Come già commentato su queste colonne, nell’ambito di un intervento normativo teso a rimodellare le disposizioni in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, il legislatore (Legge 6 luglio 2012 n. 96) è intervenuto anche per modificare la disciplina relativa alle detrazioni d’imposta (ai fini IRPEF) prevista per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, ovvero a favore dei soggetti che gestiscono iniziative umanitarie sia laiche che religiose.
Precisiamo comunque che, fino al 31 dicembre 2012 (quindi a valere sul modello dichiarativo da presentare nel 2013), la detrazione viene ancora determinata secondo la previsione generale contenuta nel comma 1 dell’art. 15 del TUIR, cioè applicando la percentuale del 19% all’importo erogato, tenuto conto del massimale previsto: l’importo su cui applicare la percentuale del 19% non può essere superiore ad € 2.065,83.
Per fare un esempio, si ipotizzi che al 31 dicembre 2012, un contribuent