Piani di risanamento: le regole per il professionista attestatore

Le novità introdotte nella Legge Fallimentare per la risoluzione dei casi di crisi aziendale, rendono più gravose le responsabilità del professionista chiamato ad attestare la veridicità dei piani di risanamento proposti.

Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 cita il piano attestato di risanamento nell’ambito della disciplina degli atti esonerati dall’azione revocatoria fallimentare esperibile dal curatore, recentemente modificata dall’art. 33, c. 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

Prima di tale novità normativa, così come illustrata nel prosieguo, l’art. 67, c. 3, lett. d, L.F. stabiliva l’esclusione dalla predetta iniziativa concorsuale degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse sui beni del debitore, qualora fossero stati posti in essere in esecuzione di un piano:

  • idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa, e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa;

  • ragionevole, così come attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare di cui all’art. 28, c. 1, lett. a – b, L.F. (avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati e società tra professionisti i cui soci appartengono ad una delle predette categorie).

La disposizione in parola è stata sostituita integralmente dall’art. 33, c. 1, n. 1, del D.L. n. 83/2012, introducendo, in particolare, alcuni presupposti stringenti in capo al professionista attestatore: in primo luogo, è precisato che la designazione di tale soggetto deve essere effettuata dal debitore, sempre tra gli eleggibili a curatore fallimentare, purchè siano connotati dal requisito dell’indipendenza dal debitore, dai creditori e da ogni altro soggetto interessato all’operazione di risanamento.

Quest’ultimo requisito è stato, inoltre, ampiamente delineato dalla novellata norma, per effetto della quale l’attestatore:

  • non può essere legato all’impresa debitrice, né a coloro i quali hanno interesse all’operazione di risanamento, da relazioni di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;

  • deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 c.c., ovvero non deve trovarsi in una delle cause di ineleggibilità a sindaco. Ad esempio, non può essere legato alla società debitrice – oppure ad imprese dalla stessa controllate, o che la controllano o che sono sottoposte a comune controllo – da un rapporto di lavoro, o continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuita, ovvero da altre relazioni di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;

  • non deve, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, aver prestato – negli ultimi cinque anni – attività di lavoro subordinato od autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione e controllo del medesimo.

Un’ulteriore novità riguarda l’oggetto dell’attestazione, non più rappresentato dalla ragionevolezza, bensì – come già previsto per il concordato preventivo (art. 161, c. 3, del R.D. n. 267/1942) – dalla veridicità dei dati aziendali e dalla fattibilità del piano.

È, inoltre, colmata la lacuna della pubblicità del documento, prevedendo che possa essere pubblicato, su richiesta del debitore, presso il registro delle imprese, rilevando pure ai fini della non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, a norma dell’art. 88, c. 4, del Tuir, disposizione anch’essa sostituita dall’art. 33 del Decreto Crescita.

La facoltà della pubblicazione camerale consente, quindi, di attribuire una data certa al piano di risanamento, nonché all’attestazione del professionista – ed alle operazioni compiute in esecuzione del progetto di riduzione dell’esposizione debitoria, ovvero di riequilibrio della situazione economica e finanziaria dell’impresa – da cui decorre il beneficio dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare.

La suddetta novità normativa non è, tuttavia, immediatamente efficace, in quanto applicabile esclusivamente ai piani attestati di risanamento elaborati dall’11 settembre 2012, ovvero dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore (12 agosto 2012) della Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione al Decreto Crescita, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 agosto.

14 settembre 2012

Sandro Cerato