Dal 01.04.2012 per utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5 mila euro annui dovrà essere prima presentata la dichiarazione annuale o l’istanza infrannuale da cui il credito sorge.
La nuova soglia è stata introdotta dall’art. 8, comma 18, del D.L. n. 16 del 2012 (il precedente limite era di 10 mila euro), mentre la decorrenza è stata fissata dal Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate del 16.03.2012, peraltro anticipato dal comunicato stampa del 13.03.2012.
E’ previsto, inoltre, che le compensazioni Iva che comportano il superamento del limite di 5 mila euro debbano essere effettuate esclusivamente avvalendosi dei servizi telematici Entratel o Fisconline.
Resta immutato, invece, il limite di compensabilità di 15 mila euro, che opera se sulla dichiarazione annuale non è apposto il visto di conformità o l’attestazione dell’esecuzione dei relativi controlli.
In particolare, il citato neo Provvedimento dispone che a decorrere dal prossimo 1° aprile, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il cred