Registrazione cumulativa dellle fatture di importo inferiore a 300 euro

i professionisti in contabilità semplificata possono utilizzare il citato documento riepilogativo non solo per annotare, ai fini Iva, le fatture attive o passive se di importo inferiore a 300 euro, ma possono utilizzare lo stesso sistema anche ai fini delle imposte dirette

La risoluzione n.80/E del 24 luglio 2012 dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito alla registrazione dei documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300 euro: i professionisti in contabilità semplificata possono utilizzare il citato documento riepilogativo non solo per annotare, ai fini Iva, le fatture attive o passive se di importo inferiore a 300 euro, ma possono utilizzare lo stesso sistema anche ai fini delle imposte dirette.

 

L’istanza di interpello

L’istanza di interpello nasce a seguito del fatto che uno studio di professionisti evidenzia che, ai sensi dell’articolo 6, del DPR 695/1996 e successive modifiche e integrazioni, è possibile annotare, nei registri IVA, un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale non superi € 300,00. Lo stesso studio rileva che, non avendo optato per la tenuta della contabilità ordinaria, può annotare gli incassi ed i pagamenti e le altre operazioni non rilevanti ai fini dell’IVA, in apposite sezioni dei registri tenuti per tale ultima imposta. La domanda che si pone nell’istanza riguarda il fatto se l’annotazione nel registro IVA di un documento riepilogativo con le caratteristiche di cui all’articolo 6, del citato DPR 695/1996, sia compatibile con la corretta registrazione anche degli incassi e dei pagamenti.

 

La risposta delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’articolo 19, comma 1, del DPR 600/1973, prevede che le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e – f dell’articolo 13 dello stesso decreto, devono annotare in maniera cronologica in un apposito registro le somme percepite, sotto qualsiasi forma e denominazione, nell’esercizio dell’arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando:

  • l’importo del corrispettivo, al lordo o al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito (le quali ultime sono incluse nel compenso), eventualmente anticipate direttamente in nome e per conto del cliente, e l’ammontare della ritenuta d’acconto subita;

  • le generalità, il comune di residenza anagrafica e l’indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

  • gli estremi del documento.

 

Con le disposizioni recate dall’articolo 3, comma 1, del DPR 695/1996, si prevede che qualora sui registri IVA vengano effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, il registro cronologico di cui al citato articolo 19, comma 1, del DPR 600/1973, possa non essere tenuto. Inoltre, al fine di rispettare il principio di cassa contenuto nell’articolo 54 del DPR 917/86, il citato comma 1, dell’articolo 3 del DPR 695/1996 prevede che, qualora l’effettivo incasso dei compensi ovvero l’effettivo pagamento delle spese non avvenga nell’anno di annotazione, è necessario effettuare, nei registri di cui sopra e con riferimento alle distinte operazioni, specifiche registrazioni dalle quali risultino l’importo complessivo dei richiamati mancati incassi e pagamenti. Gli ammontari relativi ai predetti incassi o pagamenti devono essere annotati, sempre nei medesimi registri, con riferimento al periodo d’imposta in cui vengono ricevuti o effettuati.

I tecnici delle Entrate ricordano che nei registri IVA è possibile annotare:

  • sia le operazioni rilevanti ai fini di tale imposta;

  • sia i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale, in apposite sezioni dei medesimi.

La norma consente, fermo restando le regole generali di registrazione, contenute negli articoli 23 e 25 del DPR n.633/1972, la possibilità di rilevare, anziché singolarmente, più fatture IVA dal modesto importo. Con il Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011), è stato aumento l’importo per poter riepilogare in un unico documento le fatture emesse e/o ricevute nel mese, da euro 154,90 a euro 300,00.

Attualmente, secondo l’Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di registrare le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a euro 300,00 attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  1. i numeri delle fatture cui si riferisce;

  2. l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;

  3. l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota applicata.

 

Per i tecnici delle Entrate allo stato attuale è possibile avvalersi della semplificazione sopra descritta anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro IVA.

E ciò nonostante tale ultima norma rinvii all’articolo 19 del DPR n.600/1973 e, quindi, lasci presumere che sia necessario annotare distintamente, ancorché nell’unico registro IVA, ogni operazione rilevante sia ai fini di tale imposta, sia ai fini delle imposte dirette.

I contribuenti, infatti, che già normalmente si avvalgono della semplificazione in parola sono tenuti ad integrare la registrazione ai fini IVA solo con l’indicazione della data dell’incasso e/o del pagamento ovvero degli importi fuori campo IVA.

Per l’Agenzia delle Entrate lo studio che ha posto l’istanza di interpello e che opera in regime di contabilità semplificata, potrà utilizzare il documento riepilogativo di cui all’articolo 6, del DPR 695/1996, non solo per le annotazioni ai fini IVA ma anche per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse sottostanti.

Tuttavia, affinché il documento cumulativo possa essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi, la risoluzione precisa che le fatture emesse e/o ricevute, e nel medesimo documento riepilogate, devono essere state tutte saldate, utilizzando, come unica data associata al documento riepilogativo, quella dell’ultimo incasso e/o pagamento. La conseguenza è che, quindi, eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, non saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo, devono essere annotate separatamente anche se di importo inferiore a 300 euro.

 

7 agosto 2012

Federico Gavioli