I requisiti di fallibilità e chiarimenti dei giudici

per essere considerata fallibile un’impresa deve possedere determinati requisiti che nascono dalla contabilità: ecco come i giudici leggono i dati contabili

L’art. 1 della novellata Legge Fallimentare dispone che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali individuali o collettivi (società, associazioni, fondazioni, consorzi, associazioni sportive ecc.) che sono in grado di dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  • aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;

  • aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;

  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

I predetti requisiti sono tra di loro alternativi sicché il debitore per evitare il fallimento deve provare l’ insussistenza di tutti i tre parametri fissati dalla Legge: il superamento di un solo parametro nel periodo di osservazione rende il debitore assoggettabile alle disposizioni in materia di diritto fallimentare.

Il Tribunale di Novara (decreto 2 novembre 2012) – chiamato a pronunciarsi in ordine alla dichiarazione di fallimento di un’impresa individuale – ha fornito importanti chiarimenti in ordine ai predetti requisiti di fallibilità, ma non solo. Preliminarmente i Giudici del Tribunale di Novara si soffermano sul criterio dell’attivo patrimoniale da assumere ai fini della verifica delle soglie di fallibilità, identificabile nelle voci di cui all’art. 2424 del codice civile. In linea con l’orientamento ormai consolidato della Giurisprudenza di Legittimità (Cass. 29.07.2009), devono essere considerate, ai fini del computo della grandezza in esame, oltre alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, anche i beni acquisiti con leasing traslativo i cui valori sono rilevabili nei corti d’ordine. Rilevano, a tal fine, anche le rimanenze, i crediti e le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (escluse le azioni proprie), al netto ovviamente delle poste rettificative, nonché l’ammontare delle disponibilità liquide. Per la valutazione di tali voci occorre fare riferimento ai criteri utilizzati in ipotesi continuità aziendale, ovvero ai criteri di funzionamento di cui all’art. 2426 del codice civile e, quindi, non a quelli di liquidazione. Dello stesso avviso la giurisprudenza di merito (Tribunale di Piacenza 22 gennaio 2007).

Analogamente a quanto appena commentato per l’attivo patrimoniale, anche per il parametro dei ricavi lordi, occorre far riferimento alle corrispondenti indicazioni fornite dall’art. 2425 c.c.. Nello specifico, devono essere sommate le seguenti voci di conto economico: A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione); ovviamente se l’ammontare delle ultime due voci (A2 e A3) risultasse negativo, tale valore deve essere sottratto al fine del computo del parametro in argomento. Rilevano, altresì, ai fini del computo dei ricavi complessivi, gli importi esposti nella voce A5 (altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio), C15 (proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate) e C16 (altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni) e E20 (proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili nella voce altri ricavi). Ad ogni modo, non rilevano ai fini del calcolo del parametro in esame, le voci A4 (incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) e D18 (rivalutazioni).Da qui si evince come la definizione di ricavi, ai fini del computo dei requisiti di fallibilità, non coincide necessariamente con la definizione di fatturato, consistendo nei ricavi ordinari generati dall’attività d’impresa in ciascun esercizio di riferimento secondo il criterio di competenza.

Il terzo criterio considerato dai giudici di Novara è quello dell’esposizione debitoria la cui determinazione è rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento: occorre prendere in considerazione l’esposizione complessiva dell’imprenditore e, quindi, avere riguardo anche ai debiti non scaduti (trattandosi di requisito assunto dal legislatore quale indice dimensionale dell’impresa) ivi inclusi i debiti condizionati, ovvero quelli derivati dalla prestazione di garanzie, che presuppongono la preventiva escussione del debitore.

Come stabilito dall’art. 1 della Legge Fallimentare, il superamento di almeno uno dei tre parametri – che assoggettano il debitore alle disposizioni del fallimento – deve sussistere in almeno uno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore. Sul punto, i giudici del Tribunale di Novara sostengono che i tre esercizi precedenti sono quelli chiusi o meglio quelli conclusi alla data di deposito dell’istanza di fallimento. A tale conclusione si perviene per coerenza con quanto disposto dall’articolo 14 della Legge Fallimentare che fa riferimento, in un ottica di semplificazione, soltanto al deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie dei tre esercizi (chiusi) precedenti, dovendosi altrimenti riclassificare i dati contabili per ricostruire un triennio che non coincide con gli esercizi sociali.

Un ultimo profilo molto importante trattato dai medesimi giudici è riconducibile all’onere della prova per essere esentati dal fallimento, per mancato superamento congiunto dei suddetti parametri dimensionali. L’onere in commento grava soltanto sul debitore interessato, in virtù del principio di prossimità della prova: è, infatti, troppo gravoso per il creditore dimostrare la fallibilità del debitore, soprattutto in assenza della documentazione di cui non è normalmente in possesso (bilanci degli ultimi tre esercizi). Pertanto, il debitore che voglia evitare il fallimento ha quindi l’onere di dimostrare con documenti in suo possesso di trovarsi al di sotto dei tre parametri previsti dalla legge fallimentare presentando, a tale scopo, in sede di istruttoria prefallimentare, i bilanci, i registri Iva, e ogni altro documento contabile utile: non è compito dei creditori, dunque, provare l’impossibilità di dare corso alla dichiarazione di insolvenza per mancato raggiungimento dei parametri. Si rammenta, infine, che, l’esistenza di debiti scaduti non pagati per un ammontare complessivo inferiore ad € 30.000 è causa ostativa alla dichiarazione di fallimento.

 

11 gennaio 2013

Sandro Cerato