Reti di imprese: novità su pubblicità e bilancio

il Decreto per la crescita, al fine di incentivare le aggregazioni imprenditoriali, ha modificato alcuni degli obblighi delle cd. “reti di imprese” per rendere tale forma aggregativa più appetibile

L’art. 45 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto diverse modifiche alla disciplina dei contratti di rete, principalmente sotto il profilo degli adempimenti camerali. In primo luogo, è stato previsto – nell’ambito dell’art. 3, c. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 – uno specifico regime con riferimento al caso del contratto di rete che contempla l’istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi:

  • gli adempimenti pubblicitari di cui al successivo comma 4-quater si intendono assolti mediante l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese del luogo dove la stessa ha sede. A questo proposito, si rammenta che quest’ultima disposizione stabilisce che l’atto in parola è soggetto all’iscrizione nella sezione del registro delle imprese di ciascun soggetto partecipante al network, con efficacia a partire dalla data di esecuzione dell’ultima di tali iscrizioni, da parte di tutti coloro i quali ne sono stati originari sottoscrittori;

  • al fondo patrimoniale comune del network si applicano le medesime disposizioni previste per i consorzi con attività esterna di cui agli artt. 2614 e 2615, c. 2, c.c., fermo restando che – per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete – i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo comune;

  • è altresì prevista l’operatività del successivo art. 2615-bis, c. 3, c.c., per effetto del quale negli atti e nella corrispondenza della rete devono essere indicati la sede della stessa, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta ed il corrispondente numero di iscrizione;

  • entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’organo comune è tenuto a redigere – secondo le disposizioni relative al bilancio d’esercizio delle società per azioni, in quanto compatibili – una situazione patrimoniale, provvedendo, poi, al relativo deposito camerale per l’iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è fissata la sede del network.

È stata, inoltre, apportata un’ulteriore integrazione all’art. 3, c. 4-ter, del D.L. n. 5/2009, stabilendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al seguente co. 4-quater, il contratto può essere redatto in una forma diversa da quella di atto pubblico o scrittura privata autenticata, e precisamente in quella di atto firmato digitalmente – a norma degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – da ciascun imprenditore o legale rappresentante dei sogetti aderenti alla rete: tale documento deve essere trasmesso ai compenti uffici del registro delle imprese, attraverso il modello standard tipizzato con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze e quello dello Sviluppo Economico.

L’art. 45, c. 2, del D.L. n. 83/2012 ha altresì integrato il citato comma 4-quater dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009, disponendo che le modifiche al contratto di rete devono essere redatte e depositate per l’iscrizione, a cura del soggetto indicato nell’atto rettificativo, presso la sezione del registro delle imprese di iscrizione di tale obbligato: l’ufficio in parola provvederà, poi, a darne comunicazione agli altri uffici ove sono iscritte le restanti imprese della rete, che eseguiranno la corrispondente annotazione nei propri archivi. La norma ha pure inserito la facoltà della rete, qualora sia prevista la costituzione del fondo patrimoniale comune, di iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è fissata la sua sede, potendo così acquisire la soggettività giuridica.

L’art. 45, c. 3, del Decreto Crescita ha, infine, riconosciuto un’agevolazione alle imprese operanti nel settore agrario, prescrivendo l’esclusione, rispetto al contratto di rete, dell’operatività del regime vincolistico di cui alla Legge 3 maggio 1982, n. 203.

 

21 settembre 2012

Sandro Cerato