La notificazione affidata all'agenzia privata è giuridicamente inesistente

analisi dei motivi giuridici per cui la notificazione degli atti processuali deve passare obbligatoriamente tramite Poste Italiane

La L. 890/1982 riserva all’amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione, dall’accettazione (art. 3), al recapito (artt. 7 e 8), alla spedizione, infine, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato che, “munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno della consegna, costituisce prova della eseguita notificazione“.

Le complesse formalità previste dalla l. 890/1982, finalizzate insieme a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito in ogni caso del procedimento di notificazione, costituiscano una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti, con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei servizi postali di accettazione e recapito per espresso di corrispondenza che il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione secondo la previsione del citato art. 29 del D.P.R. 156/1973 ad agenzie private alle quali gli artt. 129 e 138 del relativo regolamento attribuiscono le denominazioni rispettivamente di “Agenzia privata autorizzata alla accettazione e al recapito degli espressi in loco” e “Agenzia per il recapito degli espressi postali“.

Con la conseguenza necessitata che la notificazione affidata all’agenzia privata concessionaria a norma dell’art. 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia (suoi fattorini, così definiti dall’art. 131 del regolamento) si deve considerare giuridicamente inesistente.

Le particolarità della notifica a mezzo posta sono state, non a caso, confermate dal D.lgs. 261/1999 che, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), all’art. 4, c. 5, ha continuato a riservare in via esclusiva “al fornitore del servizio universale“, ovverosia all’organismo che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale (id est all’Ente Poste), “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie“.Con il II D.Lgs n. 261 del 22 luglio 1999, il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento, in attuazione della direttiva n. 97/67/Ce, la disciplina di liberalizzazione dei servizi postali (concernente regole comuni per losviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio). In particolare, in base all’art. 23 “… il servizio universale è affidato alla societa Poste italiane per un periodo di quindici anni a partire dall’entrata in vigore del presente decreto” (6 agosto 1999).

L’art. 4, c. 5 , riserva, poi, in via esclusiva al c.d. fornitore del servizio universale, ovverosia all’organismo che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale (ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziari.

Non è valida, certa e certificata la spedizione a mezzo servizio poste private degli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie e ciò in virtù delle disposizioni dettate dall’art. 4 c. 5 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 sulle regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Secondo le definizioni della fornitura dei servizi postali (cfr art. 1, c. 2, p.o 1 del D.lgs. n 261/1999) l’invio raccomandato è il servizio che consiste nel garantire contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario.

Gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (cfr art. 4 c. 5 D.Lgs. 261/99) sono riservati al servizio universale ed in Italia solo la società Poste Italiane S.p.A. è fornitore del servizio universale che assicura le prestazioni in tutti i punti del territorio nazionale, in tutti i giorni lavorativi e senza discriminazioni; per questa motivo il servizio fornito da una società privata non è valido quanto meno non certifica la certezza della data di spedizione prevista dall’art. 16, cc 2 – 3 – 5, del D.lgs. 546/92. Solo il servizio postale universale può attestare la data della spedizione e per l’esecuzione di una notificazione o, comunque, per la spedizione di un atto nell’ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, il legislatore prevede anche la scelta della raccomandata con avviso di ricevimento facendo riferimento all’utilizzazione del servizio postale universale, cioè di quello fornito su tutto il territorio nazione da Poste Italiane S.p.A., alla quale, in virtù del citato art. 4, c. 5, del D.Lgs. 261/1999, ha riservato in via esc1usiva e senza deroghe gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie

Le formalità finalizzate a dare certezza della spedizione dell’atto e al suo ricevimentoda parte del destinatario costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti, con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei servizi di accettazione e recapito di corrispondenza che possono essere dati in concessione ad agenzie private.

 

Riflessioni

Per il diritto vivente1, èinesistente la notifica degli atti sostanziali e processuali a mezzo posta tramite agenzie private In tema di notificazione degli atti sostanziali e processuali, quando il legislatore tributario prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento ovvero il ricorso alla speciale procedura di notifica a mezzo posta prevista dalla legge n. 8901 1982, non può che fare riferimento al c.d. servizio postale universale fornito da Poste italiane Spa in ragione dell’esclusiva a essa attribuita dalla legge. Da ciò consegue, inevitabilmente che, qualora tale adempimento sia affidato a un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dalla legge, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio.La spedizione del ricorso all’Agenzia delle Entrate a mezzo del servizio Mail Express Poste Private, non certifica l’effettiva e certa procedura amministrative e giudiziarie. Il concessionario del servizio recapito postale privato, pur essendo autorizzato dal Ministero delle Comunicazioni in virtù del D.M. 4 febbraio 2000 n. 3 di concerto col decreto del 15 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e Finanze, può espletare i servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati che non siano attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, essendo quest’ultime espressamente escluse nel relativo decreto di licenza e/o di concessione. Il concessionario del servizio recapito postale privato , non essendo autorizzato e/o abilitato (e se così fosse sarebbe in violazione dell’art. 4, c. 5, del D.Lgs. 261/1999) a certificare la tempestività dell’impugnazione con l’invio raccomandato del ricorso amministrativo e/o giudiziario, la data di proposizione del ricorso deve considerarsi quella della ricezione dell’atto. In base alle nuove disposizioni (art. 1 del D.Lgs 31 marzo 2011, n. 58 ), in vigore dal 30 aprile 2011, Poste italiane spa continua ad avere l’esclusiva, per un periodo di quindici anni a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 5812011, quale fornitore del servizio universale, per le notificazioni a mezzo posta effettuate secondo la procedura di cui alla legge n. 890/1982, nonché per le notifiche a mezzo posta di cui all’art. 201 del Codice della strada (continuano, quindi, ad essere viziate da inesistenza le predette notifiche se effettuate tramite agenzie di recapito private). La scelta operata dal decreto è quella di affidare direttamente a Poste italiane il servizio universale per 15 anni (sia pure con verifica quinquennale, operata dall’Autorità di regolamentazione sulla base di criteri da essa predisposti, di miglioramenti di efficienza, a pena di revoca dell’affidamento).

Il novellato art. 4 ha, invece, eliminato l’esclusiva di Poste italiane spa per i restanti invii raccomandati2.

 

16 novembre

Ignazio Buscema

1 In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. civ. Sez. V, 17-02-2011, n. 3932; Cass. civ. Sez. V Sent., 07-05-2008, n. 11095; Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 21 settembre 2006, n. 20440).

2L’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva). – 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.