Autovettura concessa al socio amministratore e disciplina dei beni ai soci

La normativa sui beni concessi in godimento ai soci influisce in modo molto pesante sul tipico caso in cui una società compra un’auto per darla in utilizzo al socio amministratore.

autovettura concessa al socio amministratoreL’art. 2 c. 36-terdecies del DL. 138/2011 ha modificato l’articolo 67, comma, 1 del Tuir, prevedendo attraverso la nuova lettera h-ter), una nuova fattispecie di reddito diverso costituita dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo addebitato per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.

Per l’individuazione del valore di mercato di cui trattasi, si deve fare riferimento, in linea generale, a quanto indicato all’art. 9 c. 3 del TUIR secondo cui detto valore è equiparabile al valore normale determinato da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale, ovvero dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali o dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti bancari, ovvero società di noleggio.

Tuttavia, tale metodologia di calcolo non si applica (per mere esigenze semplificative), qualora il bene concesso in godimento ai soci (o loro familiari) sia un autoveicolo: in tal caso, infatti, il valore normale dovrà essere determinato – in luogo delle tariffe praticate dalle società di noleggio (valore di mercato ex art. 9 c. 3 del TUIR) – in ossequio a quanto contenuto all’interno dell’articolo 51, comma 4, del Tuir secondo cui rileva, a tal fine, il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI (pubblicate in G.U. entro il 31 dicembre dell’anno precedente), al netto delle somme eventualmente addebitate al socio utilizzatore.

Ad ogni modo, la disciplina restrittiva dei beni ai soci non trova applicazione, qualora il bene dell’impresa sia concesso in godimento ad un socio che, all’interno della medesima società o dell’impresa individuale, rivesta la qualifica di dipendente, ovvero sia anche un amministratore della stessa, poiché in tali circostanze l’utilizzatore risulta già assoggettato ad imposizione ai sensi del predetto art. 51 comma 4 del Tuir (C.M. n. 24/E del 15 giugno 2012).

Con particolare riferimento all’assegnazione in uso promiscuo (uso personale e uso aziendale) dell’autovettura ad un amministratore (anche socio), la regola tributaria generale prevede che tale assegnazione costituisca comunque una deroga al principio generale di tassazione, prevedendo l’imputazione di un importo forfetario, pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente addebitate all’amministratore (ex art. 51 c. 4 del TUIR).

Ai fini delle imposte sui redditi, la società che concede l’auto in uso promiscuo ad un amministratore (anche socio), potrà continuare a dedurre integralmente le spese relative all’autoveicolo nel limite del fringe benefit (calcolato al valore convenzionale Tariffa ACI Km 15.000 × 30%) e dedurre la sola quota eccedente delle spese relative all’autovettura nei limiti previsti dall’art. 164 c. 1 lett. b del TUIR, ovvero nella misura del 20%, a decorrere dal 1 gennaio 2013 (40% fino al periodo d’imposta 2012).

Diverso è il caso di autovettura concessa all’amministratore (anche se socio) per uso esclusivamente personale. In tal caso, la deducibilità dei costi è disciplinata dall’art. 95, comma 5, del D.P.R. 917/1986, il quale stabilisce che detti costi possono essere dedotti nell’esercizio in cui sono stati corrisposti, esclusivamente per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura dell’amministratore, determinato sulla base del valore normale. In buona sostanza, la parte di costi eccedente il compenso in natura non potrà essere considerata deducibile per mancanza del requisito dell’inerenza rispetto all’attività esercitata.

In questa fattispecie (autovettura concessa al socio amministratore per uso esclusivamente personale) è possibile ritenere (in assenza di chiarimenti ufficiali) che il valore normale debba essere comunque assunto ai sensi dell’art. 9 c. 3 del TUIR, a nulla rilevando, la deroga al criterio più favorevole – quantificato secondo le tariffe ACI, previsto per le sole autovetture concesse in uso ai soci (o suoi familiari) – che si ritiene applicabile soltanto nei casi in cui il socio (assegnatario di un autoveicolo aziendale) non ricopra alcuna carica societaria quale, ad esempio, quella di amministratore, ovvero non utilizzi l’autovettura assegnatagli (in uso esclusivo) nell’ambito delle sue funzioni di amministratore. Se così non fosse, infatti, si creerebbe una disparità di trattamento tra chi risulta essere, al contempo, socio e amministratore e chi, invece, ricopre incarichi di amministrazione e gestione all’interno dell’impresa, ma non è anche socio della stessa.

A ciò si aggiunga che, in diverse occasioni, l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione Ministeriale N. 26/10) ha affermato il principio secondo cui, nel caso di uso esclusivo dell’autovettura da parte dell’ amministratore, il valore del benefit, ai fini dell’imposta dei redditi, non può essere individuato sulla base del calcolo chilometrico indicato dalle tabelle ACI essendo, questo criterio di determinazione del benefit, un metodo (derogatorio) utilizzato per determinare il corrispettivo in capo al lavoratore dipendente (subordinato), ma deve farsi riferimento al concetto di valore normale ai fini delle imposte sui redditi per la valorizzazione di beni o servizi ceduti ai dipendenti o ad alcuni loro familiari (ex art. 9 c. 3 del TUIR).

E’ ovvio che, se l’autoveicolo è utilizzato esclusivamente per ragioni aziendali dall’ amministratore, anche se socio, non vi è alcun fringe benefit tassabile in capo allo stesso, atteso che l’utilizzo nell’esclusivo interesse della società non produce per il socio amministratore alcun vantaggio personale. Allo stesso modo, si potrebbe ritenere che, ai fini della disciplina dei beni concessi in godimento dei soci, l’utilizzo esclusivamente aziendale del bene da parte del socio amministratore non comporti, per l’utilizzatore, la tassazione di reddito diverso ex art. 67 c. 1, lett. h-ter, TUIR, l’indeducibilità totale dei costi in campo all’impresa concedente, nonché l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate (da parte della società o dell’utilizzatore) della tipologia di veicolo assegnato e delle generalità dell’utilizzatore.

 

24 gennaio 2013

Sandro Cerato