Le detrazioni d’imposta per i dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

ai lavoratori dipendenti che devono cambiare comune di residenza per motivi di lavoro è concessa una specifica detrazione IRPEF

L’art. 16 c. 1-bis del TUIR riconosce una detrazione dall’IRPEF lorda a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro, prendendo in locazione un’unità immobiliare destinata a propria abitazione principale nel nuovo Comune di lavoro, ovvero in un Comune limitrofo.

Dalla lettura del testo della suddetta disposizione si evince che possono beneficiare della detrazione in commento soltanto i contribuenti titolari di un rapporto di lavoro dipendente, anche se in dipendenza di un contratto di lavoro appena stipulato (esempio una nuova assunzione). In nessun caso, quindi, possono fruire dell’agevolazione in esame i contribuenti con un contratto di lavoro differente rispetto a quello di lavoro subordinato. È il caso, ad esempio, dei collaboratori coordinati o continuativi (compresi i lavoratori a progetto), ovvero dei contribuenti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (C.M. 12 giugno 2002, n. 50/E).

Tuttavia, il solo possesso di un contratto di lavoro subordinato non è sufficiente per invocare il diritto alla detrazione essendo necessario che:

  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione;

  • il contratto di locazione sia stato stipulato a nome del lavoratore dipendente;

  • il lavoratore dipendente abbia adibito a propria abitazione principale l’unità immobiliare presa in locazione nel nuovo Comune di lavoro (o in un Comune ad esso limitrofo);

  • il nuovo Comune di lavoro (o il Comune ad esso limitrofo) disti almeno 100 Km dal precedente Comune di residenza del dipendente e, in ogni caso, il nuovo comune sia situato in un’altra Regione.

 

Al verificarsi delle predette condizioni, è riconosciuta una detrazioni dall’imposta lorda che varia a seconda dell’ammontare del reddito complessivo del contribuente:

  • reddito complessivo non superiore ad Euro 15.493,71, spetta una detrazione pari ad € 991,69.

  • reddito complessivo compreso tra 15.493,71 ed Euro 30.987,41, spetta una detrazione pari ad € 495,80;

 

Diversamente da quanto previsto per le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, le suddette detrazioni devono essere ragguagliate al periodo di destinazione dell’immobile ad abitazione principale e non ai giorni di lavoro prestati. In altre parole, ai fini del calcolo della detrazione spettante, occorrerà effettuare il seguente calcolo: detrazione prevista per lo scaglione di reddito * (giorni dell’anno durante i quali l’unità immobiliare presa a locazione viene destinata ad abitazione principale /365).

La disposizione prevede che la detrazione in commento possa essere usufruita solo per i primi tre periodi d’imposta, a decorrere dalla data di trasferimento della residenza, anche se il contratto di locazione stipulato dal dipendente presenta una durata maggiore: quindi, se il contribuente trasferisce la residenza nel nuovo Comune nell’anno 2012, potrà usufruire della detrazione in commento per il periodo d’imposta in corso e per i due successivi, a nulla rilevando la durata complessiva del contratto stipulato.

Se, invece, durante il triennio agevolato, il contribuente perde la qualifica di lavoratore subordinato perché dimessosi o licenziato, quest’ultimo non potrà più usufruire del diritto alla detrazione a decorrere, però, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui tale requisito viene meno (periodo d’imposta del licenziamento o delle dimissioni rassegnate).

Nel caso in cui il contratto di locazione risulti cointestato a più conduttori, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto. Più precisamente, la detrazione deve essere suddivisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito complessivo (R.M. del 14.2.2002 n. 44/E C.M. 10.6.2004 n. 24/E).

Infine, ai sensi dell’art. 16, c. 1-quater, del D.P.R. n. 917/1986, il contribuente che conduce in locazione la propria abitazione principale anche se, per esigenze lavorative, ha dovuto trasferire la propria residenza in un altro Comune:

  • non può cumulare detta detrazione con le altre previste per i canoni di locazione stipulati, ad esempio, sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori più rappresentative (contratti di locazione a canone concordato);

  • può comunque scegliere di applicare, tra le detrazioni per le quali sussistano i relativi presupposti, quella a lui più favorevole.

 

12 novembre 2012

Sandro Cerato