Omessa presentazione triennale del bilancio di società in liquidazione: quali effetti?

Il reiterato mancato deposito del bilancio, per almeno 3 esercizi sociali consecutivi, da parte della società in fase di liquidazione dovrebbe imporre alla camera di commercio di dare avvio al procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ma questa prassi è spesso ignorata.

omesso deposito bilancio Il reiterato mancato deposito del bilancio, per almeno tre esercizi sociali consecutivi, da parte della società in fase di liquidazione impone all’ente camerale di dare avvio al procedimento di cancellazione dal registro delle imprese.

La regola dettata dal codice civile, tuttavia, non sembra sia sempre rispettata dalla totalità dei Conservatori del Registro Imprese che proseguono, senza averne più titolo, nella richiesta dei diritti camerali annuali a soggetti economici del tutto inerti e meritevoli di essere considerati estinti.

 

 

Omessa presentazione del bilancio per società in liquidazione – Normativa civilistica

Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che ha riformato il diritto societario, ha espressamente accolto, anche per le società in liquidazione, il principio dell’obbligatorietà del deposito del bilancio.

L’ultimo comma del’articolo 2490 del codice civile, prevede a far data dal 1 gennaio 2004, che

“… Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495….”.

 

La conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese è rappresentata dall’estinzione giuridica dell’ente sociale.

Difatti, secondo quanto dettato dall’articolo 2495 codice civile

“….Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società …”.

 

Nell’interpretazione della dottrina1 la ratio dell’articolo esprime la volontà del legislatore di eliminare quelle società che, già in liquidazione, dimostrino di essere del tutto inerti a causa del reiterato mancato deposito del bilancio annuale di liquidazione, quindi, meritevoli di essere presuntivamente considerate estinte e dunque di essere cancellate dai registri di pubblicità commerciale.

E’ evidente come la norma intenda sanzionare l’effettiva incapacità dell’ente in stato di scioglimento volontario di portare a termine la procedura di liquidazione, circostanza questa spesso riconducibile alla mancanza di interesse da parte dei soci alla conclusione della procedura anche in ragione dell’esiguità della consistenza patrimoniale.

 

 

Natura ed obbligo di pagamento dei diritti camerali

Il diritto camerale è stato istituito con l’art. 34 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito in legge 26.02.1982, n. 51, ai sensi del quale

“… a decorrere dall’anno 1982 e al fine di accrescere gli interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese le camere di commercio percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte agli albi e registri delle predette camere…”.

 

La normativa disciplina alla misura del diritto, nel tempo è stata oggetto di modifiche; da ultimo l’art. 18 della legge 29.12.1993, n. 580, individua, tra gli altri, alla lettera b) del comma 1, il diritto annuale come mezzo ordinario di finanziamento delle Camere di commercio.

Il comma 3 del medesimo articolo dispone poi che il diritto annuale è “…a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all’art. 8 …” (vale a dire il Registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile).

E’ evidente che una società in stato di liquidazione, inadempiente nella presentazione dei rendiconti annuali da almeno tre esercizi sociali consecutivi, solleva notevoli dubbi sulla sua concreta volontà di proseguire nell’attività economica e quindi di beneficiare dell’opera degli enti camerali deputati a favorire ed

“… accrescere gli interventi promozionali…” della medesima.

 

Verificato quindi il presupposto oggettivo voluto dal legislatore “…mancato deposito del bilancio di liquidazione per almeno tre anni consecutivi …” ed indipendentemente da qualsiasi valutazione discrezionale, il Conservatore R.I. è obbligato ad emettere ordinanza di cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Ed, ovviamente, ad esimersi di proseguire nell’addebitare alla società, oramai inerte, diritti camerali annuali a qualsiasi titolo.

Ma ciò non avviene.

 

Procedimento di cancellazione d’ufficio

Si fa presente, tuttavia, che al fine di evitare la mancata applicazione automatica del precetto normativo di cui all’art. 2490 c.c. da cui dovrebbe conseguire automaticamente la cancellazione dell’ente societario, alcuni Conservatori hanno attivato, già da tempo, una specifica procedura attraverso la quale informare i liquidatori sulla portata applicativa della normativa civilistica ed, eventualmente, concedere la possibilità di fornire la dimostrazione della loro inerzia a specifiche problematiche.

Da un punto di vista operativo alcuni uffici provinciali delle Camere di Commercio, prima di emettere provvedimento di cancellazione, procedono ad una preliminare informazione dei liquidatori, assegnando loro un congruo termine, individuato in 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale possono:

  • presentare le loro osservazioni per iscritto, corredate da documenti, atti a dimostrare la persistenza in vita della società in liquidazione, nonostante il mancato deposito dei bilanci annuali per almeno un triennio.

  • richiedere di essere sentiti al fine di fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza della società in liquidazione

 

L’ufficio deve dare notizia dell’avvio del procedimento in oggetto sia inviando raccomandata A/R al liquidatore della società e sia con la pubblicazione all’Albo camerale, dell’elenco delle società interessate.

La competenza alla cancellazione d’ufficio di una iscrizione al Registro delle imprese, è del Conservatore (Tribunale di Alessandria, Giudice del Registro, del 14 aprile 2000); ciò nonostante l’espressione letterale utilizzata dal legislatore “cancellazione d’ufficio” possa far pensare alla competenza del Giudice del Registro delle imprese, visto che nel sistema pubblicitario la regola attribuisce tutti i provvedimenti d’ufficio alla competenza giudiziale.

Nell’ipotesi in cui, nonostante l’attività posta in essere dall’ente camerale, il liquidatore rimanga inerte, il Conservatore provvede all’avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese di tutte quelle imprese che non hanno prodotto ulteriori elementi di valutazione e/o controdeduzioni.

Allo stesso modo, il Conservatore determina di non procedere alla cancellazione di quelle società che abbiano fornito elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’attività sociale: in tali casi, l’ente camerale trasmette la documentazione al Giudice R.I. per una opportuna valutazione sulla possibilità da parte dell’ufficio di archiviare il procedimento ovvero di attivare, comunque, la cancellazione della società.

 

Notifica dei diritti camerali: cosa fare ?

L’omissione della presentazione dei bilanci c.d. intermedi nell’ambito dello stato di liquidazione che rappresenta di un dovere dei liquidatori, determina una vera e propria paralisi dell’attività assembleare.

Da ciò consegue una volta attivati gli opportuni riscontri, la doverosa cancellazione della società dal registro imprese da parte delle CCIIA ex art. 2490 codice civile, causa perdurante stato d’inattività.

Ciò nonostante, si ha notizia che parecchi liquidatori di società in stato di scioglimento, inadempienti da oltre un triennio nella presentazione dei bilanci annuali intermedi, non abbiano ancora ricevuto informazioni da parte del competente ente camerale circa lo stato di liquidazione e le motivazioni del reiterato inadempimento nella presentazione dei bilancio annuali; tuttavia, gli stessi liquidatori rimangono destinatari delle cartelle di pagamento riferite a diritti annuali CCIAA, anche per annualità successive al triennio medesimo.

Cosa fare se l’Ente Camerale non ha ancora attivato la procedura di cancellazione d’ufficio della società e quindi evitare ulteriori addebiti “ingiustificati” ?

Secondo la prassi adottata dalle Camere di Commercio le imprese cancellate d’ufficio dal Registro delle Imprese, giusta ordinanza del Giudice del Registro delle Imprese emessa ai sensi del D.P.R. 23/07/2004 n. 247, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui è stata emessa l’ordinanza.

Pertanto si suggerisce ai liquidatori inadempienti agli obblighi di presentazione dei bilanci intermedi da oltre un triennio consecutivo di diffidare i competenti Conservatori R.I. al fine di attivare, senza indugio, l’emissione del provvedimento di cancellazione della società ex art. 2490 codice civile.

Siamo ben consci che a seguito della progressiva diminuzione – e cessazione – dei contributi statali è stata adottata una crescente e significativa imposizione propria delle Camere di commercio cha ha fatto divenire il diritto camerale a fonte quasi esclusiva di finanziamento delle stesse2.

Ciò, tuttavia, non giustifica una gratuita disapplicazione della normativa civilistica il cui onere – rectius il diritto annuale – grava su società inerti oramai non più destinatarie dei pur meritevoli “… interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese…” che rappresentano il corrispettivo per il pagamento del diritto annuale CCIAA.

 

11 dicembre 2012

Attilio Romano ed Antonino Romano

 

NOTE

1 G. NICOLINI, in Società di Capitali, Commentario, vol. III, Napoli, 2004, 1793.

2 Rapporto 1996 sul Sistema Camerale Strutture e Servizi per l’impresa, UNIONCAMERE riporta la riduzione dei trasferimenti dallo Stato che sono passati dal 23, 1 per cento del 1990 al 3,8 per cento del 1995; cfr. nota (7) M. CARDILLO, Diritto camerale e Direttiva n. 69/335, in <Rassegna Tributaria> b. 2/2005, pag. 613.