La riduzione del contenzioso fiscale attraverso gli strumenti deflativi

Utilizzando tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso, il Fisco intende ridurre il numero delle cause e migliorare la qualità dei propri procedimenti contenziosi.

 

 

Riduzione del contenzioso fiscale

La riduzione del contenzioso costituisce obiettivo prioritario dell’Agenzia cui deve essere finalizzata tutta l’attività svolta presso gli Uffici.

Tale obiettivo si persegue attraverso il miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria, determinato dal sistematico ed efficace esame delle istanze di mediazione e dal miglioramento delle difese in giudizio, nonché dall’utilizzo delle esperienze maturate in sede di procedimenti di mediazione e giurisdizionali ai fini del miglioramento del livello di legittimità e fondatezza degli atti impugnabili.

 

Strumenti deflativi del contenzioso

Nell’ottica della riduzione del contenzioso, fondamentale è l’incremento del ricorso agli strumenti deflativi del contenzioso, che consentono di prevenire l’instaurarsi di controversie, ovvero di definire le liti già sorte con l’Agenzia, senza necessità di avviare o proseguire un contenzioso.

In tale ambito si innestano l’istituto della mediazione e la definizione delle liti “minori”.

Definizione di liti minori

La definizione delle liti “minori” consentiva, fino al 2 aprile scorso, per le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011, la definizione a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio.

In proposito è richiesto agli Uffici legali lo svolgimento di attività straordinarie nel corso del 2012.

In particolare, gli Uffici sono chiamati:

a) alla lavorazione e liquidazione delle domande ricevute;

b) alla sospensione della riscossione e agli sgravi conseguenti;

c) alla predisposizione e trasmissione alle Commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione degli elenchi delle controversie per le quali è stata presentata la domanda di definizione (attività da completare entro il 30 giugno 2012);

d) alle comunicazioni ai Contribuenti relative agli “errori scusabili”;

e) alla predisposizione, notifica e deposito dei dinieghi della definizione (attività da completare entro il 30 settembre 2012);

f) alla predisposizione e deposito delle comunicazioni di regolarità della domanda, con relativa richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (attività da completare entro il 30 settembre 2012);

g) all’esame dei provvedimenti giurisdizionali di estinzione.

 

Rafforzamento della pretesa tributaria

Il miglioramento della sostenibilità in giudizio della pretesa tributaria, quale premessa logica per la riduzione dei volumi di contenzioso, richiede in primo luogo il tempestivo e sistematico svolgimento degli adempimenti richiesti dalle norme sulla mediazione e processuali e quindi l’efficace presidio del procedimento di mediazione e del processo tributario.

Tale presidio può essere assicurato tramite azioni diverse ma tra loro connesse ed interdipendenti quali:

  • la tempestiva conclusione di tutti i procedimenti di mediazione con un atto che assicuri la “giusta imposizione” ed eviti la soccombenza in giudizio;
  • in riferimento ai contenziosi non assoggettati al procedimento di mediazione, la valutazione, prima della predisposizione delle controdeduzioni in primo grado, previo esame dei motivi del ricorso, del grado o rating di sostenibilità della controversia, al fine di verificare, in particolare, l’eventuale esistenza dei presupposti per l’autotutela o la conciliazione giudiziale, totali o parziali;
  • l’esercizio dell’autotutela tutte le volte che ne ricorrono i presupposti, escludendo di resistere indebitamente in giudizio;
  • l’esperimento della conciliazione giudiziale tutte le volte in cui appaia possibile e probabile;
  • l’applicazione sistematica delle direttive di abbandono;
  • la valutazione attenta delle probabilità di accoglimento dell’appello o del ricorso per cassazione.

 

 

Approfondisci gli istituti deflativi del contenzioso: Istituti deflattivi del contenzioso e regole di rateazione: accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione, mediazione e reclamo

 

21 giugno 2012

Francesco Buetto