Le novità in materia di erogazioni liberali a favore di ONLUS

un riassunto delle regole (che entreranno in vigore 2013) per effettuare donazioni alle ONLUS tali che siano deducibili dal reddito del donante

Come già commentato su queste colonne, nell’ambito di un intervento normativo teso a rimodellare le disposizioni in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, il legislatore (Legge 6 luglio 2012 n. 96) è intervenuto anche per modificare la disciplina relativa alle detrazioni d’imposta (ai fini IRPEF) prevista per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, ovvero a favore dei soggetti che gestiscono iniziative umanitarie sia laiche che religiose.

Precisiamo comunque che, fino al 31 dicembre 2012 (quindi a valere sul modello dichiarativo da presentare nel 2013), la detrazione viene ancora determinata secondo la previsione generale contenuta nel comma 1 dell’art. 15 del TUIR, cioè applicando la percentuale del 19% all’importo erogato, tenuto conto del massimale previsto: l’importo su cui applicare la percentuale del 19% non può essere superiore ad € 2.065,83.

Per fare un esempio, si ipotizzi che al 31 dicembre 2012, un contribuente abbia effettuato erogazioni liberali a favore di una ONLUS, per un ammontare complessivo pari ad € 10.000. A seguito dell’ammontare delle elargizioni eseguite, al contribuente è riconosciuta una detrazione d’imposta pari ad € 392,51 che rappresenta la detrazione massima spettante (€ 2.065,83 *19%).

Ricordiamo, inoltre, che la legge di stabilità 2013 prevedrebbe che dette detrazioni siano soggette, già a decorrere dal 1 gennaio 2012 (quindi con effetto retroattivo), a delle restrizioni. In particolare, soltanto per i redditi di ammontare complessivo superiore ad € 15.000, è prevista una franchigia di € 250 per ciascuna detrazione e l’introduzione di un tetto di € 3.000 massimo delle detrazioni complessive fruibili.

Nulla cambia, invece, per i redditi di ammontare complessivo inferiore ad € 15.000. In buona sostanza, le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, sostenute nel 2012 da contribuenti con un reddito imponibile superiore ad € 15.000, possono essere convertite in detrazioni nella misura del 19% per la parte che supera € 250.

Detti oneri, unitamente ad altre spese detraibili eventualmente sostenute dal medesimo soggetto, risulteranno altresì detraibili dall’IRPEF per un ammontare complessivo non superiore ad € 3.000 per ciascun periodo d’imposta e non più fino a concorrenza dell’imposta lorda.

Dal 2013 la suddetta disciplina cambia, sia per quanto concerne le modalità applicative, che per quanto riguarda la sua collocazione all’interno del TUIR.

Nello specifico, l’intervento legislativo in commento ha soppresso, all’interno dell’articolo 15 comma 1 lett. i-bis TUIR, tutta la disciplina relativa alle detrazioni d’imposta prevista per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, riproponendola, con particolari interventi correttivi, nel nuovo comma 1.1 del citato articolo 15 TUIR per il quale, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2013 (dichiarativo 2014), le predette erogazioni in denaro (fermo restando il massimale previsto di € 2.065,83) beneficeranno di una detrazione IRPEF incrementata nella seguente misura:

  • 24% per l’anno 2013, per un importo massimo detraibile pari ad € 495,60 (€ 2.065,83*24%);

  • 26% a decorrere dall’anno 2014, per un importo massimo detraibile pari ad € 536,90 (€ 2.065,83*26%).

Ad ogni modo, al fine di consentire all’Amministrazione Finanziaria di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola e nell’esigenza di prevenire eventuali abusi, la detrazione può essere riconosciuta a condizione che il versamento delle somme erogate sia eseguito esclusivamente con modalità tracciate (R. M. n. 441/E del 17 novembre 2008), ovvero:

  • tramite banca (es. bonifico) o ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario);

  • attraverso carte di debito;

  • carte di credito;

  • carte prepagate;

  • assegni bancari e circolari;

  • secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Ne consegue che, quindi, non sono detraibili le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie.

In alternativa alla detrazione d’imposta del 19% ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. i-bis) del TUIR (in vigore sino al 31 dicembre 2012), ovvero alla detrazione d’imposta del 24-26% ai sensi dell’art. 15 c. 11 del TUIR (in vigore dal 1 gennaio 2013), le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS possono essere dedotte dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell’art. 14 cc. 1 – 6 del DL 14.3.2005 n. 35 (cd. decreto competitività), nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previste. Nello specifico, quest’ultima disposizione dispone che l’erogazione liberale è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di Euro 70.000 annui, a condizione che il beneficiario sia obbligato a tenere scritture contabili idonee a rappresentare, con analiticità e completezza, le operazioni effettuate nel periodo di gestione, ovvero sia obbligato a predisporre, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente.

 

23 ottobre 2012

Sandro Cerato