Donazione di denaro dal genitore e accertamento sintetico

In caso di accertamento sintetico il contribuente, per dimostrare che ha ricevuto fondi per donazione, deve esibire documentazione probante di aver ricevuto i soldi da terzi.

La donazione di una somma da parte della madre vale solo se è atto pubblico, altrimenti non basta per contrastare l’accertamento sintetico

Con ordinanza n. 14896 del 5 settembre 2012 la Corte di Cassazione torna ad affrontare la questione accertamento sintetico.

 

Il processo

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania n. 19/50/10, depositata l’1 febbraio 2010, con la quale – rigettato l’appello principale della medesima e sostanzialmente accolto l’altro incidentale dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di quella provinciale -, veniva respinta l’opposizione avverso l’avviso di accertamento emesso. In particolare, il giudice di secondo grado osservava che

“l’acquisto di un grosso immobile costituiva incremento di reddito, mentre la donazione di una consistente somma da parte della madre, peraltro nulla perché non compiuta con atto pubblico, non era nemmeno documentata; inoltre la cessione di un ramo d’azienda era avvenuta in epoca molto successiva all’acquisto in argomento”.

 

 

La sentenza

La Corte ha confermato che

“in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il metodo disciplinato dall’art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – come via via modificato – consente, a fronte di circostanze ed elementi certi, che evidenzino un reddito complessivo superiore a quello dichiarato o ricostruibile su base analitica, la determinazione del maggior imponibile in modo sintetico, in relazione aI contenuto induttivo di tali circostanze ed elementi. Pertanto, la norma esige dati certi con riguardo alla esistenza del maggiore reddito imponibile e, in presenza di dati siffatti, richiede la individuazione dell’entità del reddito stesso con parametri indiziari, in via di deduzione logica del fatto taciuto dal dichiarante da quello noto, secondo i comuni canoni di regolarità causale.

Ne consegue che, in presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall’ art. 3 secondo comma, della legge 1 agosto 1990, n. 241 (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 327 del 11/01/2006, n. 10350 del 2003)” .

 

 

L’accertamento sintetico e le donazioni familiari – Brevi considerazioni

accertamento sinteticoLo strumento dell’accertamento sintetico misura la capacità contributiva del soggetto sottoposto a controllo e permette all’ufficio finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito accertabile si discosta – secondo le vecchie regole – per almeno un quarto da quello dichiarato, e per almeno un biennio.

Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, attraverso idonea e probante documentazione, sia prima che dopo la notificazione dell’avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49/2007, ha richiamato l’attenzione degli uffici sull’opportunità di

“valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare”,

invitando gli organi di controllo a ricostruire la complessiva situazione del soggetto sottoposto a controllo, nonché dei componenti il suo nucleo familiare.

 

Infatti,

“nell’ambito della valutazione della complessiva situazione economica della famiglia frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo familiare; in tal caso, sussistendone i presupposti, si procederà al controllo delle posizioni soggettive cui, di fatto, sono ascrivibili le manifestazioni di spesa.

 

Ancora la circolare n. 49/E del 9 agosto 2007 evidenzia che nella selezione dei soggetti

“ particolare attenzione deve essere posta sul nucleo familiare, sotto un duplice aspetto:

– la manifestazione di ricchezza o la posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare possono consentire di valutare non proficua l’azione di accertamento sintetico nei confronti della persona indagata che sulla base della valorizzazione di elementi a suo carico presenta una capacità contributiva non coerente con la posizione fiscale personale ricostruita;

– per converso, attraverso l’analisi e la valutazione fiscale del nucleo familiare, anche a seguito di ulteriori elementi acquisiti, è possibile individuare il/i soggetti verso cui dirigere l’accertamento, cioè i soggetti che intestando ad altri familiari beni e servizi non sembrano rappresentare posizioni fiscali a rischio”.

 

Come evidenziato, in conclusione,

“ non si tratta di mettere in atto un redditometro sulla famiglia, bensì di individuare nell’ambito delle c.d. famiglie fiscali, quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto all’evasione”.

 

In ordine alla prova, già l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 101/E del 30 aprile 1999, aveva già posto in risalto che

“ in sede di valutazione delle prove giustificative addotte dal contribuente “ occorre attenersi “ ai necessari principi di ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni reddituali convincenti e sostenibili, secondo gli ordinari canoni probatori.

 

Sempre in merito alla cd. prova contraria, la citata circolare n.101/1999 evidenzia che il contribuente, al fine di modificare, ridurre o annullare la pretesa impositiva, può dimostrare che il bene o il servizio è nella disponibilità di altri soggetti titolari di reddito, ovvero che la disponibilità del bene o del servizio non si è avuta per l’intero anno di imposta, ovvero che il reddito o il maggior reddito accertato sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o già assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, ovvero da regalie o prestiti comunque documentati (i.e. attraverso assegni o bonifici bancari), ovvero da disinvestimenti patrimoniali.

Si ricorda che il più volte citato documento dell’Amministrazione finanziaria – C.M. n. 101/E del 30 aprile 1999

“sottolinea, inoltre, la necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell’intero nucleo familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri componenti il nucleo familiare.

Particolare rilievo, ai fini dell’applicazione dell’accertamento sintetico, assumono le spese per incrementi patrimoniali (acquisti di immobili, investimenti finanziari) che, secondo quanto stabilito dal co. 5 del citato art. 38, si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui sono state effettuate e nei cinque precedenti. Parimenti, significativo rilievo possono assumere altre eventuali manifestazioni di agiatezza diverse da quelle specificamente considerate nel decreto ministeriale del 10.9.1992 “.

 

La circolare n.49/2007, nel riprendere sostanzialmente le precedenti istruzioni operative, invita gli Uffici ad esaminare

“la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo d’imposta, nell’ambito del biennio oggetto di controllo, di:

  • redditi esenti;

  • redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;

  • somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni, anche riferibili ai componenti il nucleo familiare, dello stesso tenore documentale, che pur non essendo espressamente considerate nel sesto comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono tuttavia suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio: – utilizzo di finanziamenti; – utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.; – utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari tassati non in base al reddito effettivamente prodotto, bensì alle rendite catastali aggiornate); – utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale”.

 

La fattispecie posta all’esame della Corte è ricorrente. I genitori aiutano i figli per l’acquisto di un immobile e spesso di queste somme non c’è tracciabilità.

Il punto è stato pure affrontato dalla giurisprudenza di merito – sentenza n. 9 del 27 febbraio 2008 (dep. il 16 giugno 2008) della CTR di Roma – dove i giudici capitoli hanno affermato che qualora sia provato e documentato (nella specie, con produzione degli estratti conto bancari) che il prezzo dell’acquisto di un immobile sia stato integralmente sostenuto da terzi (i genitori del contribuente) deve dichiararsi l’illegittimità dell’accertamento ex art. 38, D.P.R. n. 600/1973 per insussistenza del reddito imponibile attribuito in dipendenza del citato incremento patrimoniale.

Nel caso specifico la parte ha prodotto la richiesta di emissione di assegni circolari, una dichiarazione della Banca da cui risultava che in determinate date la stessa aveva emesso assegni circolari dell’importo utile allo acquisto dell’immobile de quo, un documento da cui risultava che fin dal 1995 il conto corrente su cui s’è operato era intestato ai suoi genitori.

Tutto ciò dimostrava come le somme necessarie all’acquisto in realtà fossero pervenute dai genitori e che a 31 anni non aveva redditi propri tali da potersi permettere l’acquisto. Il contribuente, quindi, non si è limitato a produrre una mera una dichiarazione sottoscritta dai genitori con la quale questi attestino l’elargizione che

“con ogni probabilità, sarà ritenuta inadeguata dal personale operante dell’amministrazione finanziaria. Ciò non solo per la ritenuta, generale inattendibilità delle scritture private ma, piuttosto, per la scarsa valenza probatoria della dichiarazione stessa. In chiave comparativa, infatti, il contenuto di quest’ultima assume una connotazione equiprobabile all’assunto per cui le somme accreditate siano frutto di evasione. In simile ipotesi (accredito di somme in contanti) ad avviso di chi scrive, il contribuente non avrà soddisfatto l’onere della prova, per il quale, in un regime presuntivo legale, in dubio pro Fisco1”.

 

Se le prove dimostrative, a carico del contribuente, devono comunque essere particolarmente probanti, non bastando affermare che l’incremento patrimoniale è frutto di un prestito o di un regalo dei suoceri o dei genitori o di amici ( particolarmente facoltosi), essendo necessario provare il percorso del denaro ( uscita di banca dal conto corrente del genitore e versamento sul proprio conto corrente), nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, il contribuente non ha superato la prova.

Come rilevato dalla migliore dottrina2 

“occorrerà, dunque, fornire più compiuti elementi, anche in via presuntiva”.

Lo smobilizzo di titoli da parte di un genitore e il successivo versamento nel conto del figlio di una parte della somma di denaro, costituisce certamente una prova.

La stessa donazione di denaro, pur se effettuata con atto pubblico, non libera sempre il contribuente, a meno che non coincidano le date, fra quella della donazione e quella del successivo acquisto; diversamente il denaro donato potrebbe essere servito per altro.

Nel caso in questione, a fronte di una presunzione legale relativa il contribuente si è limitato – a parole – a sostenere la presenza di una donazione.

E’ ovvio che, successivamente, l’ufficio potrà dirottare il sintetico sul genitore, verificandone la sua capacità contributiva.

Di fatto, comunque, l’onere della prova è sul contribuente; l’ufficio, se non convinto della prova, può contestarla, attraverso altre prove; il giudizio sulla ragionevolezza è rimesso al giudice.

 

19 novembre 2012

Francesco Buetto

 

NOTE

1 P. Borrelli, in “ Contribuenti e Fisco”, di Borrelli-Capolupo-Carrirolo-Tucci, Il Sole24ore, Milano, 2007.

2 P. Borrelli, in “ Contribuenti e Fisco”, di Borrelli-Capolupo-Carrirolo-Tucci, Il Sole24ore, Milano, 2007.