Premessa
Prassi oramai diffusa è la notifica della cartella di pagamento, formalmente emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale si recupera l’imposta per “omesso o carente versamento”, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 36-bis D.P.R- n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72
Ebbene, la dicitura “omesso o carente versamento” trova ragione solo nel caso in cui il contribuente esponga in dichiarazione un debito di imposta, e poi non adempia all’obbligazione così come dichiarata. Tuttavia, la prassi oramai consolidata è quella di avvalersi del controllo automatizzato anche per recuperare a tassazione perdite o crediti esposti in dichiarazione.
È lapalissiano che il controllo formale della dichiarazione ex artt. 36-bis D.P.R- n. 600/73 o 54-bis D.P.R. 63/72 (che è automatizzato e senza alcun “riscontro esterno” alla dichiarazione medesima) trova la sua ratio proprio nella evidenza della discrasia o incongruenza tra i dati dichiarati dal contribuente e l’adempimento delle obbligazioni che ne seguono.
Ne deriva che, quando una cartella riporta, quale motivazione del recupero, la dicitura “omesso o carente versamento”, a fronte di una dichiarazione che non indica alcun debito d’imposta (perché ha esposto un credito o una perdita), tale circostanza porta inequivocabilmente a non comprendere le ragioni del recupero.