero”, ed i relativi acquisti, al fine di poter detrarre la relativa imposta sugli acquisti afferenti l’attività con l’estero, anche se la stessa non costituisce un’attività separabile a norma dell’art. 36 del DPR 633/72. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta negativa, atteso che l’attività esercitata dal contribuente è comunque una sola e quindi non è possibile beneficiare della “separazione contabile” al solo fine di ottenere un vantaggio in sede di detrazione del tributo.

In altre parole, viene specificato che, il regime dell’IVA per cassa deve riferirsi non alle singole operazioni, ma all’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente: il differimento della detrazione dell’imposta opera, dunque, con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi ad operazioni attive escluse dal regime, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, attività separate. Si rammenta che l’adozione della contabilità separata prevista dal citato art. 36 è possibile, però, solo laddove il contribuente eserciti due o più attività corrispondenti a due o più codici ATECO 2007. E’ il caso, questo, dei contribuenti che esercitano l’attività di gestione di un bar con la rivendita di sali e tabacchi: la separazione delle due attività (una delle quali in regime speciale IVA) consente l’adozione del regime IVA di cassa per la gestione del bar. In caso contrario, ossia laddove le operazioni effettuate non costituiscano attività separate ai sensi del predetto art. 36, non è possibile procedere con alcuna separazione, con conseguente differimento della detrazione dell’Iva per tutti gli acquisti effettuati.

 

31 gennaio 2013

Sandro Cerato