Sindaco unico e sindaco supplente

Le società che intendono nominare un sindaco unico (ai sensi della nuova normativa sul collegio sindacale) devono anche prevedere nella nomina l’eventuale nominativo del sindaco supplente?

sindaco di societàL’articolo 2397 c.c dispone che il collegio sindacale è composto da tre a cinque membri effettivi oltre a due sindaci supplenti.

Questi ultimi sono nominati con lo scopo di subentrare ai membri effettivi che dovessero essere sostituiti nel corso del mandato, al fine di assicurare una completa costituzione del collegio e per assolvere efficacemente ai compiti che la legge gli assegna.

Nello specifico, la disciplina del subentro è normata dall’art. 2401 c.c. secondo cui, in caso di morte, decadenza o rinuncia di uno dei componenti effettivi del Collegio, ove ne ricorrano i presupposti, al sindaco cessato subentra automaticamente e temporaneamente, ovvero fino alla prima assemblea successiva (che dovrà provvedere alla reintegrazione dell’organo), uno dei sindaci supplenti in ordine di anzianità e con modalità tali da rispettare quanto disposto dall’art. 2397 c. 2 c.c..

Quest’ultima disposizione disciplina, in estrema sintesi, la composizione del Collegio sindacale al quale non sia stato demandato l’esercizio della revisione legale, prescrivendo che almeno un membro effettivo e un membro supplente vengano scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

In dottrina si è aperto, di recente, un acceso dibattito circa l’applicabilità della disciplina dei sindaci supplenti, ovvero della obbligatorietà della nomina del sindaco supplente, anche per le società a responsabilità limitata che decidono di dotarsi del sindaco unico, in luogo dell’organo collegiale ( collegio sindacale).

Sul punto, vale le pena ricordare che, al termine di un articolato iter legislativo, il c.d. decreto sulle semplificazioni (D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 conv. L. 4 aprile 2012 n. 35) intervenendo sull’assetto dei controlli societari delle società di capitali, ha definitivamente stabilito che:

  • nelle S.p.a. non è mai possibile nominare un sindaco unico, dovendosi necessariamente procedere alla nomina del collegio sindacale;

  • nelle S.r.l., la nomina del sindaco unico in luogo del collegio sindacale è sempre possibile ai sensi del nuovo art. 2477 c.c.;

  • esclusivamente nelle S.r.l., in alternativa alla nomina dell’organo di controllo (unipersonale o collegiale) si può nominare un “revisore legale dei conti”.

Contemplata, quindi, dal Legislatore, la possibilità di nomina del sindaco Unico o del Revisore legale dei conti nelle società a responsabilità limitata, ci si è chiesti se fosse obbligatoria la nomina del sindaco supplente, qualora la società avesse deciso di optare per la nomina dell’organo monocratico.

Sull’argomento si sono succedute, negli ultimi mesi, diverse interpretazioni discordanti tra di loro. In data 6 dicembre 2011 – sebbene nelle more della disciplina modificata dalla Legge 183/2012 (in vigore dal 1 gennaio 2012) che contemplava la figura del sindaco unico sia nelle S.r.l. che nelle S.p.a. – il Consiglio Notarile di Milano (massima n. 123) ha ritenuto che le norme in materia di sindaci supplenti fossero inapplicabili all’organo di controllo monocratico.

Secondo il consiglio, infatti, la semplicità che caratterizza tale forma di controllo risultava incompatibile con l’applicazione analogica della nomina preventiva e dell’automatica sostituzione del sindaco cessato, per qualsiasi motivo.

Nello stesso senso (circa l’inapplicabilità delle norme in materia di sindaci supplenti) si è espresso anche lo Studio di Impresa n. 113-2012/I rubricato “La nuova disciplina del sindaco unico nelle s.r.l. ed i suoi riflessi nelle società cooperative”.

Di parere difforme, invece, il CNDCEC che, in un recente documento interpretativo (nota diffusa in data 24.04.2012), ha ritenuto che, sebbene il legislatore non avesse previsto alcun obbligo a riguardo, la nomina di un sindaco supplente del sindaco unico avrebbe consentito, ai sensi del citato art. 2401 c.c., la sostituzione automatica dell’unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell’incarico, garantendo in tal modo la continuità di svolgimento delle funzioni di controllo.

A chiarire la portata della norma è intervenuto, da ultimo, il ministero dello sviluppo economico (parere del 28.08.2012 n. 0180772) secondo cui:

  • l’attuale formulazione dell’art. 2477 C.C., nella parte in cui afferma “Se lo statuto non dispone diversamente l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”, non lascia dubbi sul fatto che l’intenzione de legislatore sia stata quella evitare le complicazioni collegate alla previsione di un sindaco supplente;

  • la nomina di sindaci supplenti viene espressamente ed obbligatoriamente prevista solo per i collegi sindacali delle S.p.a. composti da tre o cinque membri effettivi (art. 2397 c.c.).

Inoltre, il Ministero precisa che, nel silenzio della norma, deve pertanto ritenersi che

“sia nel caso di previsione volontaria dell’organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria dello stesso, quest’ultimo possa essere, attualmente, composto da un solo membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti”.

Non solo, tenuto anche conto del principio di tipicità che regola le iscrizioni nel Registro delle imprese, “potrebbe ritenersi che tale nomina non possa essere prevista neppure in via facoltativa”: nel caso che tale previsione fosse presente nell’atto costitutivo sarebbe da considerare come non esistente. Ad ogni modo, conclude il Ministero, la nomina dei sindaci supplenti è necessaria soltanto nell’ipotesi in cui la S.r.l. deroghi alla composizione monocratica dell’organo di controllo o di revisione.

4 ottobre 2012

Sandro Cerato