Finanziamento ai partiti: le detrazioni IRPEF e IRES

Quali sono le attuali regole ed eventuali vantaggi fiscali per i contribuenti che decidono di finanziare in proprio un partito politico.

Il Legislatore, con la legge 6 luglio 2012 n. 96 recante, tra l’altro, norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi, è intervenuto per modificare, a decorrere dal 1 gennaio 2013, la disciplina riguardante la detrazione d’imposta ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) prevista per l’ erogazioni liberali di denaro effettuate in favore di partiti e movimenti politici.

 

 

Finanziamento ai partiti e detrazioni IRPEF

detrazioni IRES e IRPEF nel modlelo redditi in caso di finanziamento a un partitoL’art. 7 c. 1 della legge L. 6.luglio 2012 n. 96 modifica, a decorrere dal 2013, la disciplina dell’art. 15 co. 1 bis del TUIR, in materia di detrazione IRPEF del 19%, in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di partiti politici e movimenti politici. Per tutto il periodo d’imposta 2012 è riconosciuta a tutti i contribuenti, che intendono contribuire al finanziamento di partiti e movimenti politici, una detrazione dall’Irpef per un importo pari al 19% delle erogazioni liberali effettuate in favore di tali organismi politici per importi compresi tra Euro 51,65 ed Euro 103.291,38.

Le erogazioni liberali, affinché possano essere detraibili, devono essere destinate a partiti ed a movimenti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati ovvero al Senato della Repubblica nel periodo d’imposta in le medesime erogazioni sono effettuate, ma non solo.

Infatti, con successivo documento di prassi R.M. 11.02.2008 n. 41/E), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione spetta anche in relazione ad un partito politico di nuova costituzione, ma che nasce dal coordinamento di diverse formazioni politiche preesistenti, le quali abbiano avuto almeno un parlamentare ciascuna.

A decorrere dall’1.1.2013 (con effetto nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2014) a seguito delle modifiche apportate dalla citata L. 96/2012, la detrazione IRPEF spetta, invece, in relazione alle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ovvero, abbiano almeno un rappresentante eletto a un Consiglio regionale o ai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Sempre a decorrere dal 1 gennaio 2013 e per effetto delle modifiche apportate dalla citata disposizione, la detrazione spetta, in relazione ad importi delle erogazioni liberali compresi fra 50,00 e 10.000,00 euro annui considerando le seguenti aliquote: per l’anno 2013, aliquota del 24%, mentre a partire dall’anno 2014, considerando l’aliquota del 26%.

 

 

Finanziamento ai partiti e detrazioni IRES

L’art. 7 c. 4 della L. 6 luglio 2012 n. 96 modifica, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’art. 78 del Tuir che disciplina la detrazione d’imposta spettante ai soggetti IRES per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e movimenti politici.

I soggetti passivi IRES, che possono effettuare erogazioni liberali a partiti e movimenti politici, beneficiando della detrazione d’imposta del 19%, sono le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione nonché le società europee, le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Sono escluse, invece, dall’agevolazione fiscale in commento, gli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i suddetti soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

 

1 ottobre 2012

Sandro Cerato