Operazioni soggette al rilascio delle scontrino fiscale: modalità di certificazione dei corrispettivi

una guida alla corretta gestione dei misuratori fiscali ed al rilascio degli scontrini fiscali; trattiamo anche i casi particolari di acquisti da parte di operatori economici comunitari ed extracomunitari

Come noto, in base al disposto dell’art.1 c. 1, della Legge 26 gennaio 1983, n. 18, sono assoggettate all’obbligo del rilascio dello scontrino fiscale le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.

 

Dal punto di vista soggettivo, sono obbligati al rilascio dello scontrino fiscale i commercianti al minuto, nonché gli artigiani relativamente alle vendite dei beni di loro produzione effettuate in locali anche parzialmente adibiti alla normale attività di vendita al pubblico ovvero nello stesso laboratorio di produzione. Naturalmente è esclusa dalla particolare disciplina l’attività di prestazione d’opera effettuata dagli artigiani medesimi.

 

Lo scontrino fiscale deve essere emesso utilizzando esclusivamente apparecchi misuratori fiscali di cui all’art. 2 del DM 23 marzo 1983 attuativo della citata Legge 17/1983 conformi ai modelli approvati a norma dello stesso decreto e muniti di bollo fiscale.

Gli apparecchi misuratori fiscali sono definiti nell’allegato A al decreto anzidetto, il quale stabilisce altresì le caratteristiche tecniche degli stessi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame cui gli apparecchi stessi devono essere sottoposti, nonché le condizioni necessarie per conseguire l’approvazione dei modelli.

 

Gli apparecchi misuratori fiscali devono dunque essere conformi alle prescrizioni contenute nel citato decreto ed in grado di consentire la stampa e l’emissione di uno scontrino fiscale, la stampa e l’emissione dello scontrino di chiusura giornaliera e la stampa, contestuale a quella dello scontrino, del cosiddetto “giornale di fondo”, vale a dire la copia contestuale ed automatica degli scontrini emessi secondo la loro naturale progressione.

 

Emissione della fattura

Su richiesta del cliente, prima dell’emissione dello scontrino (Cfr. l’art. 22, c. 1, del DPR 633/72) e, per le sole cessioni di beni, deve essere emessa fattura1, oltre allo scontrino che deve SEMPRE essere emesso. Resta invece inteso che, conformemente a quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare 4 aprile 1997, n. 97/E, ai fini della certificazione dei corrispettivi, per effetto del DPR 696/1996 sulle semplificazioni, è escluso l’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nella ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene.

Le fatture emesse devono essere evidenziate nel registro dei corrispettivi indicando, in apposita colonna, il numero della stessa (“dal numero … al numero”).

 

Scontrini fiscali errati

La procedura di emissione degli scontrini fiscali può dar luogo ad errori che, a seconda del momento in cui sono rilevati, richiedono differenti modalità di correzione:

nel caso di errore rilevato nel corso dello svolgersi dell’operazione di vendita, ma prima dell’emissione dello scontrino: il sistema gestionale dei misuratori generalmente dispongono di una procedura di correzione che interviene prima della registrazione nella memoria del misuratore fiscale, memoria che alimento poi il contenuto del citato “giornale di fondo”;

– nel caso di errore rilevato dopo l’emissione dello scontrino, che però è ancora disponibile: lo scontrino deve essere recuperato, annullato evidenziando sul medesimo l’errore commesso e conservato insieme allo scontrino di chiusura giornaliera da cui deve essere detratto ai fini della compilazione del registro dei corrispettivi.

– nel caso di errore rilevato dopo l’emissione dello scontrino e questo non è più disponibile, va da sé che lo scontrino non può essere annullato ma si deve tener conto dell’errore all’atto della compilazione del registro dei corrispettivi, comprendendo nel totale giornaliero l’importo effettivo, anziché quello errato. In tal caso, è necessario annotare sullo scontrino di chiusura giornaliera le circostanze che giustificano la correzione. L’annotazione, sottoscritta dal gerente del negozio, deve contenere i dati di riferimento dello scontrino errato (numero dello scontrino errato e l’importo errato) nonché l’importo esatto. Sul registro dei corrispettivi dovrà essere riportato l’importo risultante da: totale scontrino di chiusura giornaliero meno importo errato più importo esatto.

In ogni caso: la correzione dei corrispettivi della giornata deve comunque avvenire prima della trascrizione dell’importo totale nel registro dei corrispettivi.

Obblighi connessi con la tenuta del misuratore fiscale

La tenuta dell’apparecchio misuratore fiscale comporta i seguenti obblighi.

Dichiarazione di messa in servizio.

Entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell’apparecchio misuratore fiscale, l’utente provvede a darne comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante apposita dichiarazione.

La dichiarazione è redatta in duplice esemplare dell’Agenzia delle entrate mediante un’ apposita dichiarazione conforme a quanto previsto dall’art.8 del D.M. 23 marzo 1983 nel testo modificato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28/07/2003. In esemplare è di spettanza dell’utente e contiene i dati identificativi dell’utente, la denominazione commerciale del modello, nonché il numero di matricola dell’apparecchio e l’ubicazione dell’esercizio in cui lo stesso è in servizio. Con le stesse modalità e le stesse indicazioni sono comunicate al predetto Ufficio le variazioni dei dati sopra elencati.

Disinstallazione/defiscalizzazione

Prima della disinstallazione o cessione a terzi dell’apparecchio misuratore si deve eseguire la fotocopia del libretto di dotazione e una stampa delle registrazioni delle operazioni effettuate (sottoscritta dal tecnico incaricato).

L’utente deve, altresì, comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno successivo, la disinstallazione o cessione dell’apparecchio (art. 7, D.M. 04/04/1990).

Verificazione periodica

Ogni misuratore deve essere sottoposto ad una “verificazione periodica” atta a valutare la conformità fiscale del misuratore stesso ai requisiti prescritti.

La richiesta di verifica deve essere fatta dall’utente/utilizzatore a proprie spese rivolgendosi ad un centro assistenza autorizzato. L’attività di “verificazione periodica” è sganciata e distinta dagli interventi di manutenzione e riparazione (che possono essere effettuate da qualsiasi tecnico).

Per i misuratori nuovi: all’atto della “messa in servizio” (installazione). Per i misuratori fiscali “in servizio”: con cadenza massima annuale

Sul misuratore fiscale verrà attaccata una targhetta sulla quale verrà indicata la data della successiva scadenza e un riferimento a chi ha eseguito i test di controllo.

 

In linea generale, gli operatori in locali aperti al pubblico hanno inoltre i seguenti obblighi:

– non possono impiegare, né detenere, nel luogo di vendita diretta al pubblico misuratori non sottoposti a verifica entro il termine prescritto, privi di sigillo fiscale o di targhetta di verificazione fiscale dichiarata non utilizzabile;

– rispondono del corretto funzionamento degli strumenti, conservando ogni documento utile mantengono l’integrità dell’etichetta di verificazione periodica e del sigillo fiscale (tranne nel caso di manutenzione);

– non devono utilizzare strumenti difformi, difettosi o inaffidabili ai sensi delle norme vigenti in materia di misuratori fiscali

 

Mancato o irregolare funzionamento apparecchio misuratore fiscale

Vengono, qui di seguito, evidenziate le norme di comportamento da seguire in caso di mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale:

 

Guasto o difetto di funzionamento: è necessario chiedere immediatamente l’intervento di un tecnico abilitato annotando la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione. Riparato il guasto, il tecnico provvederà ad annotare sul libretto di dotazione la data e l’ora della riattivazione.

 

Mancanza di energia elettrica: occorrerà indicare sul registro delle annotazioni di emergenza la data, l’ora e la causa dell’interruzione nonché l’ora di riattivazione a seguito del ripristino dell’energia elettrica.

 

Memoria fiscale esaurita: la memoria fiscale non ha più spazio per immagazzinare i dati e va quindi sostituita con una nuova (in genere, la memoria fiscale è predisposta per conservare il suo contenuto in un tempo che va da 7 a 10 anni).

Ovvero Memoria fiscale guasta: la memoria può aver subìto dei guasti tali da rendere il misuratore temporanea-mente non idoneo a svolgere le sue funzioni di controllo.

In entrambi i casi, l’apparecchio dovrà essere inviato alla Casa Produttrice per la sostituzione della memoria con l’attribuzione di un nuovo numero di matricola.

Al momento della richiesta di intervento si provvederà ad annotare la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione e ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate competente, apposita segnalazione specificando anche la causa che rende necessaria la sostituzione della memoria fiscale.

 

In tutti i casi

È necessario documentare il corrispettivo con modalità differenti dallo scontrino fiscale (ricevuta fiscale).

Tutti i corrispettivi relativi all’intero periodo di interruzione devono essere registrati sul “registro delle annotazioni di emergenza” (distinta annotazione, con riepilogo giornaliero, dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione). Per ciascuna operazione oltre agli importi suddivisi per aliquota, dovrà essere indicato anche il giorno e l’ora dell’operazione.

Si chiede, inoltre, di specificare sempre le motivazioni per le quali si è utilizzato il registro per il mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa.

I corrispettivi relativi al periodo interessato dal mancato funzionamento del misuratore saranno – pertanto – dati dalla somma dei corrispettivi riportati nel registro ordinariamente tenuto ed i corrispettivi riportati nel cosiddetto “registro delle anomalie”.

A seguito del ripristino delle funzionalità relative ai misuratori fiscali, pertanto, non è necessario emettere ulteriori scontrini fiscali. Gli adempimenti fiscali si esauriscono con il rispetto di quanto detto precedentemente in merito all’apposito registro per il mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa.

 

Registro per il mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali, il contribuente, fino a quando non sia ultimato il servizio di manutenzione, deve provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione, con riepilogo giornaliero, dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione sull’apposito registro.

Per ciascuna operazione oltre agli importi suddivisi per aliquota, dovrà essere indicato anche il giorno e l’ora dell’operazione.

 

Scontrino di chiusura giornaliero

Per ogni giorno di attività di vendita e per ogni misuratore fiscale bisogna produrre uno scontrino di chiusura giornaliera.

I negozi sociali provvedono a conservare gli scontrini in argomento, ordinati in sequenza cronologica, contestualmente all’originale del registro dei corrispettivi.

 

Giornale di fondo

Rappresenta la copia contestuale ed automatica degli scontrini emessi secondo la loro naturale progressione e deve essere conservato, presso il negozio, per la stessa tempistica sopra indicata.

In pratica, detto giornale è rappresentato da un rotolo di carta che rimane all’interno del misuratore fiscale, nel quale sono registrate tutti gli scontrini fiscali e quelli di chiusura giornaliera. Il totale del giornale di fondo deve corrispondere a quello che è memorizzato dal registratore di cassa.

Stante quanto previsto dall’art. 16-bis, commi 1 e 2, del D.M. 30 marzo 1992, è consentita la conservazione del giornale di fondo in formato digitale, in alternativa alla conservazione cartacea2.

 

Sostituzioni e resi di materiali

Se il nuovo prodotto ha PREZZO SUPERIORE, occorre emettere uno scontrino integrativo;

Se il nuovo prodotto ha PREZZO INFERIORE:

Se la sostituzione avviene PRIMA DELL’ANNOTAZIONE SUL REGISTRO dei corrispettivi, occorre annullare e conservare il vecchio scontrino ed emetterne uno nuovo; nel registro dei corrispettivi si dovrà riportare la differenza tra il totale dello scontrino di chiusura e lo scontrino errato.

Se la sostituzione avviene DOPO L’ANNOTAZIONE SUL REGISTRO: non bisogna effettuare alcuna rettifica sul registro; è peraltro possibile consegnare al cliente un “buono acquisto” (pari alla differenza di prezzo tra b e a) – in questo caso lo scontrino emesso in occasione del nuovo acquisto deve contenere l’indicazione del rimborso effettuato utilizzando il “buono acquisto”.

 

Restituzione di merce con rimborso del corrispettivo: la procedura di reso è complessa dal punto di vista fiscale. In ogni caso, si suggerisce di prevederla solo entro la giornata in cui è stato effettuato l’acquisto: si deve rendere al cliente la somma pagata, annullare lo scontrino fiscale emesso, indicarvi la motivazione dell’annullamento, richiedere la firma del cliente sullo stesso e allegarlo allo scontrino di chiusura giornaliera operando, su quest’ultimo, la detrazione manuale dell’importo.

 

Vendite a clienti esteri “privati consumatori” (privi di partita iva)

Ove venga posta in essere un’operazione di vendita nei confronti di i soggetti privati non esercenti attività d’impresa o professionale occorre distinguere i casi a seconda che si tratti di soggetti comunitari e non.

 

Soggetti comunitari

Le vendite effettuate a soggetti comunitari, domiciliati o residenti all’interno dell’Unione Europea3, sono assoggettate ad imposta come le vendite a cittadini italiani. L’IVA pagata sull’acquisto effettuato da turisti comunitari non dà perciò diritto a rimborso in Italia (né a tassazione nello Stato di appartenenza del cliente).

 

Soggetti extra-comunitari

Le cessioni effettuate nei confronti di soggetti extra-comunitari possono comportare, ai sensi dell’art.38-quater D.P.R. 633/72, un rimborso dell’IVA pagata dagli stessi.

E’ possibile ottenere il rimborso dell’IVA corrisposta per acquisti complessivi superiori ad € 154.94 (valore da intendersi IVA inclusa) destinati all’uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’UE entro 3 mesi dall’effettuazione dell’operazione.

Se viene richiesta tale agevolazione occorre:

– emettere uno scontrino fiscale per il corrispettivo totale dell’operazione, comprensivo di IVA;

– emettere una fattura ordinaria con IVA;

– annotare l’operazione nella colonna del registro dei corrispettivi con IVA 20%, annotando che si tratta di operazione ex articolo 38 quater DPR 633/72.

 

Al fine di ottenere la restituzione dell’IVA pagata, il cliente dovrà:

– far vistare la fattura dalla Dogana di uscita dalla U.E, entro i 3 mesi successivi;

– restituire – entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione – la fattura vistata al gestore del negozio il quale provvederà quindi a:

– rimborsare al viaggiatore l’importo dell’IVA. A tal fine il cliente dovrà fornire i propri riferimenti bancari: codice IBAN (se c/c su banca italiana), nome banca, numero conto e codice SWIFT se c/c su banca non italiana;

– recuperare tale IVA mediante emissione di una nota di credito interna che dovrà essere registrata sul registro IVA delle note di credito.

 

Il negozio sociale sarà, pertanto, tenuto a verificare che:

il richiedente dimostri, all’atto dell’acquisto, attraverso “passaporto od altra idonea documentazione, la sua condizione di domiciliato o residente fuori dalla Unione Europea (anche se cittadino italiano);

il corrispettivo dei beni ceduti superi complessivamente i 154,94 Euro (valore da intendersi IVA inclusa).

 

Ai fini dell’ottenimento del rimborso dell’IVA è necessario che “…sia emessa fattura recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente…”(art. 38-quater comma 1, del DPR 633/72).

Al ricevimento della copia della fattura appositamente vistata dal competente ufficio doganale di uscita dall’U.E., il negozio dovrà provvedere ad emettere nota di variazione a totale storno della fattura emessa con IVA al 20% e provvede poi ad emettere fattura per il solo imponibile art.38 quater DPR 633/1972. La differenza sul partitario clienti corrispondente all’imposta pagata dal cliente sarà a quest’ultimo rimborsata tramite bonifico bancario.

Operatori economici” (in possesso di partita IVA comunitaria)

Se invece trattasi di clienti qualificabili come “operatori economici” (in possesso di partita IVA comunitaria) la vendita del bene rientra tra le operazioni non imponibili ex articolo 41 del D.L. 331/1993.

A tal proposito:

1. Il contribuente dovrà verificare la validità del numero di identificazione IVA del cliente dal sito dell’Agenzia delle Entrate http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm.

2. L’operatore economico dovrà dichiarare di voler trasportare i beni in un altro Paese membro della UE diverso dall’Italia.

3. Il contribuente dovrà emettere una fattura – in duplice copia (una per il cliente ed una per la propria contabilità) – con l’indicazione “operazione non imponibile ex art. 41 del D.L. 331/1993”, senza, pertanto, l’addebito dell’Iva. La fattura DEVE riportare necessariamente il numero di partita IVA comunitaria del cessionario.

4. Il contribuente deve emettere uno scontrino fiscale per l’importo della vendita (ossia senza l’addebito dell’IVA).

5. Lo scontrino e la fattura dovranno essere annotati nel registro dei corrispettivi secondo le seguenti modalità:

utilizzare la colonna “importi operazioni non imponibili”;

utilizzare la colonna “FATTURE” indicando che sono state emesse le fatture dalla n…. alla n….;

in corrispondenza dell’importo (annotato nella colonna “Importi operazioni non imponibili”) mettere un asterisco e a fondo pagina inserire la dicitura “cessione intracomunitaria ex art. 41 L. 427/1993”.

 

Operatori economici” extraUE (che trasportino i beni fuori del territorio comunitario)

Ove si tratti di “Operatori economici” residenti o domiciliati fuori dalla U.E. che dichiarino di voler trasportare i beni fuori dall’UE, il contribuente operatore in locali aperti al pubblico dovrà:

– emettere lo scontrino fiscale per l’importo della vendita (cioè senza IVA);

– emettere fattura per operazione non imponibile ex articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR 633/72.

 

E’ tuttavia necessario che:

il trasporto venga effettuato entro 90 giorni dalla data di consegna;

l’esportazione risulti da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura.

 

Proprio in relazione a tale ultimo requisito, è opportuno che all’operazione di esportazione dia luogo direttamente l’operatore al dettaglio, tramite l’intervento di un intermediario import-export che curi le operazioni doganali e provveda alla riconsegna all’operatore stesso della copia della fattura di vendita con la dicitura “visto uscire”.

 

22 giugno 2012

Giovanni Mocci

1 Le fatture devono essere conservate, in ordine cronologico.

2 Il dispositivo, comprendente il supporto elettronico, i moduli software che lo controllano e le ulteriori parti hardware componenti, denominato “dispositivo-giornale di fondo elettronico” od anche “DGFE”, deve assicurare idonei livelli di garanzia fiscale. Gli idonei livelli si intendono assicurati se il “DGFE” e’ realizzato nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

a) il supporto elettronico deve garantire la non alterabilità delle informazioni memorizzate;

b) in assenza o in caso di malfunzionamento del supporto elettronico, il funzionamento del misuratore fiscale deve essere bloccato;

c) su ciascun supporto elettronico deve essere riportata un’opportuna informazione, in forma elettronica, che permetta di stabilire, sia durante la fase di utilizzo, sia successivamente, un’associazione logica tra i dati memorizzati e il misuratore fiscale su cui il supporto elettronico medesimo e’ impiegato. L’informazione deve fungere da metodo di autenticazione del misuratore fiscale. Il “DGFE” deve essere direttamente controllato dal programma fiscale.

3 Si ricorda che gli Stati membri dell’Unione Europea sono: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Svezia, Finlandia., Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Romania e Bulgaria. Si considerano appartenenti alla UE – ai fini IVA – anche il Principato di Monaco (Francia) e l’Isola di Man (Gran Bretagna).

Inoltre, si precisa che ai sensi dell’art. 227 del Trattato istitutivo delle comunità europee sono escluse dal territorio “comunitario” i comuni di Livigno e Campione d’Italia (per l’Italia), il monte Athos (per la Grecia), l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen (per la Germania), i Dipartimenti d’oltre mare (Guadalupa, Guiana, Martinica e Riunione (per la Francia), Ceuta, Melilla e le isole Canarie (per la Spagna), le isole Aland (per la Finlandia), le isole anglo-normanne ed il territorio di Gibilterra.

Resta invece inteso che, conformemente a quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare 4 aprile 1997, n. 97/E, ai fini della certificazione dei corrispettivi, per effetto del DPR 696/1996 sulle semplificazioni, è escluso l’obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nella ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene.