Utilizzo in compensazione di crediti IVA: la nuova soglia di 5.000 euro

la nuova soglia per la libera compensazione dei crediti IVA diventerà operativa dal prossimo mese di aprile: un riassunto dei nuovi obblighi per chi deve usare l’IVA in compesazione orizzontale

Dal 01.04.2012 per utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5 mila euro annui dovrà essere prima presentata la dichiarazione annuale o l’istanza infrannuale da cui il credito sorge.

La nuova soglia è stata introdotta dall’art. 8, comma 18, del D.L. n. 16 del 2012 (il precedente limite era di 10 mila euro), mentre la decorrenza è stata fissata dal Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate del 16.03.2012, peraltro anticipato dal comunicato stampa del 13.03.2012.

E’ previsto, inoltre, che le compensazioni Iva che comportano il superamento del limite di 5 mila euro debbano essere effettuate esclusivamente avvalendosi dei servizi telematici Entratel o Fisconline.

Resta immutato, invece, il limite di compensabilità di 15 mila euro, che opera se sulla dichiarazione annuale non è apposto il visto di conformità o l’attestazione dell’esecuzione dei relativi controlli.

In particolare, il citato neo Provvedimento dispone che a decorrere dal prossimo 1° aprile, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

A decorrere dalla stessa data, i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Il medesimo Provvedimento, infine, specifica che al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate prima del 01.04.2012.

Per cui, se ad es. un contribuente ha compensato 7mila euro alla data del 31.03.2012 non potrà più compensare nulla a partire dal 01.04.2012..

Se invece le compensazioni effettuate sono pari ad € 3mila alla data del 31.03.2012, lo stesso contribuente potrà continuare le compensazioni anche dal 01.04.2012 per la differenza e fino al nuovo limite di 5mila euro.

Ovviamente, tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie dei 5.000, 10.000 o 15.000 euro.

La disciplina

Come è noto, l’art. 10 del D.L. n. 78 del 2009, convertito dalla Legge n. 102 del 2009, ha introdotto disposizioni finalizzate al contrasto degli abusi compiuti in sede di compensazione dei crediti Iva.

Le disposizioni introdotte prevedono, tra l’altro, che:

– la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 euro annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (art. 17, comma 1, terzo periodo, del DLgs. n. 241 del 1997);

– i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006);

– i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti che hanno eseguito il controllo (art. 10, comma 1, lettera a), numero 7, del D.L. n. 78 del 2009).

Decorrenza delle novità

In seguito, l’art. 8, commi 18 e 19, del D.L. n. 16 del 02.03.2012, ha stabilito la riduzione, da 10.000 euro a 5.000 euro annui, del limite di compensabilità individuato dalle prime due disposizioni sopra richiamate.

Resta fermo il limite di 15.000 euro annui, operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione.

Con il neo provvedimento del 16.03.2012 (Prot. 2012/40186), emanato ai sensi dell’art. 8, comma 20, del D.L. n. 16 del 2012 (Decreto sulle semplificazioni fiscali), è stata ora individuata la decorrenza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 18 e 19.

Divieto di compensazioni in presenza di “ruoli” scaduti

Infine, si ricorda che il D.L. n. 78 del2010 ha previsto che dal 01.012011 non é più possibile compensare i crediti erariali con i debiti nel Modello F24 se vi sono delle cartelle scadute di importo superiore a € 1.500,00.

Quindi la compensazione viene preclusa in presenza delle seguenti due condizioni:

– Importi iscritti a ruolo per i quali siano scaduti i termini per il pagamento (dopo i 60 giorni dalla notifica); non basta quindi la sola notifica della cartella per determinare il divieto, ma occorre che sia scaduto il termine per il pagamento;

– l’importo del ruolo deve essere superiore a € 1.500,00 considerando oltre all’imposta anche gli oneri accessori e le sanzioni.

Peraltro, secondo il comunicato stampa del 14.01.2011, con ruoli scaduti oltre i 1.500,00 euro il blocco delle compensazioni diventa integrale, non è, quindi, limitato all’importo del debito da pagare.

 

Situazioni:

Fino al 31.03.2012

Dal 01.04.2012

Compensazione libera

Fino a 10mila euro

Fino a 5mila euro

Compensazione previa presentazione della dichiarazione annuale

Fino a 15mila euro

Fino a 15mila euro

Compensazione con visto di conformità

Oltre i 15mila euro

Oltre i 15mila euro

Rimborso Iva

Con dichiarazione Iva

Con dichiarazione Iva

Credito Iva trimestrale con compensazione orizzontale senza la preventiva presentazione del Modello TR

Fino a 10mila euro

Fino a 5mila euro

Compensazione credito Iva trimestrale con la preventiva presentazione del Modello TR

Oltre i 10mila euro

Oltre i 5mila euro

 

24 marzo 2012

Vincenzo D’Andò