Sisma in Emilia: la sospensione dei giudizi tributari pendenti

i chiarimenti per i contribuenti che vivono nelle zone terremotate, che intendono avvalersi della possibilità di sospendere i processi tributari pendenti fino alla fine del 2012

Il decreto legge del 6 giugno 2012 n. 74, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7 giugno 2012 ed in vigore dal giorno successivo, ha introdotto una prima serie di interventi “in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”. Tra le misure di particolare interesse va segnalata quella concernente la disciplina dei processi, dettata dall’articolo 6 del decreto in commento, che reca importanti disposizioni in ordine:

  • alla sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e di competenza di ogni altra giurisdizione speciale;

  • al rinvio d’ufficio delle udienze;

  • alla sospensione dei termini.

L’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 43/E del 16 novembre 2012) ha fornito precisi chiarimenti in ordine alla gestione del contenzioso tributario nelle aree colpite dal sisma ed, in particolare:

  • alla sospensione dei giudizi tributari pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma sia con riferimento al rinvio delle udienze;

  • alla sospensione dei termini in favore dei soggetti che avevano la sede o la residenza nei comuni interessati.

Preliminarmente viene osservato che, per effetto dell’estensione delle disposizioni del Dl n. 74/2012 ai comuni di Ferrara e Mantova operata dall’articolo 67-septies, comma 1, del Dl n. 83, la sospensione dei processi trova applicazione anche per le controversie tributarie che, alla data del 20 maggio 2012, erano pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova, ad eccezione però:

  • dei procedimenti cautelari;

  • dei casi in cui la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Nei predetti casi è prevista la possibilità per il giudice di emanare una “dichiarazione d’urgenza” allo scopo di non ritardare la trattazione della controversia: nell’ambito del processo tributario la dichiarazione in parola è fatta con decreto non impugnabile del presidente in calce al ricorso e, limitatamente alle controversie per le quali sia già stata fissata la trattazione, con provvedimento non impugnabile del collegio. Sono altresì sospesi, sempre fino al 31 dicembre 2012, anche i termini relativi al compimento di qualsiasi atto del procedimento da svolgersi presso le Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova, a prescindere dalla residenza o dalla sede delle parti processuali o dei loro difensori.

Di diverso carattere è la previsione che disciplina il rinvio d’ufficio delle udienze. Come chiarito dalla circolare in commento, il rinvio opera nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia residente o abbia la sede nei comuni interessati dal sisma, indipendentemente dalla sede dell’ufficio giudiziario. Allo stesso modo, il rinvio opera anche nelle ipotesi in cui il difensore di una delle parti abbia la residenza o la sede dell’attività nei comuni interessati, purché lo stesso sia stato nominato antecedentemente al 20 maggio 2012. In tal caso le udienze fissate nel periodo dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 dicembre 2012, salva “la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio”. La rinuncia espressa si esercita con un’istanza di trattazione della controversia, che deve essere notificata alla controparte costituita e depositata presso la segreteria della Commissione tributaria.

Coerentemente a quanto previsto in materia di rinvio delle udienze, è disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei “termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione” per i soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano la sede della propria attività nei comuni interessati dal sisma. Per effetto della sospensione in esame, il computo dei termini resta sospeso dal 20 maggio al 31 dicembre 2012, per poi riprendere a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Parimenti, qualora il termine riprenda a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito, sulla base della norma, alla fine del periodo. A chiarimento di quanto appena esposto, l’Agenzia delle Entrate propone il caso di un avviso di accertamento – avente ad oggetto il recupero di una maggiore imposta per un valore superiore a € 20.000 – notificato in data 10 maggio 2012 a un contribuente residente in uno dei comuni interessati dal sisma. Nel caso di specie viene spiegato che:

  • il termine di sessanta giorni per l’impugnazione dell’atto davanti alla Commissione tributaria è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012;

  • dal 1° gennaio 2013 riprende a decorrere il termine di impugnazione per ulteriori 51 giorni.

Nel caso di ricorso relativo a controversia di valore superiore a euro 20.000, notificato in data 21 maggio 2012, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio inizia a decorrere, invece, il 1° gennaio 2013.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’ordinario periodo di sospensione feriale (che opera dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno) debba considerarsi assorbito dal più ampio periodo individuato dall’articolo 6, comma 4, del citato decreto, che va dal 20 maggio al 31 dicembre 2012.

In ragione del nesso esistente tra mediazione e proposizione del ricorso giurisdizionale, la sospensione dei termini vale anche nel procedimento di mediazione tributaria, sia per quanto riguarda il termine per la proposizione dell’istanza, sia in relazione a quello di conclusione del procedimento.

Con una serie di esempi, l’Agenzia chiarisce che, nel caso in cui l’atto rientrante nell’ambito di applicazione della mediazione tributaria sia stato notificato – prima o durante il periodo di sospensione – a un contribuente residente in uno dei comuni colpiti, il termine per la proposizione dell’istanza di mediazione è sospeso dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dal 1° gennaio 2013. Allo stesso modo, nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di mediazione all’ufficio prima o durante il periodo di sospensione, il relativo procedimento è sospeso dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 e il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Infine, viene precisato che la disciplina sulla sospensione dei termini opera a favore di entrambe le parti del giudizio, nel rispetto dei canoni del giusto processo di cui all’articolo 111 della Costituzione. Nella caso di specie, la sospensione riguarda:

  • i termini per lo svolgimento di attività processuali quali, ad esempio, la costituzione in giudizio, ovvero il deposito di documenti o memorie;

  • i termini per la proposizione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, inclusi quelli per l’impugnazione di sentenze sfavorevoli.

 

27 novembre 2012

Sandro Cerato