Appalti: ampliato il regime di responsabilità

ecco come cambia il regime di solidarietà negli appalti per quanto riguarda il versamento dell’IVA e delle ritenute; attenzione, perchè i vincoli relativi ai pagamenti fiscali diventano più stringenti

L’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Crescita) ha modificato significativamente la disciplina della responsabilità solidale nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, sostituendo il comma 28 dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006, aggiungendo altresi i commi 28-bis e 28-ter. Diversamente, è rimasto invariato l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui – salvo che il contratto collettivo nazionale disponga diversamente – il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nel limite dei due anni successivi alla cessazione del contratto di appalto, per il pagamento dei contributi previdenziali e dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto maturate in pendenza dello stesso (D.L. n. 5/2012), dovuti ai lavoratori.

La novità normativa, come anticipato, ha interessato l’art. 35, c. 28, del D.L. n. 223/2006, per effetto del quale l’appaltatore di opere e servizi risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

Sul punto, si osservi, peraltro, che non è prospettabile la responsabilità per l’Iva qualora venga applicato il reverse charge, come nel caso del subappalto nel settore edile (art. 17, c. 6, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972), in quanto l’Iva non viene addebitata in fattura dal subappaltatore, ma assolta direttamente dall’appaltatore. Quest’ultimo può, tuttavia, essere evitare di incorrere nella responsabilità solidale se verifica, acquisendo la relativa documentazione probatoria prima del pagamento del corrispettivo, che i suddetti adempimenti – scaduti alla data del versamento del corrispettivo – sono stati correttamente assolti dal subappaltatore. A questo proposito, il novellato comma 28 dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006 precisa che l’attestazione dell’avvenuto adempimento dei suddetti obblighi può essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione di uno dei soggetti di cui agli artt. 35, c. 1, del D.Lgs. n. 241/1997 e 3, c. 3, lett. a, del D.P.R. n. 322/1998 (centri di assistenza fiscale, commercialisti, consulenti del lavoro…).

L’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, riconosciuto l’ammissibilità del ricorso all’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, purchè riporti le seguenti informazioni (C.M. n. 40/E/2012):

  • il periodo nella quale l’Iva relativa alle fatture dei lavori è stata liquidata, oppure se è stato applicato il reverse charge o il regime dell’Iva per cassa;

  • il periodo di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

  • gli estremi del modello F24 di pagamento dell’Iva e delle ritenute;

  • la dichiarazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riguardanti il contratto per il quale viene resa l’autocertificazione.

La mancata acquisizione della documentazione probatoria di cui sopra, ovvero l’incompletezza della stessa, legittima l’appaltatore a sospendere il pagamento del corrispettivo.

L’art. 35, c. 28-bis, del D.L. n. 223/2008, così come introdotto dal Decreto Crescita, ha altresì stabilito che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore soltanto dopo che quest’ultimo ha esibito la documentazione attestante che gli adempimenti di cui al precedente comma 28 (versamento di Iva e ritenute), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori: in mancanza, il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo sino a quando non è prodotta la suddetta certificazione.

Qualora il committente proceda comunque al versamento, è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 200.000, nel caso di inadempimento del subappaltatore e degli eventuali subappaltatori, con applicazione delle medesime disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.

Le predette disposizioni trovano applicazione, a norma del co. 28-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici (artt. 73 e 74 del Tuir), con espressa esclusione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 3, c. 33, del D.Lgs. n. 163/2006.

Il suddetto nuovo regime di responsabilità nel settore degli appalti, come anticipato, ha formato oggetto di alcuni primi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 40/E/2012, che ha precisato, tra l’altro, la decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 35, c. da 28 a 28-ter, del D.L. n. 223/2006: in particolare, è stato precisato che trattandosi di norme introdotte in sede di conversione del Decreto Crescita, devono ritenersi applicabili ai contratti di appalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della Legge n. 134/2012.

A ciò si aggiunga che tali novità riguardano adempimenti periodici, per i quali l’art. 3, c. 2, della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) stabilisce un differimento dell’efficacia pari a 60 giorni: conseguentemente, le nuove disposizioni devono ritenersi applicabili ai corrispettivi pagati dall’11 ottobre scorso, con riferimento ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012.

 

29 ottobre 2012

Sandro Cerato