L'esordio dell'IVA per cassa

Dal 1 dicembre 2012 è diventato operativo il regime relativo all’IVA per cassa: una panoramica degli adempimenti.

iva per cassaA seguito delle modifiche apportate dall’art. art. 32-bis, DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita” – la liquidazione dell’IVA per cassa è ora riconosciuta per tutti quei soggetti passivi IVA che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato (o in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari annuo non superiore ad € 2.000.000: è stata, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati dalla disciplina in commento, posto che il regime previgente prevedeva un limite di volume d’affari molto inferiore (€ 200.000).

Relativamente al limite massimo di volume d’affari, pari a € 2.000.000, si rammenta che nel computo di detto limite devono essere considerate tanto le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa, quanto le operazioni escluse da tale regime: si tratta, ad esempio, delle operazioni soggette al meccanismo di “reverse charge”.

Per i soggetti che aderiscono al regime opzionale in commento, l’Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero, in ogni caso, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione: quest’ultimo limite temporale non si applica qualora il cessionario o committente, prima del decorso dell’anno, è stato assoggettato a procedure concorsuali.

Parimenti, l’imposta relativa agli acquisti effettuati diviene detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata. Nulla cambia, invece, per il cessionario/ committente, il quale potrà portare in detrazione l’Iva afferente l’acquisto – effettuato da un soggetto che ha optato al regime in commento – a prescindere dalla data del pagamento.

Le disposizioni attuative del nuovo regime di IVA per cassa sono contenute nel DM 11.10.2012 che ha fissato, peraltro, al 1 dicembre 2012, la data di entrata in vigore delle disposizioni in parola: dalla suddetta data è abrogato, pertanto, l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

Con l’emanazione del Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 165764 del 21.11.2012 – contenente le regole per l’opzione del nuovo regime della liquidazione IVA “per cassa” – e della Circolare ministeriale n. 44 del 26 novembre 2012 – può definirsi completato il quadro normativo di riferimento della nuova Iva per cassa chiamata, anche, “cash accounting”.

Nei citati provvedimenti di prassi, viene precisato che l’opzione per il nuovo “Regime di IVA per cassa” deve essere manifestata dal contribuente con le consuete modalità previste dal DPR n. 442/97 ovvero:

  • deve essere desumibile dal comportamento concludente del contribuente;

  • deve essere resa nota nella “prima” dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata, con la conseguenza che nessun modello ad hoc deve essere presentato da parte del soggetto passivo IVA che intende aderire al regime opzionale in commento.

 

Limitatamente al 2012 – primo anno di applicazione del regime IVA in esame – l’opzione deve essere comunicata con il modello IVA 2013 (quadro VO), relativo al 2012, che dovrà essere trasmesso in un termine compreso tra le seguenti date:

  • 28 febbraio 2013, con esonero della presentazione della comunicazione annuale dati IVA e

  • 30 settembre 2013, qualora il contribuente decidesse di optare per la presentazione contestuale con la dichiarazione dei redditi (UNICO 2013).

Al contrario, invece, i soggetti passivi che intendono optare per il regime di IVA per cassa a partire dal 1° gennaio 2013, dovranno confermare tale scelta nel modello IVA 2014, per l’anno 2013. Così si desume, infatti, dalla lettura delle motivazioni al provvedimento n. 165764 del 21.11.2012: “l’opzione o la revoca (…) dovranno essere comunicate nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo” (pertanto nel modello IVA 2013 per coloro che optano già dal 1° dicembre 2012 e nel modello IVA 2014 per i soggetti che optano dal 1° gennaio 2013). Per quanto concerne, invece, i soggetti che intendono avvalersi del regime dall’inizio della loro attività – perché certi di non superare il volume d’affari prescritto dalla norma (€ 2.000.000) – questi dovranno comunicare tale scelta in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.

Ad ogni modo, è considerata comunque valida l’opzione comunicata a mezzo di una dichiarazione IVA annuale cosiddetta “tardiva”, ovvero presentata nei 90 giorni successivi dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. Parimenti, si ritiene che l’opzione è valida anche nelle ipotesi di omessa e irregolare comunicazione, salvo l’applicazione di una eventuale sanzione per l’irregolarità formale.

A seguito dell’opzione, ovvero anche prima di comunicare l’adesione nel relativo modello IVA, il contribuente dovrà necessariamente riportare, nelle fatture emesse, l’indicazione degli estremi normativi della disciplina applicata: “Operazione con “IVA per cassa” ex art. 32-bis del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”; fermo restando che, la mancata evidenziazione del riferimento normativo costituisce, così come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, una mera violazione formale, passibile di una sanzione amministrativa.

Relativamente alla durata dell’opzione, il provvedimento e la circolare precisano che l’opzione per il nuovo regime IVA “per cassa” vincola il contribuente per almeno un triennio, salvo il superamento del limite del volume d’affari (€ 2.000.000): in tale ultima ipotesi, così come disposto dall’art. 7 del DM 11 ottobre 2012, il regime opzionale, in caso di superamento in corso d’anno, cessa a partire dal mese o trimestre successivo, con la conseguenza che nell’ultima liquidazione deve essere computata sia l’imposta a debito, sia quella a credito ancora “sospesa” ( C.M. n. 44/ del 26 novembre 2012).

Come sopra accennato, per il 2012 (che costituisce un anno intero per coloro che opteranno al regime in commento) l’opzione può essere esercitata per le operazioni effettuate a partire dall’1.12.2012: l’opzione esercitata a decorrere da tale data vincola, quindi, il contribuente fino al 31.12.2014. Decorso il triennio l’opzione “resta valida per ciascun anno successivo”, ovvero si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell’opzione, quindi:

  • con il comportamento concludente (ritorno all’applicazione dell’IVA “ordinaria”);

  • con la comunicazione nella prima dichiarazione IVA da presentarsi successivamente alla revoca.

 

3 dicembre 2012

Sandro Cerato