Un caso di notifica giuridicamente inesistente

l’avviso di accertamento è nullo se manca la relata di notifica del medesimo (C.T.P. di Vercelli – segnalata dal dott. Antonino Pernice)

SENTENZA N.21/03/11, PRONUNCIATA IL 27.09.2010, DEPOSTIATA IL 28.03.11, DALLA C.T.P. DI VERCELLI SEZ.3,

sul ricorso avvero Avviso di accertamento Irpef + Irap 2004,

contro Ag. Entrate Dir. Prov. Uff. Controlli Vercelli.

FATTO E OSSERVAZIONI

Il ricorrente risulta titolare di ditta individuale artigiana svolgente lavoro di intonacatura.

L’Agenza Entrate, per l’anno 2004, ha effettuato un accertamento sulla base degli studi di settore per il quale aveva provveduto a convocare l’interessato per definirlo mediante concordato.

Il contribuente nel ricorso contesta la legittimità dell’operato richiamando le note censure rivolte all’applicabilità e all’efficacia degli studi di settore ove sganciati dalla realtà del singolo contribuente esaminato.

Il contribuente, peraltro, solleva questione preliminare il cui accoglimento impedirebbe di scendere all’esame del merito.

Infatti, eccepisce la nullità dell’accertamento de quo per inesistenza della relata di notifica del medesimo; nel caso di interesse viene contestata la omessa compilazione della relata di notifica (operata mediante racc. r.r.).

In relata non risultano gli elementi prescritti dalla normativa vigente, vale a dire “il soggetto notificante” e “la sottoscrizione del medesimo”. Così pure, sulla busta, non compare né la sottoscrizione, né il registro cronologico ex art.3 L.890/82.

L’ufficio, costituendosi ritualmente in giudizio, controbatte tanto in punto a questione preliminare quanto in punto al merito.

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Secondo i giudici della Commissione adita logica richiede che l’accesso all’esame della preliminare eccezione goda di precedenza sul resto in discussione.

L’art.14 L.890/82 prevede la possibilità della notifica di atti al contribuente a mezzo posta o direttamente da parte degli uffici finanziari, oppure a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali, ovvero dei messi speciali autorizzati dall’A.F., secondo le modalità di cui alla legge stessa.

Dette modalità si rinvengono nel testo dell’art.3/2 L.890/82 secondo il quale il notificante presenta all’ufficio postale la copia da notificare in busta chiusa, apponendovi su questa le indicazioni del destinatario, il numero cronologico, la propria sottoscrizione e il sigillo dell’ufficio.

Secondo il dettato normativo, questi adempimenti risultano doverosi non individuando alcun richiamo a comportamenti discrezionali.

Allora, ciò che rileva è verificare se la loro inottemperanza (posto che la norma nulla dice) determina nullità della notifica (con possibilità di sanatoria a seguito di regolare successiva instaurazione del contraddittorio), oppure la sua inesistenza giuridica.

Secondo una recente pronuncia del Giudice di legittimità (Sez. V n.24442 del 02.10.08), per un caso analogo in cui il messo notificatore del Comune di Pisa non aveva apposto alcuna propria sottoscrizione all’atto di notifica espletato, sussiste la giuridica inesistenza dell’atto di notifica.

Infatti, la sottoscrizione è certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l’atto di notifica la cui mancanza concretizza, pertanto, mancanza di un elemento costitutivo essenziale, come tale insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità.

La sottoscrizione del notificatore ha la funzione, non certo di garantire l’invio del plico (cosa che viene documentata e comprovata in altro modo) ma quella di garantire il contenuto del plico, cioè determina un collegamento funzionale tra quanto trasmesso in busta chiusa ed il suo originale che resta a mani del notificatore stesso.

Il tutto a garanzia del contribuente.

La Commissione fa proprio questo pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione ed accoglie l’eccezione pregiudiziale che risulta assorbente rispetto a tutte le altre ragioni di gravame relative al merito.

PQM

accoglie il ricorso compensando le spese di causa per la natura della ragione di eccezionale pregiudiziale.

Vercelli, 27.09.2010