La nuova S.r.l. a capitale ridotto per gli “over 35”

ecco le nuove opzioni societarie agevolate per chi vuole costituire una s.r.l. con minori costi: la S.r.l. semplificata e la S.r.l. a capitale ridotto

Il “decreto crescita e sviluppo” (D.L. 22 giugno 2012 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n.147) ha introdotto significative novità nel campo del diritto societario. Allo scopo di accogliere le critiche che sono derivate dalla imposizione di limiti di età per la costituzione della s.r.l. semplificata, il governo Monti ha voluto introdurre una nuova figura di società a responsabilità limitata: la s.r.l. a capitale ridotto.

Tale ultimo provvedimento costituisce un ulteriore piccolo incentivo all’imprenditoria italiana di più ridotte dimensioni ed estende il beneficio della “s.r.l. semplificata” anche agli “over 35”.

Riferimenti normativi:

  • D. L. 22 giugno 2012, n. 83 art. 44

  • Codice Civile, art. 2463-bis

 

Premessa

L’art. 3 del c.d. “Decreto Liberalizzazioni” (D.L. 24 gennaio 2012 n. 1), allo scopo di favorire il processo di semplificazione nel mondo delle imprese ha introdotto la possibilità di costituire società a responsabilità limitata per le persone fisiche che, alla data di costituzione della società, non hanno compiuto i trentacinque anni di età. L’intento della norma è stato quello di favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, alla stregua dei regimi fiscali agevolativi già previsti nel nostro ordinamento. In sede di conversione del decreto legge, la Legge 24 marzo 2012 n. 27, modificando in parte i contenuti del citato decreto, ha introdotto un nuovo articolo 2463-bis del codice civile, contenente disposizioni per la “società a responsabilità limitata semplificata”.

Con il recente “decreto crescita e sviluppo” (D.L. 22 giugno 2012 n. 83, pubblicato sulla G.U. del 26 giugno 2012) si è intervenuti nuovamente sulla disciplina della società a responsabilità limitata. Sempre nell’ottica di assicurare una maggiore semplificazione per le imprese, nonché allo scopo di superare i limiti che erano emersi dopo la previsione della s.r.l. “semplificata”, il decreto di giugno ha, infatti, previsto l’introduzione della “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.

Se non emergeranno ulteriori modifiche in sede di conversione in legge, dunque, si avrà la possibilità di optare per una delle seguenti tipologie di società a responsabilità limitata:

  • la s.r.l. “normale”;

  • la s.r.l. “semplificata”;

  • la s.r.l. “a capitale ridotto”.

 

La s.r.l. “semplificata”

Come si è detto, la legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione con modificazioni del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, (“disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”) ha introdotto un’importante novità nel mondo delle imprese, ossia la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata “semplificata” per gli under 35.

In particolare, secondo quanto disposto dal nuovo art. 2463 bis c.c., è possibile la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata da parte di una o più persone fisiche che non abbiano ancora compiuto i trentacinque anni di età. La nuova s.r.l. prevede un capitale minimo di un solo euro; pertanto, diversamente dalle altre tipologie di società di capitali, la s.r.l. semplificata è, di fatto, priva del capitale di rischio. Altra differenza rispetto alle altre società di capitali è che gli amministratori debbono essere obbligatoriamente scelti tra i soci.

Alla stregua delle altre società di capitali, comunque, la nuova forma societaria, è dotata di una propria personalità giuridica e gode della “autonomia patrimoniale perfetta”. La prima versione del decreto, prima della conversione in legge, prevedeva, inoltre, che la costituzione potesse essere fatta anche mediante una semplice scrittura privata. Le modifiche apportate in sede di conversione, invece, hanno specificato che l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, anche se è stato previsto che l’intervento del notaio debba essere a titolo gratuito; la legge ha disposto, inoltre, che l’atto costitutivo debba essere conforme al modello standard che dovrà essere tipizzato con un decreto ministeriale (emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico).

L’art. 2463 bis individua le informazioni che devono essere inserite nell’atto costitutivo:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l’ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell’articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione.

 

La s.r.l. a capitale ridotto: superato il limite anagrafico

L’art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n. 147 ha introdotto la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che, almeno potenzialmente, potrebbe avere una possibilità di utilizzo molto più ampia rispetto alla s.r.l. semplificata. Tale nuova forma di società di capitali si aggiunge, in pratica, a quella della s.r.l. “semplificata” introdotta dell’art. 2463-bis del codice civile.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. Il limite anagrafico costituisce la differenza fondamentale tra la s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto. Quest’ultima, infatti, può essere costituita da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

In effetti, fin dalla sua introduzione, la s.r.l. semplificata era stata oggetto di numerose critiche; da più parti si era lamentata la inutilità della s.r.l. semplificata dato che al superamento dei 35 anni di età, la stessa doveva trasformarsi in una s.r.l. ordinaria, con tutti i relativi costi e spese annesse. L’introduzione della s.r.l. a capitale ridotto sembra, pertanto, porre fine ad una lunga questione che si era posta con la sola s.r.l. semplificata, ossia quale sarebbe stato il destino della società al compimento del trentacinquesimo anno di età di tutti o alcuni soci avessero compiuto 35 anni di età. La Legge di conversione del Decreto di Liberalizzazione aveva eliminato l’obbligo di trasformazione della s.r.l. semplificata al venire meno dei requisiti di età prescritti. Con la previsione della nuova forma societaria a capitale ridotto, ci si pone l’ulteriore dubbio di capire se, con venir meno del requisito dell’età, la s.r.l. semplificata debba essere trasformata nella s.r.l. a capitale ridotto e come questa trasformazione debba avvenire. Nel silenzio della norma del Codice Civile, si potrebbe ritenere che, ora che gli stessi benefici sono garantiti anche agli over 35, non vi dovrebbe essere alcun obbligo di trasformazione, nemmeno in S.r.l. a capitale ridotto.

 

Caratteristiche della S.r.l. a capitale ridotto

L’atto costitutivo della S.r.l. a capitale ridotto deve essere redatto per atto pubblico aventi gli stessi elementi richiesti dall’art. 2463 bis del c.c. per la s.r.l. semplificata. Non si fa riferimento al fatto che, come per la s.r.l. semplificata, l’atto costitutivo deve essere redatto secondo il modello di statuto standard di cui ancora si attende l’adozione da parte del Ministero della Giustizia di concerto con quello dell’Economia e dello Sviluppo Economico.

Pertanto l’atto costitutivo deve contenere:

  1. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di tutti i soci;

  2. la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto;

  3. il comune dove sono poste le sede principale ed eventuali sedi secondarie;

  4. l’ammontare del capitale da 1 a 9.999 euro da corrispondere esclusivamente in denaro ( non sono ammessi conferimenti in natura o di servizi);

  5. l’attività che costituisce l’oggetto sociale della società;

  6. la quota di partecipazione di ciascun socio;

  7. le norme attinenti al funzionamento della società, con particolare riguardo all’amministrazione e alla rappresentanza della società stessa;

  8. l’indicazione delle persone a cui è affidata l’amministrazione;

  9. l’indicazione dell’eventuale soggetto incaricato della revisione dei conti.

In riferimento alle persone cui si affida l’amministrazione della società, l’art. 44 secondo comma del D.L. n. 83/2012 dispone che lo stesso atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione della s.r.l. a capitale ridotto possa essere affidata a una o più persone fisiche, anche diverse dai soci, mentre nella s.r.l. semplificata gli amministratori possono essere solo i soci.

Anche per la S.r.l. a capitale ridotto è prevista l’assenza di un capitale sociale minimo. Il capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 9.999 euro e deve essere interamente versato in sede di costituzione.

Non è prevista per la s.r.l. a capitale ridotto, a differenza della S.r.l. semplificata, l’esenzione da imposte di bollo e diritti di segreteria, nonché la gratuità degli onorari notarili. Pertanto, di fatto, il capitale minimo della s.r.l. a capitale ridotto non potrà essere pari ad un euro, ma dovrà almeno essere pari all’ammontare delle spese notarili e dei costi di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Continuando nell’analisi dell’art. 44 del DL. N. 83/2012, si legge che negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica devono essere indicati i seguenti elementi:

  • la denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto;

  • l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;

  • la sede della società;

  • l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta.

 

Per tutto il resto si applicano le disposizioni del Libro V, titolo V, capo VII, valevoli per le s.r.l. “ordinarie” in quanto compatibili.

Nella tabella seguente, si riassumono le differenze tra la s.r.l. a capitale ridotto e la s.r.l. semplificata.

 

Tabella 1: Differenze tra società semplificata e società a capitale ridotto

 

Società a responsabilità limitata semplificata

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Costituzione

Atto pubblico (contratto o atto unilaterale)

Atto pubblico (contratto o atto unilaterale)

Requisiti dei soci

Persone fisiche di età inferiore ai 35 anni di età alla data della costituzione

Persone fisiche di età superiore ai 35 anni di età

Forma dello statuto e atto costitutivo

Conforme al modello standard introdotto con Decreto Ministeriale.

L’atto costitutivo deve contenere gli elementi indicati nel comma 2 dell’art. 2463-bis del Codice Civile

Libero.

L’atto costitutivo deve contenere gli elementi indicati nel comma 2 dell’art. 2463_bis del Codice Civile.

Amministratori

Solo soci

Soci o altre persone fisiche non soci

Capitale sociale

Da 1 a 9.999,99 euro interamente versato

Da 1 a 9.999,99 euro interamente versato

Spese di costituzione

Esente da bolli e diritti di segreteria; non sono dovuti oneri notarili. Si applicano i diritti CCIAA annuali e l’imposta di registro pari a € 168,00

Ordinari

Cessione di quote

Divieto di cessione a over 35

Nessuna particolarità

 

Problemi interpretativi

Un primo rilevante problema interpretativo è se tutti i soci debbano avere necessariamente compiuto i 35 anni di età, ovvero se sia ammessa anche la partecipazione alla società a capitale ridotto di soggetti infratrentacinquenni (unitamente ad uno o più soggetti che abbiano già compiuto tale età). La lettera della legge sembra deporre nel primo senso; tuttavia, non sembra sussistere alcuna ragione per escludere la costituzione di società “miste” tra giovani e meno giovani, considerato tra l’atro che entrambe le forme – disciplinate rispettivamente dall’art. 2463 – bis c.c. e dall’art. 44 – presuppongono un capitale da sottoscriversi intermante e solo in denaro, che può variare da un minimo di un euro a un massimo di euro 9.999,99 ed una compagine composta esclusivamente da persone fisiche.

Sembra che la partecipazione di una o più persone infratrentacinquenni alla s.r.l. a capitale ridotto non leda alcun interesse (mentre, al contrario, può ritenersi preclusa la partecipazione di soggetti ultratrentacinquenni alla s.r.l. semplificata, modellata su uno statuto standard e finalizzata ad agevolare, come più meritevoli, soltanto i giovani). A ben vedere, anche la lettera della legge non sembra precludere tale esito interpretativo, richiedendo soltanto che la s.r.l. a capitale ridotto sia partecipata da una o più persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età (ma non escludendo che possano farne parte anche soggetti di età minore).

Pertanto deve ritenersi che sia ammessa la cessione di quote a soggetti non aventi i requisiti di età prescritti. Non può, invece, ritenersi consentita la cessione di quote a soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

24 luglio 2012

Maria Benedetto