in caso di accertamento sintetico il contribuente può giustificare le proprie spese anche in base ai redditi dei familiari conviventi
La sentenza in esame (C.T.P. di Lecco sent n. 66/03/12) concerne l’annullamento di due avvisi di accertamento sintetici ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2005 e 2006 notificati dall’Agenzia delle Entrate ad un contribuente titolare di una partita IVA inutilizzata non avendo costui mai iniziato l’attività di commerciante, nei quali gli veniva contestata una capacità contributiva notevolmente superiore a quanto dichiarato.
A fondamento della pretesa tributaria, l’Agenzia delle Entrate sosteneva di aver correttamente rilevato gli indici di capacità contributiva di cui all’art. 38 del DPR n. 600/1973 (nella fattispecie possesso di automobile e canoni di locazione relativi all’abitazione principale) ed applicato i relativi coefficienti.
Nel merito, la difesa del contribuente si è concentrata sull’applicazione del cd. “criterio del reddito familiare”, in ossequio alla Circolare n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate del 9/08/2007, richiamata peraltro dalla numerosa giurisprudenza di merito allegata al ricorso.
Tale circolare contiene, tra l’altro, le istruzioni operative per l’utilizzo dello strumento dell’accertamento sintetico per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2007-2009, che illustrava la necessità di procedere sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell’intero nucleo familiare del contribuente, E difatti, a pagina 4 della circolare, è scritto testualmente che “Nell’ambito della valutazione della complessiva situazione economica della famiglia frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti del nucleo familiare”.
E’ del resto noto che l’applicazione automatica (per non dire acritica) degli indici dei coefficienti di capacità contributiva può portare a notevoli distorsioni, per ovviare alle quali la giurisprudenza ha fatto sempre più spesso applicazione del criterio empirico del “reddito familiare”. Infatti, “L’applicazione del redditometro familiare anziché individuale consentiva di verificare che la situazione reddituale dichiarata dall’insieme dei familiari era regolare e congrua” (CTP di Trento del 23/09/2010; CTP di Ragusa del 30/04/2001, CTP di Campobasso n. 83/2005, ma anche l’autorevole sentenza della Cassazione n. 17202/2006).
Osserva proprio la giurisprudenza della Suprema Corte che: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 DPR 29 settembre 1973 n. 600 (c.d. redditometri), la prova contraria ammessa dal comma 6 di tale disposizione, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, per tale intendendosi esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori; la presunzione del concorso di tali soggetti alla produzione del reddito, che può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall’ufficio ai fini dell’accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza, esclude infatti la possibilità di desumere da quest’ultima il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare”.
Per le notevoli analogie con il caso in esame merita di essere evidenziata la sentenza della CPT di Campobasso n. 97/2011: “E’ illegittimo l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria, muovendo dalla disponibilità di un’autovettura da parte del contribuente, determini il reddito complessivo IRPEF senza considerare lo status sociale e lavorativo del contribuente (segnatamente l’ufficio avrebbe omesso di considerare la struttura del nucleo familiare e le modalità d’acquisto dell’autovettura)”.
In particolare il ricorrente ha fornito prova contraria atta a vincere le presunzioni semplici su cui si basa l’accertamento sintetico documentando la per gli anni d’imposta 2005 e 2005 la convivenza con il fratello titolare di redditi imponibili propri (producendo all’uopo lo stato di famiglia ed i modelli CUD relativi al fratello) ed il fatto che costui contribuisse al pagamento delle spese familiari (producendo le ricevute di pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche).
Pertanto, in applicazione del criterio del reddito familiare, la CPT di Lecco ha concluso che il reddito da attribuirsi al ricorrente andava rideterminato deducendo al risultato accertato induttivamente dall’Agenzia delle Entrate, per entrambe le annualità in oggetto, il reddito prodotto dal fratello, il che ha portato ad un sostanziale dimezzamento delle pretese esattoriali.
8 novembre 2012
Roberto Molteni