Abolita la denuncia di cessione fabbricato

Dal 21 giugno l’obbligo specifico di segnalare la cessione di un fabbricato a fini antiterrorismo è stato abolito, basta la registrazione del contratto per assolvere detto obbligo.

Non è più dovuta la comunicazione “cessione di fabbricato” relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso.

 

La soppressione è stata disposta con l’art. 2 del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) pubblicato sulla G.U. n. 142 del medesimo giorno e in vigore dal 21 giugno 2012.

 

Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricato sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall’abitativo per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come “denuncia antiterrorismo”, prevista dall’art. 12 del D.L. n. 59/78 (decreto antiterrorismo), in caso di permanenza nell’immobile superiore a trenta giorni.

 

La registrazione del contratto, infatti “assorbe” l’obbligo in questione.

 

Nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali, permane l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco.

IL D.L. 79/2012 dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione), quando ad occupare l’immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all’Unione europea.

Nei casi in cui rimane obbligatoria, la comunicazione potrà avvenire anche in via telematica non appena sarà stato varato l’apposito decreto del ministro dell’interno, previsto dalla nuova normativa.

 

26 giugno 2012

Giuseppe Zambon