anche per il 2012 l’Agenzia delle Entrate presterà particolare cura al contrasto alle forme di evasione e di elusione che vengono nascoste nei rapporti con l’estero
Con circolare n. 18/E del 31 maggio 2012 l’Agenzia delle entrate ha fornito le linee guida per l’attività di controllo per il corrente anno, soffermandosi, fra l’altro, sull’attività di contrasto all’evasione internazionale.
ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA EVASIONE INTERNAZIONALE
Rileva, innanzitutto, il documento di prassi diramato che alcuni provvedimenti normativi hanno particolarmente supportato, negli ultimi anni, l’attività di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale aventi, come comune denominatore, la sottrazione ad imposizione di redditi, realizzata mediante:
– l’allocazione fittizia all’estero della residenza fiscale;
– l’illecito trasferimento e/o la detenzione all’estero di attività produttive di reddito (anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o estero-vestiti).
Si tratta, in specie, del decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 83, cc. 16 e 17) che ha previsto un presidio costante dei soggetti che trasferiscono all’estero la residenza fiscale mediante l’azione congiunta dei Comuni e dell’Agenzia, e del decreto-legge n. 78 del 2009 (art. 12) che ha introdotto la presunzione in tema di investimenti ed attività finanziarie estere non dichiarate ed ha disposto la istituzione dell’Unità centrale per il contrasto dell’evasione internazionale (UCIFI).
Sul fronte del presidio dei contribuenti che trasferiscono all’estero la residenza fiscale, ciascuna Direzione provinciale deve, entro il primo semestre del 2013:
– per i soggetti trasferitisi tra il 1° gennaio 2006 ed il 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008), completare l’analisi delle posizioni individuando le situazioni a maggior rischio da sottoporre a controllo fiscale;
– per i soggetti trasferitisi dopo la detta data, assicurarsi che i Comuni abbiano provveduto, ed allo stato provvedano ordinariamente, alla verifica di propria competenza sull’effettività del trasferimento all’estero ed alla successiva conferma alla competente Direzione provinciale (nell’ambito delle ormai ordinarie forme di cooperazione con i detti Enti locali). In tal caso:
° qualora l’attività di verifica dei Comuni non si sia ancora effettivamente concretizzata, sollecitarne l’attivazione, provvedendo nelle more all’analisi delle posizioni dei soggetti trasferitisi dopo il 25 giugno 2008;
° qualora la verifica sia regolarmente avvenuta, procedere con immediatezza all’esecuzione di controlli fiscali sui soggetti segnalati dai Comuni come non effettivamente espatriati, monitorando comunque per almeno un triennio l’effettività del trasferimento all’estero.
Le posizioni a rischio di particolare rilevanza (per l’entità dell’evasione e la complessità, anche a livello internazionale, dei controlli), vanno sempre segnalate alla Direzione Centrale Accertamento – UCIFI, per ricevere indicazioni circa l’opportunità che i controlli vengano da esso direttamente svolti o coordinati.
Sul fronte del contrasto all’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero di attività produttive di reddito, le specifiche attività di controllo, da tempo in essere, vanno sviluppate, in linea con le direttive fornite dalla circolare n. 21/E del 2011, valorizzando le informazioni generate dal c.d. “monitoraggio fiscale” delle transazioni finanziarie da e verso l’estero, nonché partecipando agli specifici piani di intervento, elaborati dalla Direzione Centrale Accertamento – UCIFI di intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza, ed innescati dalle informazioni acquisite centralmente, anche mediante i canali della cooperazione internazionale.
Sullo stesso fronte, una specifica attenzione va sempre riservata alle situazioni di fittizia interposizione di strutture estere, sulle quali sono previste specifiche iniziative di controllo coordinate dalla Direzione Centrale Accertamento – UCIFI, innescate, oltre che dalle consuete fonti informative, anche dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria circa i redditi corrisposti in Italia a soggetti passivi d’imposta esteri a particolare rischio (trust, società anonime, fondi d’investimento ed altro) con specifica attenzione a quelli residenti in paradisi fiscali e societari.
Le Entrate, inoltre, annunciano l’avvio, dopo una positiva sperimentazione, di specifiche attività di contrasto all’occultamento dei redditi prodotti all’estero.
ATTIVITÀ A PROIEZIONE INTERNAZIONALE
La proiezione a livello internazionale dell’ordinaria attività di controllo fiscale non ha ancora raggiunto il livello auspicato.
E proprio per questi motivi la circolare 18/2012 si sofferma su alcuni aspetti di particolare interesse.
Con riferimento allo scambio di informazioni saranno, in particolare, incrementate le iniziative di scambio spontaneo, soprattutto in materia di IVA, dato che il flusso informativo spontaneo verso l’estero, anche nel 2011, è risultato inadeguato rispetto a quello in entrata.
Analogo discorso vale anche per gli ulteriori strumenti di cooperazione internazionale, rappresentati dalla collaborazione tra funzionari e dai controlli simultanei.
Una particolare attenzione sarà posta nell’attività di controllo nei confronti di soggetti con attività multinazionale che abbiano fatto ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge n. 269 del 2003.
Come è noto, a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, l’Ufficio Ruling internazionale della Direzione Centrale Accertamento avvia una fase istruttoria volta a riscontrare il profilo funzionale e di rischio del contribuente e a determinare, in contraddittorio con quest’ultimo, la corretta metodologia per la determinazione dei prezzi di trasferimento. La procedura si conclude con la sottoscrizione, da parte dell’Agenzia e del contribuente, di un accordo vincolante per le parti che produce i suoi effetti nel periodo di imposta in cui è stato sottoscritto e nei due successivi.
Nei casi di specie, osserva la circolare, l’esercizio dei poteri istruttori va esercitato tenendo presente il quadro normativo di riferimento, con distinto riguardo alla situazione in cui l’attività di controllo attiene alle questioni oggetto di accordo oppure alla verifica del rispetto dell’accordo.
La prima ipotesi è direttamente disciplinata dall’art. 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale, al comma 4, stabilisce che per i periodi d’imposta per i quali l’accordo sottoscritto è in vigore, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del d.P.R n. 600 del 1973, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo.
Relativamente alla seconda ipotesi va tenuto presente che, alla luce del combinato disposto del citato art. 8 e degli articoli 1 e 9 del provvedimento direttoriale del 23 luglio 2004, l’Ufficio Ruling internazionale della Direzione Centrale Accertamento è il soggetto esclusivamente preposto alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo sottoscritto, nonché all’accertamento di un eventuale sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto costituenti presupposto delle clausole contrattuali.
Occorre altresì avere presente che, nei casi in cui risulti avviata l’istruttoria di ruling internazionale, l’opportunità di eventuali attività di controllo, da parte degli Uffici dell’Agenzia (diversi da quello centrale competente per il ruling) e della Guardia di Finanza, sulle fattispecie oggetto del ruling va attentamente valutata, in quanto si determina una sovrapposizione di interventi i quali, pur se condotti alla stregua di norme e logiche diverse, richiedono lo svolgimento di attività istruttorie del tutto analoghe le quali, impattando sul medesimo contribuente, lo assoggettano ad un onere che, evidentemente, può essere giustificato solo in presenza di specifiche e motivate esigenze che impongano il controllo.
Altro profilo rilevante è quello delle attività di controllo in materia di IVA intracomunitaria, da sviluppare sulle due direttrici del controllo sui soggetti inclusi nell’archivio V.I.E.S. e della verifica del corretto adempimento degli obblighi dichiarativi in relazione alle operazioni intracomunitarie effettuate dai soggetti passivi italiani con controparti identificate ai fini IVA in altri Stati membri dell’Unione europea.
L’evasione da riscossione estera
Con riguardo alle attività di contrasto all’evasione da riscossione con l’ausilio di autorità fiscali estere, il numero delle richieste di riscossione inviate all’estero non ha subito nel 2011 l’incremento atteso, permanendo un forte squilibrio rispetto all’attività di recupero svolta nel nostro territorio per conto di Amministrazioni fiscali estere (il numero delle richieste verso l’estero per il recupero di crediti nazionali ha rappresentato nel 2011 circa il 6% delle richieste pervenute dall’estero).
La nota ribadisce, pertanto, l’esigenza di un maggiore impegno, in collaborazione con gli Agenti della riscossione, nella tempestiva attivazione degli istituti della mutua assistenza tra gli Stati al fine di chiedere il recupero di un credito erariale nazionale (nonché l’adozione di misure cautelari) allo Stato di residenza del debitore dell’imposta italiana ovvero allo Stato in cui siano state individuate specifiche fonti reddituali e patrimoniali del debitore medesimo. A tale ultimo fine, si sottolinea la possibilità di attivare una richiesta di informazioni che consenta di assumere preventivamente dai partner esteri elementi anagrafici e reddituali relativi al debitore. Nel quadro della prassi operativa vigente viene segnalata altresì l’esistenza di un ulteriore canale per la mutua assistenza al recupero crediti con la Norvegia e l’Islanda, in applicazione della Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa del 25.01.1988.
Con riguardo alla tematica della doppia imposizione, eventualmente determinata dagli esiti dell’attività di controllo, è in dirittura d’arrivo una circolare in materia di composizione delle controversie fiscali internazionali in sede di procedura amichevole, la quale assegna un ruolo prioritario alle Direzioni regionali e provinciali in termini di condivisione delle prassi e di partecipazione alle attività istruttorie propedeutiche allo svolgimento del contenzioso internazionale e al suo buon esito.
In particolare, qualora la doppia imposizione sia originata da rettifiche del reddito operate da organi dell’Amministrazione fiscale italiana, la detta partecipazione deve essere intesa in termini di raccordo tra l’attività di accertamento esplicata dagli Uffici e la gestione dei relativi esiti nelle sedi internazionali.
18 giugno 2012
Roberta De Marchi