La mancata convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci

Quali sono i profili sanzionatori per gli amministratori che omettono la convocazione dell’assemblea della società su richiesta dei soci che ne hanno diritto?

convocazione assemblea dei soci per approvare il bilancioL’articolo 2364 del codice civile dispone che l’assemblea dei soci deve essere obbligatoriamente convocata almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto: termine comunque non superiore a 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

La medesima disposizione ammette, tuttavia, che lo statuto possa prevedere la possibilità del rinvio della convocazione dell’assemblea, comunque non oltre 180 giorni dalla data in cui si è chiuso il precedente esercizio sociale.

Tale ultima facoltà è riconosciuta soltanto:

  • per le società tenute a redigere il bilancio consolidato;

  • per particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, delle quali peraltro gli amministratori devono dare debito conto nella relazione sulla gestione.

 

Ad ogni modo, l’eventuale convocazione dell’assemblea oltre i suddetti termini, non supportata da valide ragioni, non implica invalidità della delibera, ma, come vedremo nel proseguo, coinvolge esclusivamente gli aspetti della responsabilità dei soggetti che, pur essendo tenuti a convocare tempestivamente l’assemblea, non vi hanno provveduto.

L’assemblea è convocata, in linea generale, dall’organo amministrativo (amministratore unico, consiglio di amministrazione o consiglio di gestione) in ossequio a quanto prescritto dall’art. 2366 del codice civile, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’iniziativa per la convocazione non è, tuttavia, riservata esclusivamente all’organo amministrativo: esistono, infatti, particolari ipotesi – sempre prescritte dal codice civile – al ricorrere delle quali l’assemblea può essere validamente convocata anche da un soggetto diverso dall’organo gestorio.

Questo è il caso, ad esempio, della convocazione dell’assemblea (e della designazione della persona incaricata di presiederla) disposta dal Tribunale, previa consultazione degli amministratori e dei sindaci.

 

Nello specifico, tale circostanza si verifica allorquando l’organo amministrativo – e in sua vece l’organo di controllo – non abbiano provveduto alla richiesta di convocazione specificatamente formulata da tanti soci rappresentanti almeno:

  • il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;

  • il decimo dei capitale sociale nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio;

  • la minore percentuale prevista nello statuto.

 

E’ altresì opportuno che nella richiesta formulata dai soci ed indirizzata all’organo amministrativo, vengano indicati espressamente gli argomenti che dovranno essere trattati in sede di adunanza.

Sul punto, si rammenta che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2367 c.c., la convocazione su richiesta dei soci è preclusa per quelle

materie sulle quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

 

E’ il caso questo delle decisioni dei soci in merito a procedure di fusione, scissione o trasformazione: in tali circostanze, infatti, l’adunanza sarebbe priva di giustificazione se i soci non potessero disporre delle prescritte relazione dell’organo amministrativo, indispensabili per il consapevole esercizio del voto.

Quando il potere di convocazione dell’assemblea diviene un preciso dovere in capo agli amministratori e ai sindaci, a tale obbligo deve essere dato seguito in modo tempestivo: entro il termine stabilito dalla legge o dallo statuto, ovvero senza indugio o ritardo, in mancanza dell’indicazione espressa di un termine per la convocazione.

Sul punto, in assenza di un preciso termine indicato dallo statuto o dalla Legge, autorevole dottrina ritiene che l’organo amministrativo debba provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale la convocazione si considera omessa ai sensi dell’art. 2631 c.c.:

“ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”.

 

La suddetta disposizione prevede, inoltre, che, gli amministratori inadempienti – e in loro vece i sindaci – siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria:

“gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci”.

 

In altre parole gli amministratori o i sindaci che omettono di convocare l’assemblea nel termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dai soci sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un mimino di € 1.376 [ € 1.032 + (1.032*1/3)] ad un importo massimo di € 8.262,67 [ 6197 +(6197*1/3)]

Peraltro, la suddetta violazione – oltre a essere rilevante ai fini dell’applicazione della predetta sanzione amministrativa – potrebbe integrare anche i presupposti della grave irregolarità di cui all’art. 2409 c.c., al verificarsi della quale una minoranza dei soci è legittimata a denunziare tale fatto al Tribunale con ricorso notificato anche alla società.

 

 

18 dicembre 2012

Sandro Cerato