Tutto pronto per la costituzione delle s.r.l. semplificata, ma i dubbi rimangono ancora

si possono costituire le S.r.l. semplificate, analizziamo alcuni dubbi che riguardano le clausole statutarie e l’età dei soci

L’introduzione della società a responsabilità limitata semplificata (o semplicemente S.r.l.s.) è avvenuta a opera dell’art. 3 del D.L. 1/2012 (decreto “liberalizzazioni”) che ha aggiunto il nuovo art. 2463-bis al codice civile. In base a tale disposizione normativa, possono accedere a tale forma giuridica agevolata soltanto le persone fisiche che, all’atto della costituzione della S.r.l.s., non abbiano ancora compiuto 35 anni d’età; sono, quindi, escluse quelle persone che hanno già compiuto 35 anni e le persone giuridiche.

Tuttavia, sono ammesse le società semplificate unipersonali, ovvero con un solo socio, sempreché possieda gli anzidetti requisiti anagrafici. Le quote sociali, per espressa previsione normativa, non sono cedibili a soggetti che abbiano compiuto i 35 anni di età.

La costituzione della S.r.l. semplificata deve avvenire per atto pubblico, utilizzando un modello standard di statuto tipizzato; statuto che si sarebbe dovuto adottare con apposito decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico.

Ottenuto il benestare del Ministro dello sviluppo economico, è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012 ed in vigore dal 29 agosto 2012, il DM 23.6.2012 n. 138 recante, appunto, il modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata. Solo l’adozione del predetto modello standard di statuto riconosce ai soci fondatori, così come previsto dall’art. 3 c. 3 del D.L. 1/2012 , l’esenzione dagli oneri di costituzione ed iscrizione nel registro delle imprese (diritti di bollo e di segreteria e onorari notarili). Va rilevato, a questo punto, che lo statuto standard non chiarisce se alle parti contraenti sia o meno consentito disciplinare detto tipo di società secondo le regole proprie della S.r.l. per tutti i temi non regolamentati dal predetto statuto standard quali, ad esempio, la previsione di clausole di intrasferibilità (che vietano categoricamente qualsiasi cessione), la previsione di clausole di prelazione (con le quali i soci si riservano il diritto di avere la preferenza, rispetto a chi non sia socio, nell’acquisto delle quote del socio cedente).

Sul punto, alcuni esponenti della dottrina ritengono che alle parti sarà comunque ammesso disciplinare la società secondo le regole proprie delle S.r.l.. Vale a dire che, per tutto quanto non previsto dal modello standard di statuto/atto costitutivo, i soci potranno escludere l’applicazione automatica delle regole base sulla S.r.l. e far inserire in sede notarile delle clausole ad hoc. La suddetta interpretazione risulterebbe altresì avvalorata da quanto indicato dal comma 2 dell’articolo 1 del D.M. 138/2012 per il quale “si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.”

In altre parole, tutti i profili non espressamente regolati dalle disposizioni espresse nel modello standard possono essere integrati dalle opzioni normative del Codice civile, ove non diversamente voluto dalle parti nella libera esplicazione della loro libertà negoziale. Tuttavia, gli stessi commentatori riconoscono che l’inserimento di clausole tese ad integrare il modello standard di statuto non godranno dell’abbattimento dei costi di costituzione.

Infatti, l’esclusione dei predetti costi riguarda, come detto, soltanto la mera redazione dello statuto standard con il rimando di quanto non regolamentato alle disposizioni contenute nel codice civile nella parte rubricata alle S.r.l.; di contro, invece, altra autorevole dottrina sostiene che lo statuto adottabile debba essere necessariamente quello standard, quindi senza potervi introdurre null’altro: in caso di inserimento di eventuali clausole non previste nell’anzidetto modello, i soci dovranno costituire una S.r.l. tradizionale, ovvero la nuova S.r.l a capitale ridotto (accessibile a tutti secondo il recente parere del 30 agosto 2012 del Ministero dello sviluppo economico) per la cui costituzione non sono previste esenzioni da diritti di bollo e di segreteria nonché alcun abbattimento degli onorari notarili.

Il predetto regolamento, infine, non chiarisce i dubbi già sollevati in dottrina in merito alla sorte della società al superamento dei 35 anni d’età di uno o di tutti i soci della S.r.l. semplificata. Secondo alcuni, la soluzione più verosimile sarebbe quella per cui la srl semplificata possa continuare ad operare. Infatti, il comma 1 dell’articolo 2463-bis c.c. dispone, soltanto, che la soglia anagrafica dei soci (anni 35) non debba essere superata alla data di costituzione della società e non che non sia superabile successivamente.

Per altri, invece, la suddetta interpretazione non è del tutto scontata. A tale riguardo esistono alcune considerazioni che propendono per un diverso orientamento: la S.r.l.s. può esistere solo se costituita da soci persone fisiche under 35. L’atto costitutivo, infatti, può essere stipulato solo da chi non abbia compiuto 35 anni, gli amministratori devono essere persone fisiche di età inferiore ai 35 anni, è vietata la cessione di quote a persone fisiche che abbiano più di 35 anni.

 

11 settembre 2012

Sandro Cerato