Appalto e subappalto con responsabilità estesa al committente

la normativa relativa ai versamenti delle ritenute e dell’IVA in sede di contratti di appalto prevede, in base al codice degli appalti pubblici, la corresponsabilità dell’appaltatore e del committente

L’appalto è il contratto con cui una parte detta appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra committente o appaltante un’opera o un servizio. L’appaltatore, che solitamente è un imprenditore, è tenuto ad organizzare i mezzi e a svolgere ogni attività necessaria alla realizzazione dell’opera dedotta in contratto, secondo le modalità pattuite ed a regola d’arte. L’obbligazione assunta garantisce un risultato, in quanto il pieno adempimento coincide solo con la completa realizzazione dell’opera

Nell’ordinamento italiano, il contratto d’appalto è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile, mentre la disciplina di riferimento è costituita dal D.lgs 163/2006, il cosiddetto “Codice dei Contratti pubblici” e dal regolamento di esecuzione e attuazione, il D.P.R. 207/2010.

In ambito tributario, in particolare, l’art. 2, c. 5-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012 n. 44, ha modificato l’art. 35 del D.L. 223/2006 (sostituendo il comma 38) ed ha introdotto nell’appalto di opere o di servizi, la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore, nonchè con ciascun eventuale subappaltatore, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’iva relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto.

Le modifiche introdotte dall’articolo 21 del D.L. semplificazioni n. 5/2012 in materia di responsabilità solidale negli appalti, avevano già precisato in materia di trattamenti retributivi e contributivi previdenziali l’ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall’art. 29 del D.L. n. 276/2003 al comma 2, stabilendo che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro era obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili (di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento).

A seguito delle citate modifiche introdotte dall’art. 2 c. 5 bis del DL n. 16 “ In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento” (D.L. n. 223/06, art. 35, c. 28). Tale solidarietà è di portata amplia, infatti, mentre la norma precedente attribuiva al solo appaltatore la responsabilità degli adempimenti riguardanti i versamenti del subappaltatore, la nuova formulazione attribuisce al committente la responsabilità solidale con l’appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori.

Le “cautele possibili” da adottare che possono portare all’esclusione della responsabilità del committente o dell’appaltatore, non sono state individuate dalla norma o dalla prassi. Nel caso di amministrazioni pubbliche o società a prevalente partecipazione pubblica, ad esempio, esistono già delle verifiche da farsi (ex art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) in base alle quali “prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica … se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”. In altri contesti, invece, sarebbe, forse, auspicabile un comportamento prudenziale che si avvalga, ad esempio, di documenti di regolarità contributiva o fiscale rilasciati dagli organi a ciò deputati o utilizzi dichiarazioni sostitutive o asseverazioni di professionisti attestanti il versamento delle ritenute o dell’Iva da parte di appaltatori e subappaltatori, il tutto in attesa di ulteriori indicazioni o chiarimenti legislativi o ministeriali.

 

18 maggio 2012

Cosimo Turrisi