L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per il Superbonus dedicato agli immobili gestiti da ONLUS, APS e OdV. Una ONLUS pone quesiti su agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica e antisismica su strutture sociosanitarie. Approfondiamo i requisiti e le deroghe per la cessione del credito.
L’Agenzia delle Entrate si è soffermata sui requisiti da rispettare ai fini del Superbonus spettante per gli immobili a disposizione delle ONLUS, APS e OdV.
Il quesito posto alle Entrate: Superbonus e agevolazioni fiscali, interventi di riqualificazione per una ONLUS su strutture sociosanitarie

“ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, risultava annoverata tra le ONLUS di diritto”
e, dal 21 marzo 2022, è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pone un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.
La ONLUS istante intende acquisire, mediante la stipula di un contratto di affitto o di acquisto di ramo d’azienda, la gestione di tre strutture, attualmente gestite da una Fondazione che fa parte dello stesso gruppo cooperativo. Le strutture interessate, nelle quali sono offerti servizi sociosanitari e assistenziali, sono di proprietà di alcune parrocchie e condotte, in forza di contratti di comodato (del 2020, 2021 e 2023) dalla Fondazione.
La ONLUS intende effettuare sui suddetti immobili, destinati a centri di servizio per anziani, interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammessi alla detrazione di cui all’articolo 119, del decreto Rilancio (Superbonus); chiede pertanto se, per effetto dell’affitto o dell’acquisto del ramo di azienda dalla “Fondazione”:
- possa fruire del Superbonus con l’applicazione, per gli immobili di categoria catastale B/1, della peculiare modalità di calcolo prevista dal comma 10-bis del citato articolo 119 del decreto Rilancio nonché della facoltà di optare per la cessione del credito;
 - ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al citato comma 10-bis, dell’articolo 119, gli amministratori, che in passato hanno ricevuto compensi, siano tenuti a restituirli o se la condizione di gratuità vada verificata solo a far data dall’avvio dei lavori o di sostenimento delle spese e sino al termine del periodo di beneficio della detrazione.
 

